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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.5 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 1 giugno 2018 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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e ora sul reclamo 4 dicembre 2018 di RE 1 contro la decisione 28 novembre 2018 del Pretore;
ritenuto
in fatto: che con decreto 27 luglio 2017 il Comune di __________, rappresentato dal Municipio, ha inflitto a RE 1 una multa di fr. 5'000.- “per aver lasciato vagare il suo cane malinese libero senza custodia e guinzaglio in paese, e incustodito presso l’abitazione dei signori __________ al mappale no __________ RFD sezione di __________ e che ha aggredito e ferito la signora __________ e il suo cane __________ in data 14 giugno”;
che la decisione non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato;
che la decisione del Municipio e le successive comunicazioni a RE 1 intese all’incasso della multa sono state firmate dal sindaco __________ e dal segretario comunale CO 1;
che non avendo l’interessato pagato la multa, il Comune ha fatto spiccare nei suoi confronti dal Betreibungsamt Bern-Mittelland il precetto esecutivo n. __________ per l’importo di fr. 5'000.-;
che in data 20 novembre 2017 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura con l’indicazione
“Falsche Anschuldigungen und Unterstellung fr. 3000.00
Verletzung mehrerer Rechtsgüter fr. 3000.00
Administration fr. 1000.00
per un totale di fr. 7'000.-”;
che con precetto esecutivo n. __________ del 7 maggio 2018 dell’Ufficio di esecuzione di Cevio, RE 1 ha poi escusso CO 1 per l’importo di fr. 7'060.00, indicando quale titolo di credito “Rechnung 20.11.2017 di CHF 7000.00”, rispettivamente “Mahnungsgebühren” (3 volte fr. 20.-);
che con istanza 1 giugno 2018 CO 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di cui al menzionato precetto esecutivo;
che, ritenuto il convenuto non in grado di difendersi in modo appropriato, il Pretore gli ha dapprima assegnato un termine per far capo a un rappresentante, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di inazione, e in seguito, con ordinanza 27 agosto 2018 ha designato l’avv. __________ quale suo rappresentante;
che, avendo l’avv. __________ rinunciato al mandato, con ordinanza 28 novembre 2018 il Pretore ha revocato la nomina del patrocinatore d’ufficio, rendendo attento il convenuto che dovrà difendersi da solo, assegnandogli un termine di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa;
che con scritto 4 dicembre 2018 RE 1 ha inoltrato alla Pretura “Einspruch” contro la decisione di cui sopra;
che lo scritto, considerato quale reclamo, è stato trasmesso d’ufficio al Tribunale d’appello;
considerato
in diritto: che la decisione 28 novembre 2018 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 cpv. 1 CPC) la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione 28 novembre 2018 è stata notificata al reclamante il 1° dicembre 2018 sicché l’atto, rimesso alla posta il 5 dicembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che giusta l’art. 129 del codice di diritto processuale svizzero (CPC) il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, in concreto quindi in lingua italiana;
che, di conseguenza, l’“Einspruch” (atto traducibile quale reclamo o ricorso) in questione, redatto in lingua tedesca, sarebbe da ritornare al mittente con un termine per la traduzione;
che, eccezionalmente, si prescinde da questo modo di procedere, l’atto essendo comunque inammissibile;
che il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che, inoltre, giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente, contenere una domanda di giudizio e deve confrontarsi con la decisione impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti;
che il reclamo non contiene domande di giudizio, limitandosi alle affermazioni “ Ich Akzeptiere Ihr Urteil nicht. Ich Akzeptiere Ihr Schreiben nicht. Ich lasse mich nicht Bevormunden. Und ich kann immer noch kein Italienisch. Ihr Schreiben wird retourniert”;
che anche per questo motivo il gravame, non sufficientemente motivato e mancante di precise domande di giudizio, è inammissibile;
che le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante e vanno stabilite in fr. 100.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.- e fr. 10'000.-);
che, manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 dicembre 2018 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione (unitamente all’atto 4 dicembre 2018 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30’000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Negli stessi termini è possibile proporre un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).