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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente, |
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vicecancelliera: |
Locatelli
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2018.540 (esecuzione di decisione, art. 338 segg. CPC) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con domanda 22 giugno 2018 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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e ora sul reclamo 11 febbraio 2019 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2019 con la quale il Pretore ha sospeso la procedura di esecuzione;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 2 ottobre 2017 la prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. n. 11.2015.115), chiamata a determinarsi su un appello presentato da RE 1, __________ e __________ (rispettivamente usufruttuaria la prima e comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno gli altri, della particella n. __________ RFD di __________) ha - fra l'altro - ordinato “a CO 1 di eliminare il corpo sporgente dell'edificio posto sulla sua particella n. __________ RFD di __________, che sconfina sulla particella n. __________, riportando lo stabile entro i confini del suo proprio fondo”. Il 12 aprile 2018 il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il relativo ricorso in materia civile di CO 1.
B. Con domanda 22 giugno 2018 RE 1, diventata nel frattempo unica proprietaria della particella n. __________, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l'esecuzione del citato dispositivo in applicazione degli art. 338 segg. CPC, con l'obbligo di presentare entro 45 giorni dalla relativa crescita in giudicato una domanda edilizia corredata da un progetto di demolizione sottoscritto da un ingegnere civile, di iniziare i lavori entro 2 mesi dalla crescita in giudicato della relativa licenza edilizia, in ogni caso nelle stagioni di autunno e inverno, e la pronuncia della comminatoria penale giusta l'art. 292 CPS.
C. Con osservazioni 7 agosto 2018 CO 1 ha chiesto di respingere la domanda di esecuzione, in quanto il 3 agosto 2018 aveva dato avvio alla procedura di conciliazione per l'ottenimento di una servitù di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC (inc. n. CM.2018.93). In via subordinata ne ha postulato il parziale accoglimento, ovvero limitatamente alla dichiarazione di esecutività del dispositivo e alla comminatoria penale ex art. 292 CPS.
D. Il Pretore ha considerato le osservazioni in questione quale richiesta di sospensione della procedura di esecuzione e ha pertanto invitato RE 1 a pronunciarsi al riguardo. Con scritto 29 agosto 2018 l'interessata si è opposta alla sospensione adducendo che la decisione da eseguire era passata in giudicato e i motivi addotti dal convenuto non erano quelli previsti dall'art. 341 cpv. 3 CPC.
E. Previo accordo delle parti e nell'ottica di una possibile transazione extragiudiziaria, il 10 ottobre 2018 il Pretore ha sospeso sia la procedura di esecuzione sia la parallela procedura di conciliazione. Il 21 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto di riattivare la procedura di esecuzione e il successivo 28 gennaio 2019 ha sollecitato al Pretore la decisione di esecuzione.
F. Con decisione 29 gennaio 2019 il Pretore ha disposto per motivi di opportunità la sospensione ai sensi dell'art. 126 CPC della procedura di esecuzione, ciò in considerazione della pendenza della causa promossa dal convenuto in applicazione dell'art. 674 CC.
G. Con reclamo 11 febbraio 2019 RE 1 chiede la riforma della decisione menzionata nel senso di accogliere la sua domanda di esecuzione 22 giugno 2018. In via subordinata propone il rinvio degli atti al Pretore affinché riattivi la procedura e decida ai sensi dei considerandi.
Il convenuto non è stato invitato a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 31 gennaio 2019 (estratto “Tracciamento degli invii” 14 febbraio 2019 e doc. B al reclamo). Sicché, rimesso alla posta il giorno 11 febbraio 2019, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore ha ritenuto che l'esecutività della decisione 2 ottobre 2017 non era di per sé inficiata dalla causa di riconoscimento di un diritto di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC. Ha nondimeno ritenuto opportuno sospendere la procedura di esecuzione in quanto la demolizione sarebbe venuta meno se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Poiché l'opera aveva oltre 30 anni, le modalità di demolizione non erano scontate e il suo ripristino avrebbe comportato l'avvio di ulteriori procedure giudiziarie, ha ritenuto un interesse preponderante del convenuto a mantenere in via provvisoria l'opera sporgente.
2.2 La reclamante sostiene che la sospensione andava semmai chiesta, quale misura cautelare, nella parallela azione di merito sul diritto di sporgenza. Invoca il principio ne bis in idem, contestando che il convenuto fosse legittimato a rivendicare un siffatto diritto di sporgenza, in quanto il convenuto nulla aveva richiesto nella causa sfociata nella decisione 2 ottobre 2017. Una sospensione ex art. 126 CPC ostava poi al principio di celerità. Infine, la litispendenza di una procedura di conciliazione non rientra nel novero delle eccezioni previste dall'art. 341 CPC.
3. Giusta l'art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento (cpv. 1 seconda frase). Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, soccombere in favore del principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerische ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 6 ad art. 126). Deve esserci un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell'art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).
3.1 Diversamente, la sospensione dell'esecuzione in applicazione degli art. 337 cpv. 2 CPC diventa attuale a fronte di una decisione di merito già provvista di misure di esecuzione (esecuzione diretta), rispettivamente, nel contesto dell'art. 341 CPC, dopo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato esecutiva la decisione sottopostagli (esecuzione indiretta) (Droese, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 28 ad art. 337 e n. 2 ad art. 341; Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 341; Rohner/Mohs, Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 15 e nota 32 ad art. 337; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 341; Kellerhals, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 51 ad art. 341).
4. La reclamante contesta la sospensione sostenendo che vi osta il principio di celerità: visti i tempi processuali, se al convenuto non dovesse essere riconosciuto alcun diritto di sporgenza, trascorrerebbero ancora lunghi mesi prima di giungere alla dichiarazione di esecutività della decisione 2 ottobre 2017 cresciuta in giudicato (reclamo, pag. 2 n. 14). Ma invano.
4.1 È pacifico che il Pretore ha disposto la sospensione della procedura di esecuzione in applicazione dell'art. 126 CPC e che l'ha sin dall'inizio intesa come tale (act. V: ordinanza 8 agosto 2018 di assegnazione del termine di 10 giorni all'istante per osservazioni). In quest'ottica, egli ha ritenuto opportuno sospendere la vertenza poiché la decisione sull'esecuzione dipende dall'esito della procedura ex art. 674 cpv. 2 CC. In caso di riconoscimento di un diritto di sporgenza al convenuto sarebbe venuto meno l'obbligo di demolizione del manufatto, ciò considerato che si trattava di un tema che non era stato oggetto della decisione 2 ottobre 2017 - la cui esecuzione non ostava al suo riconoscimento - e che il convenuto non aveva perso il diritto di chiederlo nell'ambito di una procedura separata. Ricordato poi il principio di celerità, il Pretore ha nondimeno individuato un interesse preponderante del convenuto a mantenere un'opera esistente da oltre 30 anni, la cui demolizione presentava problemi tecnici e il cui ripristino avrebbe dato luogo a ulteriori vertenze giudiziarie. L'istante sarebbe poi stata indennizzata e non avrebbe subìto pregiudizio se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Non potendo allo stato attuale prognosticare l'esito di quest'ultima causa, anche per questo risultava opportuno sospendere la procedura di esecuzione perlomeno nell'attesa dei relativi primi atti istruttori (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo).
4.2 La reclamante neppure contesta gli argomenti addotti dal Pretore, limitandosi a esprimere il suo timore a che il procedimento di merito si protragga ad oltranza procrastinando conseguentemente l'esecutività della decisione 2 ottobre 2017. Va qui rilevato al proposito che il Pretore ha ritenuto “che, allo stadio attuale, non si può nemmeno seriamente eseguire una prognosi sull'esito di quella procedura, sicché appare quanto mai opportuno sospendere questa procedura nell'attesa, per lo meno, dei primi atti istruttori nella causa di CO 1 ex art. 674 CC”. E in proposito la reclamante non lascia intendere che questa fase sia già stata superata. Allo stato attuale tale timore non consente di ritenere che, alla luce delle altre motivazioni addotte dal Pretore (sopra, consid. 4.1) e non contestate dalla reclamante, la decisione impugnata sia in qualche modo costitutiva di una lesione del principio di celerità (cfr. anche decisione del Tribunale federale 4A_409/2015 del 2 dicembre 2015 consid. 4, 5A_246/2018 dell'11 luglio 2018 consid. 2.2.2 e 2.2.3).
4.3 Tutto ciò considerato, alla luce delle circostanze concrete, non emergono così motivi oggettivi a sostegno della censura sollevata dalla reclamante. Di conseguenza, non ravvisandosi elementi che consentano di intravedere nella decisione del Pretore un'errata applicazione dell'art. 126 CPC, rispettivamente un manifestamente errato accertamento dei fatti, il gravame va respinto in quanto infondato.
5. Invero la reclamante focalizza le sue doglianze sull'applicazione dell'art. 341 CPC, intravedendo in tale norma i motivi all'origine della sospensione della procedura di esecuzione pronunciata dal Pretore e riferibile alla decisione 2 ottobre 2017 (reclamo, pag. 1 n. 12, pag. 2 n. 15). Ma anche al riguardo la critica cade nel vuoto. In effetti basti qui evidenziare che, diversamente da quanto si è ricordato (sopra, consid. 3.1), nel caso concreto la decisione 2 ottobre 2017 non era né direttamente esecutiva né è (ancora) stata dichiarata esecutiva dal Pretore in applicazione dell'art. 341 CPC. La questione non necessita pertanto ulteriori approfondimenti. Altrettanto dicasi laddove la reclamante sostiene che la sospensione dell'esecutività andava se del caso proposta quale provvedimento cautelare nell'ambito della contestuale causa di merito avviata dal convenuto e tesa a vedersi riconoscere il diritto di sporgenza. Sprovvisto di pertinenza, una volta di più il reclamo va respinto.
6. Le spese processuali dell'odierno giudizio, fissate in fr. 500.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili il gravame non essendo stato notificato al convenuto.
7. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2019 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 febbraio 2019 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).