Incarto n.
13.2019.24

Lugano

9 luglio 2019/ap

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CM.2018.85 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11 luglio 2018 da

 

 

 

RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

  CO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 CO 2 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 11 marzo 2019 di RE 1 contro l’autorizzazione ad agire e relativo dispositivo sulle spese emessa dal Pretore aggiunto il 26 febbraio 2019;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   In data 23 luglio 2016 è stato pronunciato il fallimento di __________. RE 1 ha notificato un proprio credito di fr. 35'244.10, vantato nei confronti del fallito, che è stato iscritto nella III. Classe della graduatoria.

 

                                         L’amministrazione del fallimento ha rinunciato a far valere talune pretese della massa, tra cui l’azione revocatoria nei confronti di CO 1 per un importo complessivo di fr. 135'000.–, e RE 1 ne ha chiesto la cessione. Con atto 16 febbraio 2018 l’amministrazione del fallimento ha accolto la richiesta, assegnando alla richiedente un termine scadente il 31 dicembre 2018 per inoltrare la causa.

 

                                  B.   Con istanza di conciliazione 11 luglio 2018 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 e CO 2, di cui CO 1 è amministratore unico, chiedendo la condanna di CO 1 a versarle l’importo di “almeno” fr. 135'000.–.

 

                                  C.   Con ordinanza 12 luglio 2018 il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine scadente il 16 agosto per versare l’importo di fr. 1'000.– quale anticipo delle spese giudiziarie. Il 17 settembre 2018 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo di RE 1 teso a ridurre a fr. 50.– la citata richiesta di anticipo.

 

                                  D.   L’udienza di conciliazione si è tenuta il 13 febbraio 2019 assente la parte convenuta. In via transattiva l’istante ha formulato una proposta di versamento di complessivi fr. 135'000.– a favore dei creditori cessionari di cui all’incarto n. CM.2018.85, di cui lei era appunto parte, e di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87.

 

                                         Rimasta silente la parte convenuta, il 26 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.– già anticipati dall’istante, sono state poste a carico di quest’ultima.

 

                                  E.   Con reclamo 11 marzo 2019 RE 1 chiede di annullare la citata autorizzazione ad agire e di disporre il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché rilasci una nuova autorizzazione ad agire con addebito di un’unica tassa di giustizia.

 

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

Considerando

in diritto:                  1.  Giova anzitutto rilevare che l’autorizzazione ad agire non conclude la procedura, ma apre la via all’istante per inoltrare la causa presso il giudice competente. Essa non è una decisione suscettibile di ricorso ed eventuali contestazioni circa la sua validità sono da sottoporre per esame al tribunale competente nel merito (DTF 140 III 227 consid. 3.1).

 

                                 1.1  Premesso ciò, nella misura in cui la reclamante pretende che l’autorizzazione ad agire “emessa il 26 febbraio 2019 nell’incarto CM.2018.85” sia annullata (reclamo, pag. 6 n. 1a) per poi rivendicare il rilascio di “una nuova ed unica autorizzazione ad agire valida per tutti i creditori istanti negli incarti CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87” (reclamo, pag. 6 n. 1b), il reclamo si rivela a priori inammissibile, rilevato non da ultimo che con l’istanza di conciliazione la reclamante ha chiesto la condanna di CO 1 a versare all’istante quale cessionaria l’importo di almeno CHF 135'000.–.

 

                                   2.   Il reclamo è per contro ammissibile nella misura in cui la reclamante insorge contro il dispositivo in materia di spese giudiziarie, messe a suo carico con l’autorizzazione ad agire 26 febbraio 2019 (pag. 2).

 

                                2.1   Il dispositivo sulle spese della procedura di conciliazione costituisce una decisione (art. 209 cpv. 2 lett. d CPC) impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (DTF 140 III 227 consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n. 3 e nota 213 ad art. 209). L’autorizzazione ad agire non essendo una decisione finale, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello.

 

                                2.2   Laddove la procedura di conciliazione è preludio di una controversia retta dalla procedura ordinaria, il reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC è proponibile entro il termine di 30 giorni, valido appunto in caso di rimedio ordinario contro la decisione finale (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 110).

 

                                         In concreto, il giudizio impugnato è stato notificato il 26 febbraio 2019, ed è pervenuto alla reclamante l’indomani (copia busta d’intimazione annessa al reclamo). Spedito entro il termine minimo di 10 giorni (reclamo, pag. 2) il reclamo risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

 

                                   3.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   4.   La reclamante non contesta il valore di fr. 135'000.– dell’azione revocatoria e la fissazione della tassa di giustizia secondo la LTG (reclamo, pag. 2). Rimprovera però al Pretore aggiunto di non avere considerato che i creditori cessionari giusta l’art. 260 LEF formano tra loro un litisconsorzio necessario, che pertanto il valore di causa di fr. 135'000.– giustificava una sola e unica tassa di giustizia da ripartire tra tutti i litisconsorti, indipendentemente dalla cifra richiesta a titolo di anticipo (reclamo, pag. 3). Prelevando una tassa di giustizia di fr. 1'000.– per ognuna delle tre autorizzazioni ad agire emesse in esito alle relative istanze di conciliazione degli inc. n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87, il Pretore aggiunto aveva di fatto creato in modo artificioso il pretesto per triplicare quella cifra procedendo di fatto al prelievo complessivo di una tassa di giustizia di fr. 3'000.– (reclamo, pag. 4). Ciò è arbitrario, ingiustificato dal profilo processuale e comporta la nullità del provvedimento.

 

                                   5.   La cessione dei diritti ai sensi dell’art. 260 LEF si limita a legittimare il cessionario alla conduzione del processo nel senso di una sostituzione processuale. Il creditore cessionario fa quindi valere pretese della massa per proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa medesima (sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2). Se più creditori si sono fatti cedere dalla massa fallimentare la medesima pretesa, essi formano tra di loro un litisconsorzio necessario, ritenuto comunque che ognuno di essi conserva in modo autonomo la facoltà di allegare fatti, di difendere la propria posizione giuridica e di rinunciare a continuare il processo senza pregiudizio per gli altri creditori (DTF 121 III 488), senza obbligo di gestire in modo unitario un processo e, anzi, potendo finanche perseguire interessi contrastanti e situarsi su piani diversi (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; sentenza del TF 5A_879/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 3.1). Più precisamente tra i soli creditori che decidono di far uso di quella cessione si concretizza un litisconsorzio necessario improprio nel senso che sulla pretesa della massa fatta valere giudizialmente dev’essere statuito con un’unica decisione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; DTF 136 III 534 consid. 2.1; Trezzini, op. cit., n. 37 ad art. 70).

 

                                         In difetto di un agire comune e univoco di tutti i creditori cessionari insieme, a quelli che procedono in giudizio incombe, in virtù del loro obbligo di collaborazione con il giudice, l’onere di allegare e provare con mezzi di prova pertinenti che gli altri creditori cessionari vi hanno rinunciato o sono stati altrimenti privati della facoltà di procedere (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2 e 4.1.3; 144 III 552 consid. 4.1.1 e 4.1.3).  

 

                                   6.   Nella fattispecie in esame l’amministrazione del fallimento di __________ ha ceduto a 12 distinti creditori, in applicazione dell’art. 260 LEF, l’azione revocatoria nei confronti di CO 1 “a dipendenza della restituzione dei suoi apporti nella società semplice relativa all’operazione immobiliare __________ per un ammontare complessivo di fr. 135'000.–“  (doc. A). Fra questi la qui reclamante appunto, che si è avvalsa della facoltà del singolo creditore cessionario di procedere in giudizio in modo autonomo ed individuale (sopra, consid. 5) scegliendo, quantomeno a questo stadio, di volutamente proporre in modo indipendente - e non già di concerto con altri creditori cessionari fra cui ad esempio quelli di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87 - la propria istanza di conciliazione 11 luglio 2018 (act. I pag. 3). Invero, la reclamante neanche pretende che le parti istanti di cui agli incarti di conciliazione n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87 includessero tutti e 12 i creditori cessionari, e nulla è dato di sapere circa la posizione di quelli estranei alle stesse. Si aggiunga che l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire non obbliga affatto il beneficiario della medesima a poi promuovere l’azione di merito - nel caso specifico l’azione revocatoria a carico della parte convenuta - entro il termine di tre mesi. Mentre il giudice della conciliazione non ha potere decisionale in controversie patrimoniali aventi un valore di causa superiore a fr. 2'000.– (art. 212 CPC). Pertanto non costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto il fatto di trattare la procedura di conciliazione promossa dalla reclamante in modo a sé stante, né quello di statuire sui relativi oneri processuali prescindendo da eventuali altre, ma pur sempre distinte, parallele procedure. Di certo, l’averlo fatto non può essere interpretato alla stregua di un pretesto artificioso volutamente concepito dal Pretore aggiunto al solo scopo di triplicare una tassa di giustizia minima di fr. 1'000.– a scapito dei creditori cessionari. Infondata la critica va respinta.

 

                                   7.   Per il resto, la stessa reclamante richiama l’applicazione della LTG per la fissazione degli oneri processuali e non contesta (più) il valore di causa di fr. 135'000.–, su cui questa Camera si è già diffusamente espressa in relazione al pregresso gravame introdotto dall’interessata avverso la richiesta di anticipo spese del Pretore aggiunto (sopra, consid. C: decisione 17 settembre 2018 dell’inc. n. 13.2018.52). Ciò posto, basti qui rilevare che per la procedura di conciliazione la citata normativa prevede una tassa forfettaria tra fr. 1'000.– e fr. 5'000.– a fronte di una fascia di valore di causa tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.– (art. 5 LTG), e che in tale ambito l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento su cui l’autorità superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso del medesimo. Ora, fissando in fr. 1'000.– la tassa di giustizia e le spese, il Pretore aggiunto si è attenuto al minimo previsto dalla citata tariffa. E questo non è indicativo né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto. Il reclamo è, una volta di più, da respingere.  

                                        

                                   8.   Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–). Esse seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che le ha già anticipate. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

 

                                   9.   Il gravame non pone questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Per quanto ammissibile, il reclamo 11 marzo 2019 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 11 marzo 2019 alla controparte):

 

–     ;

–   ;

–     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso, quantificato in fr. 135'000.–, è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).