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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente, |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.123 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 7 giugno 2018 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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e ora sul reclamo 14 marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 1° marzo 2019 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio datata 7 giugno 2018 (inc. n. SO.2018.2687);
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1942) è vedova di __________ (1936), cittadino italiano deceduto a __________, suo comune di domicilio, il 13 marzo 2002. Dalla loro unione sono nati __________ (1964), __________ (1970) e RE 1 (1973).
B. Il 13 febbraio 2003 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 4, preso atto di uno scritto con cui i tre figli esprimevano la loro rinuncia all'eredità, ha rilasciato a CO 1, in applicazione del diritto italiano, art. 565 segg. CCit, un certificato ereditario che la riconosceva erede della successione relitta dal defunto __________.
C. Ottenuta il 7 marzo 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione 7 giugno 2018 (inc. n. OA.2018.123) RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 facendo valere pretese per atto illecito giusta l'art. 41 CO. L'interessata ha segnatamente chiesto il rilascio di un certificato ereditario che la riconoscesse insieme alla madre erede del defunto padre, la propria iscrizione quale comproprietaria della part. __________ foglio PPP n. __________ RFD di __________ insieme alla madre, la condanna della madre a pagarle fr. 57'200.– e interessi quale risarcimento danno per atto illecito e fr. 325.– oltre interessi quale risarcimento danno per appropriazione indebita a partire dal 1° gennaio 2018 pretese tutte riferibili a redditi locativi inerenti la citata part. __________ foglio PPP n. __________ RFD di __________. RE 1 contesta di avere rinunciato all'eredità del padre e sostiene che la firma apposta sullo scritto trasmesso a suo tempo alla Pretura, in corrispondenza del suo nome, era stata falsificata dalla sorella __________ su richiesta della madre.
Il 12 luglio 2018 il Pretore ha sospeso la causa di merito.
D. Contestualmente alla petizione, con separata istanza 7 giugno 2018 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi di rappresentanza legale ad opera dell'avv. PA 1.
Con decisione 1° marzo 2019 il Pretore ha negato il gratuito patrocinio all'interessata, giudicando la causa di merito sprovvista sin dall'inizio di probabilità di esito favorevole.
Con reclamo 14 marzo 2019 RE 1 ne chiede la riforma, postulando di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di merito. La reclamante postula poi analogo beneficio davanti a questa Camera.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
E. Parallelamente, con istanza 10 luglio 2018 CO 1 ha dal canto suo chiesto di imporre a RE 1 la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 10'000.– per manifesta insolvenza di quest'ultima (inc. n. SO.2018.3252). RE 1 vi si è opposta con osservazioni 20 agosto 2018. CO 1 con memoriale 31 agosto 2018, e RE 1 con osservazioni 20 settembre 2018, hanno entrambe ribadito il loro antitetico punto di vista.
F. Il 28 gennaio 2019 il Pretore ha obbligato RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di complessivi fr. 8'000.–. Il relativo reclamo 7 febbraio 2019 di RE 1, assortito della rispettiva domanda di gratuito patrocinio, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2019.10/11).
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata 1° marzo 2019 è giunta al reclamante il 4 marzo 2019 (estratto “Tracciamento degli invii” 13 marzo 2019, annesso al reclamo). Spedito giovedì 14 marzo 2019 (timbro sulla busta d'invio originale), il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l'art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook aggiornata al 1° febbraio 2019 n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).
Il beneficio del gratuito patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se l'iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook aggiornata al 1° febbraio 2019 n. 41 ad art. 117 e nota 3282]).
4. Per il Pretore la vertenza promossa dalla reclamante ha natura ereditaria. A mente del primo giudice, l'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) esclude la competenza della Pretura a trattare controversie tra eredi di un cittadino italiano avente ultimo domicilio in Svizzera. Per tale fatto, la causa di cui trattasi difetta della probabilità di esito favorevole, con la conseguenza che la domanda di gratuito patrocinio è da respingere.
4.1 La reclamante contesta la decisione del Pretore, sostenendo che l'azione non ha natura ereditaria, essendo chiesto, in applicazione dell'art. 41 CO, l'indennizzo per il danno subito a dipendenza di un atto illecito causatole dalla madre CO 1. Quest'ultima si sarebbe appropriata di tutta la successione del defunto __________ in forza di un certificato d'eredità rilasciato dalla Pretura di Lugano sulla base di un documento di rinuncia ereditaria falso. Trattandosi di pretese fondate sulla responsabilità civile e l'atto illecito essendo stato commesso in Svizzera, da una persona avente domicilio in Svizzera e a danno di una vittima altresì domiciliata in Svizzera, la competenza della Pretura è pacifica.
4.2 Non è controverso che __________ era cittadino italiano, deceduto al suo domicilio in Svizzera. Nella misura in cui la causa ha natura successoria, si è quindi in presenza di una fattispecie internazionale. L'art. 86 cpv. 1 LDIP stabilisce che per il procedimento successorio e le controversie ereditarie è data la competenza di tribunali o autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Tuttavia, l'art. 1 cpv. 2 LDIP dispone che i trattati internazionali prevalgono sulla LDIP medesima. L'art. 17 cpv. 3 del Trattato bilaterale di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia concluso il 22 luglio 1868 e in vigore dal 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541) - evocato appunto dal Pretore - dispone che “le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia”. Ora, una controversia è ereditaria quando le parti, invocando un titolo ereditario, si pretendono legittimate a rivendicare la loro parte nella successione e a fare accertare tale loro diritto, ciò che è il caso quando si tratta di accertare o contestare l'esistenza o l'entità di pretese ereditarie (art. 86 cpv. 1 LDIP; DTF 137 III 369 consid. 4.3). Esula per contro dal campo d'applicazione del citato Trattato il procedimento successorio come tale (art. 86 cpv. 1 LDIP), tra cui rientrano gli aspetti puramente formali riguardanti il rilascio del certificato ereditario e la rinuncia dell'eredità (Wüstemann/Marolda Martinez, Der schweizerisch-italienische Erbfall, in: successio 2011 pag. 62 segg., 70).
4.3 In concreto, la richiesta di rilascio di un ulteriore certificato ereditario formulata dalla reclamante appare un aspetto di poco conto rispetto al vero tema della causa, costituito dalla pretesa violazione di pretesi diritti ereditari - che la reclamante sostiene le siano stati negati a torto - e la sua legittimazione a far valere al riguardo pretese di risarcimento per atto illecito, per essere stata estromessa quale erede mediante la falsificazione del documento con il quale essa avrebbe rinunciato alla successione del defunto padre. Appare quindi pacifica la natura successoria della vertenza e non si può rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto per aver ritenuto che, stante il tenore dell'art. 17 cpv. 3 del citato Trattato, la causa non presenta possibilità di esito favorevole per carenza di foro. Questo comporta la reiezione del reclamo.
5. La reclamante rimprovera al Pretore un'errata applicazione del diritto per non avere considerato che l'azione era fondata sulla responsabilità extracontrattuale, segnatamente l'atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO, e pertanto non era qualificabile di “vertenza di natura ereditaria”. Considerato l'atto illecito commesso in Svizzera dalla convenuta, che per ottenere un certificato ereditario che la riconoscesse unica erede si era avvalsa di una rinuncia di eredità dei propri figli, falsa per quanto sottoscritta da RE 1, il Pretore non aveva spiegato perché la competenza di un tribunale svizzero era esclusa in virtù del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (reclamo, pag. 3). Vero è che, con l'azione in responsabilità extra contrattuale, la reclamante aveva altresì chiesto il rilascio di un certificato ereditario: ma se il citato Trattato escludeva - come ritenuto dal primo giudice - la competenza della Pretura in materia successoria, allora non si capiva come fosse stato allora possibile rilasciare il certificato ereditario alla convenuta (reclamo, pag. 3 e 4). La questione imponeva un esame di merito, sicché a un giudizio sommario non vi era modo di ritenere la causa promossa per atto illecito sprovvista sin dall'inizio di probabilità di successo. Sicché il gratuito patrocinio le andava integralmente riconosciuto (reclamo, pag. 4). Ma invano.
5.1 L'argomentazione è fuorviante. Certo formalmente la reclamante ha promosso un'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 41 CO, asseritamente causatole dall'agire illecito della convenuta. Se non che, il comportamento illecito della convenuta consiste, a dire della reclamante, nell'uso di un documento falso, e più precisamente di un falsa dichiarazione di rinuncia all'eredità, per estrometterla dalla successione (act. I pag. 8 n. 14). L'interessata indica quale danno il “minor valore della sua quota ereditaria” (act. I pag. 6 n. 11), costituito dagli ipotetici redditi conseguiti dalla convenuta con la proprietà di __________ (quantificati in complessivi fr. 57'200.–: act. I pag. 7 n. 11), dei beni immobili situati in Italia (importo non ancora cifrato: act. I pag. 8 n. 12) e dei rispettivi redditi futuri (act. I pag. 8 n. 13). Il diritto a questo risarcimento le deriverebbe dalla sua posizione di erede, non avendo essa mai rinunciato all'eredità paterna. Il fulcro attorno al quale ruota l'intera vicenda è quindi la qualità di erede della reclamante. Stante la situazione non si può evidentemente prescindere da un preventivo accertamento della qualità di erede della reclamante, da un'esatta determinazione della sua quota ereditaria e dell'asse successorio (attivi e passivi) oltre che, infine, dalla divisione e liquidazione della successione vera e propria. Ciò posto, la questione presuppone che a monte sia anzitutto risolta la controversia successoria circa gli effettivi diritti della reclamante quale erede. A dipendenza di tali risultanze andrà, se del caso, verificato se vi sia il preteso danno economico di cui è chiesto il risarcimento.
5.2 La reclamante sostiene di non aver mai “richiesto di dividere la comunità ereditaria”. Per i motivi testé esposti, tale fatto appare irrilevante. Il palese tentativo della reclamante di evitare la via successoria vestendo le sue reali pretese con il manto dell'atto illecito e della responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta non permette di pronosticare un esito favorevole dell'iniziativa processuale della reclamante, ciò neppure in un giudizio di mera verosimiglianza.
Al Pretore non si può così rimproverare di avere ritenuto a torto la natura ereditaria della vertenza in esame.
6. Accenna infine la reclamante a un possibile personale coinvolgimento del Pretore, occupatasi già a suo tempo del rilascio del certificato ereditario alla convenuta a fronte di un atto di rinuncia asseritamente falso (reclamo, pag. 4 verso il basso). L'argomento lascia il tempo che trova ed è finanche pretestuoso. Dandosi il caso, motivi di pretesa parzialità imputati a un giudice vanno trattati nell'ambito di una formale istanza di ricusa (art. 47 segg. CPC), non certo lanciando velate e gratuite accuse nei suoi confronti.
7. La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. Quand'anche si volesse ritenere realizzato il presupposto d'indigenza (art. 117 lett. a CPC), a fronte di argomenti perlopiù pretestuosi, il gravame non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
8. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
9. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid .1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 marzo 2019 di RE 1 è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio 14 marzo 2019 della reclamante è respinta.
3. Le spese processuali fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 marzo 2019 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).