e ora sul reclamo 14 gennaio 2019 di RE 1, RE 2 e RE 3 avverso la decisione 17 dicembre 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro istanza di cauzione 23 febbraio 2018;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 sostiene di avere incaricato nel 2008 RE 1, RE 2 e RE 3 di costituire e gestire il fondo fiduciario __________ Trust, __________, designando quale beneficiario la società panamense __________ Inc., di sua proprietà. Le risorse economiche di __________ Trust sono rappresentate dal 65% delle quote societarie della società italiana __________ Srl - a capo di una clinica di cura - che appartiene alla società spagnola __________ S.L. Quest’ultima era stata in origine costituita per detenere tutte le quote della società __________ Srl per conto di CO 1 (67% delle quote) e della sorella __________ (33% delle quote). Nel 2010 il 2% delle quote era stato retrocesso a CO 1 e da questi ceduto alla moglie RE 1, amministratrice unica della clinica, mentre il 33% era rientrato nelle mani di __________.

 

                                         Irregolarità finanziarie in seno a __________ Srl, emerse nel 2013, avevano indotto CO 1 a rimuovere la moglie dalla carica di amministratrice. RE 3, nel suo ruolo di rappresentante di __________ S.L., si è però rifiutato di dare seguito alle istruzioni dell’attore. CO 1 ha così ripetutamente revocato il mandato conferito a suo tempo a RE 3, RE 1 ed RE 2, ingiungendo a questi la restituzione di tutti i beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario __________ Trust. La richiesta non è stata mai soddisfatta.   

 

 

                                  B.   Con petizione 17 aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto del mandato.

 

                                         Con risposta 20 maggio 2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi legittimi dell’attore ovvero la moglie RE 1 e i figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.                                  

 

                                         Con gli allegati di replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

 

                                  C.   Con decreto 3 febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una loro presa di posizione.  

 

                                         Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per proporre osservazioni e/o mezzi di prova. 

 

                                         Con decisione 9 giugno 2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli allegati era già chiuso e dopo l’udienza delle prime arringhe del 9 novembre 2015. 

 

                                         Con sentenza 30 gennaio 2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a carico di CO 1. Le ripetibili sono state compensate. 

 

                                         Con istanza 16 febbraio 2018 i litisdenunciati hanno chiesto che sia fatto obbligo all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.

 

 

                                  D.   Con istanza 23 febbraio 2018 i convenuti hanno chiesto a loro volta che sia fatto obbligo all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr. 17'000.-. Sostengono di aver saputo che l’attore non aveva ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posta a suo carico dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017 quando è stata loro notificata l’istanza di cauzione inoltrata dai litisdenunciati.

 

                                        

                                  E.   Con decisione 17 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione. Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato versato ai litisdenunciati, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per imporre la cauzione all’attore.

 

 

                                  F.   Con reclamo 14 gennaio 2019 RE 1, RE 2 e RE 3 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione.

 

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

 

                                  G.   Con reclamo 11 gennaio 2019 anche la parte litisdenunciata ha impugnato la decisione pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

 

                                         La decisione 17 dicembre 2018 è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta il 14 gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.

 

 

                                   2.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve pertanto contenere una precisa domanda di giudizio.

 

 

                                   3.   I reclamanti non chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque destinato all’insuccesso.

 

 

                                   4.   I reclamanti censurano la decisione del Pretore, al quale rimproverano un’errata applicazione del diritto. Il fatto che l’attore ha versato l’importo di fr. 250.- solo dopo l’inoltro delle domande di cauzione dei litisdenunciati e dei convenuti dimostrerebbe la sua incapacità di far fronte al suo debito. Poiché il pagamento è stato verosimilmente eseguito dal patrocinatore dell’attore, è poi manifesta la messa in pericolo delle ripetibili che sarebbero poste a carico dell’attore in caso di sua soccombenza.

 

 

                                   5.   Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d). In particolare, con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare, bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art. 99).  

 

 

                                   6.   Nel caso concreto i reclamanti hanno ammesso che l’importo di fr. 250.- è stato pagato. Ciò fa venir meno il motivo invocato a sostegno della domanda di cauzione. Che il versamento possa essere stato fatto dal legale dell’attore non è motivo per ritenere che l’attore stesso non fosse in grado di provvedervi. Fondato su mere illazioni, il reclamo è respinto.

 

 

                                   7.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di esito favorevole.

 

 

                                   8.   Le spese processuali sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

 

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 14 gennaio 2019 alla controparte):

 

-      ;

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).