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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. UC 18/18, UC 30/18 e UC 66/18 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio promosse con istanze di conciliazione 30 marzo 2018, 30 maggio 2018 e 5 dicembre 2018 da
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RE 1
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contro
, |
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e ora su reclamo 18 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 8 maggio 2019 con cui l’Ufficio di conciliazione ha tassato la parcella legale dell’avv. CO 1;
ritenuto
in fatto: A. L’avv. CO 1 ha assistito RE 1 nelle procedure di conciliazione in tema di locazione che la vedeva opposta a P__________ __________, di cui agli incarti. UC 18/18 (dipendente dall’istanza inoltrata personalmente il 30 marzo 2018 da RE 1 personalmente, incarto che risulta sospeso), UC 30/18 (dipendente dall’istanza inoltrata personalmente il 30 maggio 2018 di RE 1, incarto stralciato dai ruoli all’udienza 9 luglio 2018 per ritiro dell’istanza) e UC 66/18 (dipendente dall’istanza 5 dicembre 2018 presentata da RE 1 tramite il proprio legale, terminato con il rilascio dell’autorizzazione ad agire rilasciata il 28 gennaio 2019).
Con decisione 27 agosto 2018 RE 1 è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le procedure di cui agli incarti UC 18/18 e UC 30/18, beneficio esteso all’incarto UC 66/18 con decisione 12 febbraio 2019.
B. L’avv. CO 1 ha emesso la parcella legale 7 maggio 2019 per le proprie prestazioni, per un totale di fr. 3'148.09, di cui fr. 2'556.- per onorari, fr. 255.60 per spese, fr. 216.49 per IVA e fr 120.- per trasferte.
C. Con decisione 8 maggio 2019 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio ha tassato la nota professionale, riconoscendola integralmente.
D. Con reclamo 18 maggio 2019 RE 1 insorge contro tale tassazione e chiede che “venga respinta la nota d’onorario e spese del 7 maggio dell’avv. CO 1, a cui non deve essere riconosciuto alcunché”. Postula poi che gli oneri processuali delle procedure CA.2018.63 e SE 2019.13 per un totale di fr. 3'200.- siano poste a carico dell’avv. CO 1. Essa chiede altresì di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.
Le parti in causa non sono state chiamate a esprimersi.
Considerato
in diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata, notificata il giorno 8 maggio 2019, è pervenuta l’indomani alla reclamante. Rimesso alla posta il 18 maggio 2019 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista è ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Va qui anzitutto ricordato che la terza Camera civile del Tribunale d’appello giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia. Di conseguenza, nel caso concreto questa Camera esamina unicamente le censure validamente formulate nei confronti della decisione 8 maggio 2019 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio. Nella misura in cui la reclamante formula richieste diverse dall’annullamento o dalla modifica della decisione impugnata, la sua domanda è quindi inammissibile. Ciò vale segnatamente in relazione alla richiesta di porre a carico dell’avv. CO 1 le spese giudiziarie relative ad altri procedimenti, che neppure sono oggetto della decisione impugnata ed esulano dal contesto della medesima. Gli argomenti sviluppati in relazione a quei procedimenti sono quindi inconferenti.
4. La reclamante postula che all’avv. CO 1 non sia corrisposta alcuna mercede per l’attività da lui svolta in suo favore. Nel reclamo essa censura la decisione dell’Ufficio di conciliazione, sostenendo in sostanza che l’avv. CO 1 non l’avrebbe assistita con la necessaria diligenza nell’ambito delle procedure di merito, rinunciando poi al mandato di patrocinio in corso di causa, costringendola a procedere personalmente agli atti processuali. Il lavoro svolto dal patrocinatore sarebbe quindi divenuto inutile.
4.1 Diversamente da quanto sostiene RE 1, la rinuncia del patrocinatore a proseguire nel mandato non è motivo sufficiente per ritenere che il lavoro da lui svolto sia stato inutile. In concreto si rileva che le due prime procedure di conciliazione (incarti UC 18/18 e UC 30/18) sono state introdotte personalmente dalla reclamante. Il patrocinatore è intervenuto sono successivamente ad assisterla nelle medesime. L’incarto UC 18/18 risulta tutt’ora in essere, seppure sospeso, mentre l’incarto UC 30/18 è stato stralciato dai ruoli a seguito del ritiro dell’istanza il 9 luglio 2018, sicché non poteva seguirvi alcun contenzioso. Non è dato di comprendere per quale motivo egli non dovrebbe avere diritto alla remunerazione delle prestazioni svolte in queste due procedure. L’incarto UC 66/18 è terminato con il rilascio dell’autorizzazione ad agire, rilasciata il 28 gennaio 2019. Ne è seguita la procedura presso la Pretura di Mendrisio Nord, tutt’ora in corso. Perché il lavoro di assistenza svolto dal patrocinatore sia diventato inutile a seguito della sua rinuncia al mandato non è dato di comprendere, ciò non da ultimo considerato che la procedura di conciliazione era necessaria, il rilascio dell’autorizzazione ad agire essendo un presupposto processuale per poter introdurre la causa di merito.
4.2 La reclamante illustra le varie iniziative processuali da essa intraprese e, per quanto dato di comprendere, rimprovera al patrocinatore di non averla convenientemente assistita, tanto che essa si è occupata personalmente di varie questioni. Essa si diffonde poi lungamente su quanto accaduto nell’ambito delle procedure giudiziarie pendenti in Pretura, che tuttavia esulano manifestamente dal contesto della decisione impugnata, che è limitata alla verifica della nota d’onorario relativa ai procedimenti che si sono svolti davanti all’Ufficio di conciliazione, dov’è stato considerato solo il lavoro svolto nell’ambito delle procedure di conciliazione fino al 14 febbraio 2019.
Gioverà qui comunque ricordare che, in regime di gratuito patrocinio, il patrocinatore deve limitarsi a quanto è necessario per una diligente conduzione della causa, e non è in particolare tenuto a dar seguito a tutte le istruzioni del cliente, in particolare allorquando queste trascendono tale limite. Neppure egli deve prestarsi a sostenere iniziative processuali inutili, di dubbia efficacia o, ancora, errate. Dal reclamo non si evince comunque l’esistenza di errori che abbiano compromesso la posizione della reclamante. Per il resto, rilevato che essa non contesta la correttezza della nota né la sua entità, il reclamo, infondato, va respinto.
5. La reclamante postula di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo. La domanda diventa priva d’oggetto, non procedendosi al prelievo di spese giudiziarie.
6. La controversia non riguarda una questione di principio o di importanza rilevante, sicché il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 maggio 2019 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. L’istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 è priva d’oggetto.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 18 maggio 2019 all’avv. CO 1):
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Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 3'148.09, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).