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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2018.77 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza di provvedimenti cautelari 21 dicembre 2018 da
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RE 1 RE 2 entrambi rappr. dai genitori RA 1 e RA 2 |
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contro |
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CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
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e ora sul reclamo 4 febbraio 2019 di RA 1 e RA 2;
ritenuto
in fatto: che con istanza 21 dicembre 2018 RA 1 e RA 2, agenti per conto dei figli RE 1 e RE 2, hanno chiesto l’adozione di provvedimenti cautelari inaudita parte nei confronti di CO 1 e CO 2;
che, non ritenendo dati gli estremi per adottare le misure richieste senza dare ai convenuti la possibilità di esprimersi, il Pretore ha citato le parti per l’udienza del 22 gennaio 2019;
che, preso atto di una comunicazione del patrocinatore degli istanti, con ordinanza 16 gennaio 2019 il Pretore ha assegnato agli istanti medesimi un termine di 5 giorni per comunicare se era loro intenzione ritirare la causa, ritenuto che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale desistenza;
che all’udienza 22 gennaio 2019 è comparsa unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta all’istanza;
che, poiché gli istanti non sono comparsi all’udienza e neppure hanno manifestato un interesse a proseguire nella procedura, con decisione 25 gennaio 2019 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo la tassa e le spese di giustizia di fr. 400.- a loro carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.- per ripetibili;
che con reclamo 4 febbraio 2019 RA 1 e RA 2 chiedono che la tassa e le spese di giustizia siano poste a carico dei signori __________;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che, le domande di adozione di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), e di conseguenza le decisioni prese in quest’ambito sono impugnabili nel termine di 10 giorni mediante appello (art. 314 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è però dato unicamente il rimedio del reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel caso in esame la decisione è stata notificata ai reclamanti il 28 gennaio 2019 e di conseguenza il gravame, rimesso alla posta il 4 febbraio 2019, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che con il rimedio del reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;
che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento;
che nel caso concreto il Pretore, rilevato che gli istanti avevano rinunciato a proseguire la causa, neppure è entrato nel merito della controversia, limitandosi a stralciare il procedimento ponendo a loro carico le spese giudiziarie;
che, di conseguenza, nella misura in cui i reclamanti ribadiscono in questa sede la fondatezza della loro iniziativa processuale e prendono posizione sul contenuto dell’istanza, il reclamo non è pertinente;
che, per il resto, vista la mancata risposta degli istanti all’ordinanza 16 gennaio 2019 nonché la loro assenza all’udienza del 22 gennaio 2019, - rilevato peraltro che erano stati resi attenti dal proprio patrocinatore delle conseguenze della mancata comparsa all’udienza - l’accertamento del primo giudice che essi non intendevano proseguire con il contenzioso e il conseguente stralcio della procedura per desistenza non costituiscono né un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto;
che, per questi motivi, il reclamo dev’essere respinto;
che, stante l’esito del gravame, può restare aperta la questione se, le parti in causa essendo RE 1 e RE 2, i loro genitori RA 1 e RA 2 siano legittimati a impugnare in nome proprio e per proprio conto la decisione del Pretore;
che le spese processuali, stabilite in applicazione dell’art. 16 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 CPC);
che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per questi motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 febbraio 2019 di RA 1 e RA 2, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 4 febbraio 2019 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.