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Incarto n. 13.2020.125 |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.650 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 4 febbraio 2019 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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e ora sul reclamo 21 novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 10 novembre 2020 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale 24/26 ottobre 2020 del suo legale avv. PA 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 4 febbraio 2019 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale. La procedura è terminata con la decisione 15 ottobre 2020 con cui il Pretore ha statuito sulle domande delle parti. Per quanto qui di rilievo, il primo giudice ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.
B. Il 26 ottobre 2020 l’avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale chiedendone la tassazione. Ha esposto una remunerazione complessiva di fr. 17'280.85 di cui fr. 14'163.- d’onorario, fr. 1'792.30 di spese soggette a IVA, fr. 97.- di spese non soggette a IVA e fr. 1'228.55 di IVA.
C. Con decisione 10 novembre 2020 il Pretore ha tassato la nota professionale in oggetto, riconoscendo una retribuzione complessiva di fr. 5'117.90, di cui fr. 4'320.- di onorario, fr. 432.- di spese e fr. 365.90 di IVA.
D. Con reclamo 21 novembre 2020 RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma nel senso di riconoscere una retribuzione totale di fr. 17'280.85, e meglio fr. 13'860.- di onorario, fr. 1'386.- di spese e fr. 2'347.- di IVA, oltre a fr. 112.- di esborsi. Essa chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio anche nella procedura di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 novembre 2020. Il reclamo, rimesso alla posta il 23 novembre 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA inc. n. 13.2012.35 del 18 giugno 2012 consid. 5, inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, inc. n. 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
2.1 Ora, il reclamo in esame è stato presentato da RE 1, che ha pure fatto richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. La reclamante chiede la riforma del punto 2 del dispositivo del giudizio impugnato nel senso di aumentare da fr. 5'117.90 a fr. 17'280.85 l’indennità per il gratuito patrocinio riconosciuta all’avv. PA 1. Ella non specifica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla relativa decisione, limitandosi a contestare le deduzioni effettuate dal Pretore e il margine di apprezzamento di cui questi ha fatto uso, senza indicare quali vantaggi ella potrebbe trarre dall’accoglimento del reclamo. Se non che, stante il suo obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), ove il reclamo fosse accolto, la reclamante si troverebbe qui confrontata con un onere ben maggiore rispetto a quello accertato nella decisione qui impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). E, con ciò, per lei non si ravvisa alcun giovamento. Invero, a ben vedere, ella neppure tenta di spiegare in cosa questi potrebbero consistere. Motivo per cui, in mancanza di un interesse, il gravame è inammissibile, sicché non è da entrare nel merito delle censure sollevate con il medesimo.
3. A titolo puramente abbondanziale, rilevato che la reclamante contesta l’applicazione da parte del primo giudice dell’art. 5 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), il quale dispone che, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr. 4200.–, gioverà ricordare quanto statuito da questa Camera con la sentenza 13.2016.61 del 13 dicembre 2017:
3. La retribuzione del patrocinatore d'ufficio è determinata … in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in conseguenza del rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che s'instaura tra lui e lo Stato.
3.1 Il Pretore decide la remunerazione del patrocinatore d'ufficio e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. È proprio perché il gratuito patrocinio impone il principio di una gestione oculata del relativo costo, che l'adozione di strumenti volti a contenerlo diventa ammissibile: e uno fra questi è la fissazione di un importo massimo forfettario (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 seg. ad art. 118). L'importo forfettario libera da un esame delle singole poste di dispendio di tempo, anche se nell'esito deve comunque garantire la retribuzione di un tempo complessivo di massima alla tariffa oraria di almeno fr. 180.– (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122; sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2, 5D_213/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 7.1.4). In presenza di un importo forfettario prefissato, è quindi possibile stimare il dispendio di tempo complessivo generalmente ammesso per evadere una determinata controversia. Ciò detto, quando la richiesta di onorario si scosta da questi parametri spetta allo stesso patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione diligente dell'incarico da lui ricevuto non consente più di far rientrare il suo operato entro quei limiti standard: in tal senso però, la semplice elencazione delle singole prestazioni svolte non costituisce prova sufficiente a questo scopo (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5a ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 122; sentenza del TF 5D_62/2016 del 1° luglio 2016 consid. 4.2, 5D_213/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 7.1.5).
3.2 Ora, nel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). Giusta l'art. 5 Rtar, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di stato, e meglio quelle di protezione dell'unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014: Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 122; BU 52/2014 del 24 ottobre 2014 pag. 476 seg.). Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Quando le prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il giudice (art. 8 cpv. 1 Rtar).
4. La reclamante non contesta il principio secondo cui la remunerazione del patrocinatore d'ufficio possa essere legittimamente quantificata in base a tariffe forfettarie quale è appunto l'importo di fr. 4'200.– sancito dall'art. 5 Rtar. Al lato pratico reputa tuttavia l'indennizzo così riconosciutole lesivo del diritto federale poiché, senza considerare le circostanze specifiche, nel singolo caso risulta sproporzionato in rapporto alle prestazioni da lei effettivamente svolte. La prassi ancora non si sarebbe espressa sulle conseguenze in caso di omissione dall'obbligo di informare il giudice - sancito appunto dall'art. 8 Rtar - a raggiungimento di un importo forfettario di massima. Al riguardo, l'interessata contesta le conclusioni tratte da Bühler (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122) e che una norma di rango inferiore quale è il regolamento Rtar possa rendere difficoltoso il diritto sancito dagli art. 117 segg. CPC, in particolare dall'art. 122 CPC (reclamo, pag. 5 n. 4.1).
4.1 L'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC stabilisce che il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Ora, questo concetto di adeguatezza conferisce ai Cantoni un ampio margine di apprezzamento nella costruzione delle loro tariffe cantonali secondo l'art. 96 CPC, margine che si applica sia alla determinazione del dispendio di patrocinio fornito in ogni singolo caso concreto, che ai criteri remunerativi in quanto tali (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 122 con rinvii; Huber, op. cit., n. 22 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 122; Emmel, op. cit., n. 5 ad art. 122). Fra questi ultimi vanno appunto distinti da un lato la quantificazione della remunerazione e, dall'altro, l'estensione dell'attività di gratuito patrocinio remunerabile (Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 122). Sicché, in linea generale, non si può sostenere che il Regolamento cantonale Rtar osti all'applicazione dei principi sanciti dall'art. 122 CPC e più in generale dell'art. 117 segg. CPC, per il solo fatto di porre puntuali condizioni remunerative.
4.2 Ora, per quanto si è detto (sopra, consid. 3.1 e 3.2), il Cantone Ticino stima un dispendio di tempo medio e complessivo per evadere le cause di stato preventivato in poco più di 23 ore di lavoro (fr. 4'200.– ad una tariffa oraria di fr. 180.–). Questa cifra può invero essere aumentata da parte del giudice (art. 5 Rtar). Ed è appunto in questo contesto che va ricondotta l'esigenza di imporre al patrocinatore d'ufficio l'obbligo di informazione non appena raggiunto il limite di fr. 4'200.– (art. 8 cpv. 1 Rtar). Certo, questo presuppone che sia quest'ultimo ad attivarsi in tal senso. Ma non a caso. Come visto, tanto la dottrina quanto la prassi federale già riconoscono il principio secondo cui, in presenza di un importo forfettario massimo, è il patrocinatore d'ufficio che deve provare che la specificità dell'incarico affidatogli non giustifica più una remunerazione secondo i criteri standard alla base dell'importo forfettario prestabilito (sopra, consid. 3.1). E, di fatto, l'obbligo di informazione di cui all'art. 8 Rtar non è altro che la trasposizione normativa di questo suo onere. Ciò consente al giudice di tenere sotto controllo il rischio di sforamento e, con una visione d'insieme, di legittimare la fissazione di un nuovo limite massimo laddove sussistano giustificati motivi. Di conseguenza, da questo punto, neppure si giustifica la critica della reclamante alle considerazioni evocate da Bühler, laddove preclude il diritto ad una retribuzione superiore a quella forfettaria prevista per legge, qualora il giudice non venisse avvisato di un suo superamento (op. cit., n. 136a ad art. 122 e n. 18b ad art. 122).
4. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 200.- giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.
5. La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
6. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 novembre 2020 di RE 1 è inammissibile.
2. L’istanza di gratuito patrocinio 21 novembre 2020 di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.-, sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è inferiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).