Incarto n.
13.2020.127

Lugano

16 marzo 2021/rg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da

 

 

 

  CO 1 

  CO 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della controparte;

 

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 19 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1;

 

                                         che in data 22 giugno 2020 RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica e la duplica;

 

                                         che con ordinanza 20 ottobre 2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto sulle risultanze della documentazione assunta;

 

                                         che, su richiesta degli istanti, con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto termine;

 

                                         che con reclamo 26 novembre 2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata;

 

considerato

in diritto                         che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

 

                                         che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

 

                                         che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

 

                                         che l’impugnabilità della decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC;

 

                                         che il reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale;

 

                                         che nel caso in esame il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;

 

                                         che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;

 

                                         che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

 

                                         che il presente reclamo, stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

 

per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):

 

-    ;

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.