Incarto n.
13.2020.130

13.2020.131

13.2020.132

Lugano

16 aprile 2021/rg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2019.256 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 13 settembre 2019 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 7 dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 26 novembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con atto 13 settembre 2019 RE 1 e CO 1 hanno inoltrato una richiesta comune di divorzio, postulando lo scioglimento del matrimonio e l’omologazione della convenzione sugli effetti accessori. Con istanza 15 ottobre 2020 entrambe le parti hanno poi chiesto di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  B.   Con sentenza 26 novembre 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la convenzione sugli effetti accessori, ponendo le spese di fr. 2'810.- a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno (dispositivo pto 5). Ha quindi respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo pto 3).

 

                                  C.   Con reclamo 7 dicembre 2020 RE 1 chiede l’accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio con designazione dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore e che sia ammessa la sua nota per un totale di fr. 4'796.60. Essa impugna poi anche il dispositivo sulle spese, chiedendo che non siano prelevate tasse né spese di giustizia e che le spese di audizione dei figli (fr. 810.-) siano poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno, rispettivamente a carico dello Stato per la sua parte. Postula poi di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

 

Considerato

in diritto:                 1.   Con il reclamo in oggetto RE 1 impugna due punti del dispositivo:

                                         - il punto 3 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

                                         - il punto 5 con cui il Pretore aggiunto ha fissato le spese processuali e ne ha deciso la ripartizione.

 

                                1.1   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Poiché la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie e non, come indicato nella decisione impugnata, di 30 giorni sospeso dalle ferie.

 

                                1.2   Una decisione in materia di spese giudiziarie è a sua volta impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se la procedura applicabile è - come in concreto - quella ordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Competente a trattare il reclamo indipendente in materia di spese sarebbe, nel caso concreto, la prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a cifra 8a LOG). Tuttavia se ne occupa, per economia di giudizio, la terza Camera civile alla quale già compete la trattazione del reclamo in materia di gratuito patrocinio.

 

                                1.3   La decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 27 novembre 2020. Rimesso alla posta il 7 dicembre 2020 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   2.   Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

                                3.2   Il Pretore aggiunto ha così motivato il diniego del gratuito patrocinio:

                                         ”che anche la moglie ha pagato CHF 600.- quale anticipo delle spese processuali e, anche se non svolge alcuna attività lucrativa, in sede di udienza ha dichiarato che il suo fabbisogno è coperto dal nuovo compagno __________ che provvede a mantenere lei e la loro figlia __________”.

 

                                 3.3  Il primo giudice ha accertato d’un canto un fabbisogno di RE 1 di fr. 1'406.- e dall’altro la mancanza di mezzi propri per farvi fronte. Questi accertamenti sono incontestati. Il requisito dell’indigenza appare quindi pacifico e di conseguenza il gratuito patrocinio era, di principio, da concedere. Vero è che RE 1 ha dichiarato che il suo fabbisogno è coperto dal suo nuovo compagno. A prescindere dal fatto che le spese di patrocinio non figurano nel fabbisogno accertato di RE 1, manca però ogni e qualsiasi accertamento in merito all’eventuale obbligo, disponibilità e capacità del nuovo compagno di RE 1 a far fronte anche alle spese legali della causa del di lei divorzio. Fondato su un assunto privo di qualsivoglia riscontro e accertamento, il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata è arbitrario e va annullato.

 

                                 3.4  Per quanto concerne il versamento dell’anticipo delle spese di causa di fr. 600.- da parte della reclamante, il primo giudice non spiega perché ciò osterebbe alla concessione del beneficio del gratuito patrocinio. La questione che si pone è, semmai, se e in quale misura un anticipo delle spese già versato debba essere restituito quando successivamente è accordato il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                    4.  La reclamante impugna anche il punto 5 del dispositivo, chiedendo che non siano prelevate tasse e spese di giustizia. Essa sostiene che, stante la sua difficile situazione finanziaria, l’importo fissato dal primo giudice è eccessivo.

 

                                         Va premesso che è perlomeno discutibile che la reclamante sia legittimata a contestare le spese nella misura in cui sono state poste a carico del marito, che non le ha contestate. Tuttavia, l’importo stabilito essendo unico e ripartito a metà tra le parti, l’eventuale modifica avrà effetto per entrambe.

 

                                 4.1  Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti dei menzionati principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso. In Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Trattandosi di procedure di divorzio, l’art. 7 cpv. 2 LTG prevede che la tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.- e 20'000.-.

 

                                 4.2  Nel caso concreto, fatta salva l’indicazione dell’ammontare delle spese d’ascolto dei figli, di fr. 810.-, non oggetto di contestazione, la decisione impugnata è totalmente silente riguardo ai motivi e alle considerazioni sulla base dei quali il primo giudice le ha fissate in fr. 2'810.-. Non è quindi possibile verificare in questa sede la congruità delle medesime. Di conseguenza anche su questo punto il reclamo merita - parziale - accoglimento nel senso che il dispositivo no 5 dev’essere annullato per mancanza di motivazione e la decisione rinviata al primo giudice affinché indichi perlomeno sommariamente sulla base di quali considerazioni ha fissato le spese.

 

                                   5.   Il reclamo merita quindi parziale accoglimento nel senso che i punti 3 e 5 del dispositivo sono annullati. Giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulle questioni di cui trattasi ed emetta al riguardo un nuovo giudizio.

 

                                   6.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.- giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di chi, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto un’indennità di fr. 450.-, a valere quale copertura di circa due ore e mezzo di lavoro, dispendio di tempo senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e che appare corretta anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.- (art. 4 Rtar) e dell’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

 

                                         Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

 

                                   7.   Il reclamo, che per una parte è trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1) e per il resto non riguarda questioni di principio, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

 

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 7 dicembre 2020 è parzialmente accolto.

                                         La decisione 26 novembre 2020 è annullata limitatamente ai punti 3 e 5 del dispositivo e la causa rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese di giudizio in fr. 300.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà alla reclamante fr. 450.- di ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-      ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).