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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1459 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 27 marzo 2020 da
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__________ patrocinata dall’ RE 1 |
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e ora sul reclamo 10 dicembre 2020 di
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RE 1
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avverso la decisione 9 dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto, ammessa l’istante al beneficio del gratuito patrocinio, ha fissato l’onorario per le prestazioni del suo patrocinatore in fr. 852.98;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 27 marzo 2020 __________ ha chiesto l’accertamento dei propri dati di stato civile, postulando nel contempo di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.
B. Con decisione 9 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di accertamento, e così l’istanza di gratuito patrocinio di __________, fissando poi la retribuzione del suo patrocinatore in fr. 852.98, di cui fr. 720.- di onorario, fr. 72.- di spese e fr. 60.98 di IVA.
C. Con reclamo 10 dicembre 2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata decisione e ne chiede la riforma nel senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 1'690.35.
Considerando
in diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata notificata il 10 dicembre 2020 alla reclamante. Rimesso alla posta il medesimo giorno, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).
4. Già si è detto (sopra, consid. 1.1) che la retribuzione del patrocinatore d’ufficio è determinata in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale in conseguenza del rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che s’instaura tra lui e lo Stato. Il giudice decide la remunerazione del patrocinatore d’ufficio e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato, deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali (Bühler, in: Berner Kommentar, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122). Al patrocinatore vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), nel Canton Ticino l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.-, tariffa che può essere aumentata fino a fr. 250.- l’ora se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche (cpv. 2). Al patrocinatore può inoltre essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.1 Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
5. Il Pretore aggiunto, rilevato che “l’avv. RE 1 non ha prodotto la sua nota professionale o fornito elementi per quantificare il suo intervento”, ha poi “valutato per apprezzamento” il compenso dovutole.
5.1 La reclamante rimprovera al primo giudice di aver stabilito il compenso dovutole in modo forfettario senza neppure attendere la nota di dettaglio relativa all’attività svolta, modo di procedere che ritiene arbitrario. Produce quindi la propria nota con il dettaglio dell’attività svolta e chiede che le sia riconosciuto un compenso complessivo di fr. 1'690.35, di cui fr. 1'365.- di onorario, fr. 204.50 di spese e fr. 120.85 di IVA.
5.2 Va avantutto rilevato che il modo di procedere adottato dal primo giudice non può essere ritenuto arbitrario per il solo fatto che egli non ha atteso la nota del patrocinatore per stabilire la remunerazione del patrocinatore. Vero è che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro (sopra, consid. 4.1) e che in assenza del dettaglio può essere arduo valutare segnatamente il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da cui la prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del patrocinatore prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche semplici oppure che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi di diritto). La legge tuttavia è silente in merito, sicché tale modo di procedere non pare censurabile, salvo che la remunerazione così stabilita non risulti conforme ai principi in base ai quali ha da essere stabilita.
5.3 Per quanto concerne il tempo per lo svolgimento della pratica, il primo giudice ha riconosciuto complessivamente 4 ore, di cui una per la redazione dell’istanza, una per l’udienza, una per la corrispondenza con la Pretura e una per i contatti con la cliente. Nella misura in cui la reclamante non solleva concrete doglianze in merito all’apprezzamento fatto dal primo giudice, limitandosi a far riferimento alla propria nota d’onorario, il reclamo è inammissibile. Comunque sia, va rilevato che il tempo riconosciuto per l’istanza e per l’udienza corrisponde a quanto è stato esposto nella nota. In merito ai colloqui con la cliente la valutazione non appare poi insostenibile. La reclamante ha, infatti, esposto 2 colloqui, l’uno di 40 minuti e l’altro di 25 minuti, per un totale di 1 ora e 5 minuti. Inoltre indica 11 messaggi E-mail alla cliente, con l’indicazione di un tempo forfettario di 10 minuti ciascuno - per un totale di quasi 2 ore - di cui non è dato di sapere a cosa siano riferite e la cui utilità neppure è verificabile. Vi è qui comunque una parziale compensazione con il tempo riconosciuto per la corrispondenza con la Pretura, superiore a quanto esposto nella nota.
5.4 Ammissibili e da verificare, sono per contro le puntuali contestazioni in merito al mancato riconoscimento del tempo per la redazione della replica 8 giugno 2020 e della trasferta da Bellinzona a Lugano e ritorno del 18 novembre 2020 e delle relative spese.
5.4.1 Con ordinanza 18 maggio 2020 è stato assegnato all’istante un termine per presentare la replica. Poiché la memoria scritta è stata effettivamente presentata l’8 giugno, il tempo necessario per la preparazione dell’atto, che non risulta essere stato considerato dal primo giudice, dev’essere riconosciuto. Nel contesto della procedura in oggetto, i 25 minuti esposti appaiono sostenibili. Al riguardo il reclamo è fondato e merita accoglimento.
5.4.2 Per quanto concerne l’udienza del 18 novembre 2020, il Pretore aggiunto ha riconosciuto 1 ora per lo svolgimento dell’udienza. Ha però omesso di considerare il tempo che il patrocinatore ha investito per recarsi in loco e dar seguito alle incombenze del caso. Il tempo di 90 minuti esposto dalla reclamante per il tragitto Bellinzona-Lugano e ritorno - ritenuto che è da considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle strade (il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto dalla situazione del traffico) - è senz’altro plausibile e va quindi riconosciuto, e così le relative spese, ritenuto che per le spese di trasferta va applicato il tasso che vige in materia fiscale, pari a fr. 0.60/Km. Anche in merito a questa voce il reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento.
5.5 Frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti, la decisione impugnata è quindi da riformare.
Alla reclamante sono riconosciuti, in aggiunta quanto stabilito dal Pretore aggiunto:
- fr. 75.- per la redazione della replica (25 minuti a fr. 180/h);
- fr. 270.- per la trasferta del 18 novembre 2020 (90 minuti a fr. 180/h);
- fr. 38.40 per il tragitto (fr. 0.60 per 64 km);
- fr. 4.- per il posteggio.
Ciò impone un adeguamento delle spese calcolate in applicazione dell’art. 6 Rtar. Queste ammontano ora a fr. 106.50 (10% di fr. 1'065.-).
Complessivamente la remunerazione riconosciuta è quindi di fr. 1'065.- per onorari, fr. 148.90 di spese e fr. 93.50 di IVA (7.7% di fr. 1'213.90), in totale fr. 1'307.40.
6. Le spese processuali son stabilite in fr. 250.- giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). La reclamante ottiene causa vinta nella misura di metà circa. Considerato il reciproco grado di soccombenza, le stesse vanno poste a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna. Lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 100.- di ripetibili ridotte.
7. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto. Il punto 5 del dispositivo della decisione 9 dicembre 2020 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è così riformato.
5. A favore del gratuito patrocinatore avv. RE 1 è riconosciuto:
- Onorario CHF 1'065.--
- spese CHF 148.90
- IVA 7.7% su CHF 1'213.90 CHF 93.50
Totale CHF 1'307.40
2. Le spese di giudizio in fr. 250.- rimangono a carico per metà della reclamante, che le ha anticipate, e per il resto sono poste a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino il quale rifonderà alla reclamante fr. 100.- di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
- Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).