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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2018.252 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 12 luglio 2018 da
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__________ rappresentata __________ patrocinata dall’ RE 1
contro
__________
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e ora sul reclamo 15 dicembre 2020 di
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RE 1
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avverso la decisione 14 dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto, ammessa l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio, ha riconosciuto per le prestazioni del suo patrocinatore un importo di fr. 1'371.46;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 12 luglio 2018 __________ ha inoltrato un’azione di accertamento di paternità nei confronti di __________, postulando nel contempo di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.
B. L’avv. RE 1, rilevando che da gennaio 2020 avrebbe aperto uno studio legale indipendente, ha trasmesso alla Pretura in data 20 dicembre 2019 la propria nota professionale intermedia di complessivi fr. 1'371.46, chiedendone la tassazione.
C. Con decisione 14 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’azione di accertamento di paternità e, accolta l’istanza di gratuito patrocinio di __________, ha riconosciuto a favore del suo rappresentante legale una retribuzione complessiva di fr. 1'371.46, di cui fr. 1'200.- di onorario, fr. 73.40 di spese e fr. 98.06 di IVA.
D. Con reclamo 15 dicembre 2020 l’avv. RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma nel senso di riconoscerle una retribuzione complessiva di fr. 2'172.96.
Considerando
in diritto: 1. La legge non indica il rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio. Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello.
1.1 In virtù del compito che è chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio 2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016 4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata è stata notificata il 15 dicembre 2020 alla reclamante. Rimesso alla posta il 15 dicembre 2020, da questo punto di vista il gravame risulta senz’altro tempestivo e ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. La reclamante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, dopo aver inviato la nota professionale intermedia 20 dicembre 2019, essa ha ancora svolto ulteriori prestazioni in relazione dalla pratica in oggetto, neppure dandole l’opportunità di produrre una nota finale comprensiva delle prestazioni ulteriormente effettuate.
3.1 L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Gli sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC).
3.2 Nella fattispecie, il primo giudice ha rilevato che “l’avv. RE 1 ha presentato una nota professionale di complessivi fr. 1'371.46 …), che ha integralmente ammesso. Non si è però avveduta che - come evidenziato nello scritto accompagnatorio 20 dicembre 2019 - si trattava di una nota intermedia per le prestazioni eseguite fino al 24 ottobre 2019, e di conseguenza la stessa non poteva includere le prestazioni successive, effettuate da quella data e fino al termine della causa.
4. Frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti, la decisione impugnata è quindi annullata. Diversamente da quanto postulato dalla reclamante, questa Camera non procede alla tassazione della nota d’onorario, essendo necessario rinviare l’incarto alla Pretura affinché emani una nuova decisione. Dato l’esito della procedura, le spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Alla reclamante sono assegnate congrue ripetibili.
5. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14 dicembre 2020 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano è annullata.
§ Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché emani una nuova decisione.
2. Le spese di giudizio in fr. 250.- sono poste a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino, il quale rifonderà alla reclamante fr. 200.– di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, da presentare entro 30 giorni dalla notificazione del suo testo integrale, è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).