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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2019.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 giugno 2019 da
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CO 1
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contro |
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CO 2 |
e ora sul reclamo 27 agosto 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 17 agosto 2020 con cui il Pretore aggiunto ha motivato la tassazione della sua nota professionale 21 ottobre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 giugno 2019 CO 1 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti del padre CO 2, postulando nel contempo l’adozione di provvedimenti cautelari e il beneficio del gratuito patrocinio.
Il convenuto, con osservazioni 6 settembre 2019 ha aderito parzialmente alle domande dell’attrice, chiedendo a sua volta di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione 17 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha posto entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, il convenuto con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.
B. L’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura in data 21 ottobre 2019 la nota professionale inerente le prestazioni svolte a favore del convenuto, dove ha esposto una retribuzione complessiva di fr. 5'921.13, di cui fr. 5'400.– di onorario, fr. 97.80 di spese e fr. 423.33 di IVA.
C. Con decisione 22 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale, riconoscendo al rappresentante legale una retribuzione complessiva di fr. 4'264.90, di cui fr. 3'600.– di onorario, fr. 360.– di spese e fr. 304.90 di IVA.
D. Il 22 aprile 2020, in parziale accoglimento di un primo reclamo, questa Camera ha annullato la citata decisione per mancanza di motivazione, e ne ha disposto il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio.
E. Con decisione 17 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha provveduto a motivare la tassazione della nota professionale del legale, confermando la retribuzione complessiva di fr. 4'264.90, di cui fr. 3'600.– di onorario, fr. 360.– di spese e fr. 304.90 di IVA.
F. Con reclamo 27 agosto 2020 l’avv. RE 1 chiede ora di riformare quest’ultimo giudizio nel senso di riconoscere integralmente la sua nota professionale 21 ottobre 2019.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che nondimeno se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
1.3 La decisione impugnata, notificata il 18 agosto 2020 è pervenuta all’avv. RE 1 il giorno 19 agosto 2020 (dettaglio risultanze tracciamento degli invii; doc. A e B al reclamo). Spedito il 27 agosto 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel complesso 20 ore di lavoro, di cui 4 ore a titolo di colloqui con il cliente, 1 ora complessiva per la preparazione delle due udienze (30 minuti ciascuna), 3 ore per le udienze (1 ora la prima, 2 ore la seconda), 7 ore per la presentazione delle osservazioni 6 settembre 2019 ed infine 5 ore per quella della duplica includendovi la lettura del memoriale di replica (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Ha inoltre ammesso la maggiorazione del 10% della retribuzione quale importo forfettario per le spese.
3.1 Ora, a fronte di un dispendio di tempo complessivo di 8 ore (480 minuti) comprensivo di colloqui con il cliente (4 ore = 240 minuti), preparazione udienze (1 ora = 60 minuti) e udienze (3 ore = 180 minuti), ben si può ritenere che il Pretore aggiunto ha di fatto riconosciuto le prestazioni del 16 agosto 2019 (50 minuti), del 21 agosto 2019 (25 minuti), del 29 agosto 2019 (10 minuti e 50 minuti), del 18 settembre 2019 (2 ore = 120 minuti), dell’8 ottobre 2019 (30 minuti), in parte del 16 ottobre 2019 (30 minuti) e del 17 ottobre 2019 (2 ore e 45 minuti = 165 minuti). In proposito, la questione può quindi considerarsi evasa.
3.2 Ciò posto, con riferimento alla duplica scritta datata 9 ottobre 2019 e all’esame della replica che l’aveva preceduta (reclamo, pag. 6 in basso) il reclamante ha esposto - in base alla nota professionale agli atti - un totale di 7 ore e 10 minuti (430 minuti), prestazioni effettuate in data 2 ottobre 2019 (3 ore e 30 minuti = 210 minuti), 3 ottobre 2019 (3 ore = 180 minuti) e 9 ottobre 2019 (40 minuti). Al riguardo il Pretore aggiunto ha invece ammesso un dispendio complessivo di 5 ore di lavoro (300 minuti), già comprensivo del tempo necessario per la lettura del memoriale di replica di 17 pagine presentato dalla controparte in quanto, seppur prolissa, la stessa non presentava complessità giuridiche (decisione impugnata, pag. 3 verso l’alto). Su questo punto però il reclamante non si confronta affatto, limitandosi invero a invocare la congruità di almeno due ore di lavoro per il solo esame di tale lungo atto processuale e delle oltre 50 pagine di relativa documentazione. Sicché, quand’anche ammissibile, la critica non è comunque costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.3 Il reclamante afferma poi di avere dedicato 6 ore e 30 minuti (390 minuti) all’elaborazione, alla modifica e alle integrazioni delle osservazioni 6 settembre 2019 - prestazioni riconducibili, in base al dettaglio della nota professionale, alle date 22 e 30 agosto 2019 e 4 settembre 2019 - a cui andavano aggiunte ulteriori 3 ore (180 minuti) per l’esame dell’istanza e relativi documenti annessi - prestazione del 20 agosto 2019 in base al dettaglio della nota professionale - oltre ai 40 minuti spesi il giorno 19 agosto 2019 per l’esame dei nuovi documenti su redditi e spese del proprio cliente necessari per rispondere all’istanza con piena cognizione di causa, attività questa che il Pretore aggiunto non aveva indicato come superflua o già coperta da altre prestazioni. Dal canto suo, per la presentazione di questo primo allegato il Pretore aggiunto ha ritenuto sufficienti per un avvocato speditivo 7 ore di lavoro (420 minuti) a fronte delle oltre 10 ore esposte dal reclamante (decisione impugnata, pag. 3 verso l’alto). Diversamente da quanto rilevato in relazione al memoriale di duplica, il Pretore aggiunto non ha tuttavia specificato se le 7 ore di lavoro per redigere le osservazioni 6 settembre 2019 includevano anche la raccolta dei documenti per il suo cliente e l’esame dell’istanza con cui si doveva confrontare. In assenza di puntuali indicazioni, e ritenuto che si trattava di prendere posizione rispetto all’atto introduttivo della causa non vi è a priori motivo di ritenere che, in aggiunta alle 7 ore già riconosciute dal primo giudice, le ulteriori 3 ore e 10 minuti rivendicate dal reclamante non fossero giustificate. In tal senso, l’accertamento pretorile, insufficiente, può dirsi manifestamente errato. Pertanto su questo punto il reclamo merita accoglimento.
Il riconoscimento di poco più di una giornata di lavoro che ne consegue, risulta invece adeguato riguardo all’esame dello scritto 20 agosto 2019 con cui, sostanzialmente a motivo del posticipo di un mese dell’udienza di discussione, la figlia ribadiva la necessità del contributo di mantenimento già postulato in via supercautelare con l’istanza 11 giugno 2019, inizialmente negato con disposizione ordinatoria 12 giugno 2019 e assegnatole in parte con decisione supercautelare del 21 agosto 2019. A differenza di quanto pretende il reclamante, non si giustificano quindi i 30 minuti aggiuntivi che egli rivendica a questo titolo.
3.4 Infine, il reclamante non si esprime in modo puntuale sulle restanti prestazioni del 20 agosto 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti; “lettera a Pretura”: 20 minuti), del 10 settembre 2019 (“lettera a cliente mail”: 10 minuti), 23 settembre 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti), 2 ottobre 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti), 10 ottobre 2019 (“lettera a Pretura e esame mail a cliente”: 20 minuti) e 16 ottobre 2019 (“esame oss. da cliente”: 60 minuti). E questo esclude di per sé una disamina della critica. Giova per il resto rilevare che prestazioni meramente amministrative, di comunicazione e di cancelleria sono coperte dall’importo forfettario riconosciuto a titolo di spese giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007, posta questa che il Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto a favore del reclamante, rettificando il relativo importo di fr. 97.30 da lui indicato nella nota professionale. Sicché, sotto questo profilo, comunque l’apprezzamento del primo giudice non sarebbe costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.5 Tutto ciò considerato, il dispendio di tempo stabilito dal Pretore aggiunto in 20 ore, di cui 4 ore per colloqui con il cliente, 1 ora per la preparazione delle due udienze, 3 ore per lo svolgimento delle udienze, 7 ore per la presentazione delle osservazioni 6 settembre 2019 e 5 ore per quella della duplica inclusa la lettura del memoriale di replica, va aumento di 3 ore e 10 minuti esposte dal reclamante a titolo di raccolta ed esame dei documenti dal cliente e dell’atto introduttivo della causa (sopra, consid. 3.3). Ne consegue che a fronte di complessive 23 ore e 10 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–, l’onorario dovuto al reclamante si attesta a fr. 4'170.–, completato dell’importo forfettario di fr. 417.– quale rimborso spese (10% di fr. 4'170.–: sopra, consid. 3.4) e di fr. 353.– di IVA (7.7% di fr. 4'587.–), da cui un totale complessivo di fr. 4'940.–.
4. Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere comunque escluso la remunerazione di tutte le 30 ore di lavoro rivendicate (fr. 5'400.– alla tariffa oraria di fr. 180.–) per il fatto di non essere stato informato dell’avvenuto superamento del limite massimo di fr. 4'200.– sancito dall’art. 8 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007. Il reclamante rileva che tale limite era stato lievemente superato il giorno prima dell’udienza 17 ottobre 2019, a dipendenza del cui esito, egli avrebbe poi provveduto a postularne l’estensione. Ora, dei motivi per i quali il reclamo merita qui parziale accoglimento già si è detto (sopra, consid. 3 segg.). E l’esito del presente giudizio rende inutile esprimersi oltre su un’argomentazione pretorile formulata a mero titolo abbondanziale.
5. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG, già anticipate. Il reclamante postulava la retribuzione dell’attività svolta quale gratuito patrocinatore per complessivi fr. 5'921.15 in luogo dell’importo di fr. 4'264.90 ammesso dal Pretore aggiunto e che, in sede di reclamo, viene aumentato a fr. 4'940.– (sopra, consid. 3.5). Egli ottiene causa vinta nella misura di 2/5 soccombendo per i restanti 3/5. In applicazione della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), egli sopporta le spese processuali in ragione di fr. 240.–, mentre i restanti fr. 160.– sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Stante la soccombenza non si giustifica il riconoscimento di spese ripetibili al reclamante.
6. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 agosto 2020 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 17 agosto 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. n. CA.2019.20) è così riformato:
“1. A favore del patrocinatore è riconosciuto:
- Onorario dal 15.08.2019 fr. 4'170.–
- Spese soggette a IVA dal 15.08.2019 fr. 417.–
- IVA 7.70% su fr. 4'587.– fr. 353.–
Totale fr. 4'940.–”
2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico in ragione di fr. 240.–, mentre i restanti fr. 160.– sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
– alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 1'656.25, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).