Incarto n.
13.2021.100

Lugano

21 marzo 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

Olgiati e Giamboni

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.9 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2015 da

 

 

 

 PI 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

PI 2 

patrocinato dall’  PA 2

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 18 agosto 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore aggiunto ha revocato a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 11 marzo 2015 PI 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 946'351.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, postulando altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                         Con risposta 11 novembre 2015 la parte convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

 

 

                                  B.   Con decisione 24 novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.

 

                                         Con scritto 8 luglio 2021 l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare PI 1.

 

                                         Con scritto 28 luglio 2021 l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio di PI 1, postulando che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito patrocinio con il nuovo patrocinatore.

 

 

                                  C.   Con decisione 4 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione di ammissione al gratuito patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. RE 1 quale patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di PI 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).

 

 

                                  D.   Con reclamo 18 agosto 2021 l’avv. RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento limitatamente al punto 1 del dispositivo.

 

                                         La controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.

 

 

                                  E.   L’incarto OR.2015.9 ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024 essendo prima indisponibile perché presso il perito.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 10 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 18 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

 

                                   3.   Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121; Huber in Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, 2a ed. 2016, n. 6 ad art 121; Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021; n. 1 ad art. 121 CPC).

 

                                3.1   Il reclamante non sostanzia l’esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. Segnatamente non costituisce circostanza eccezionale il fatto che al patrocinatore attivo in regime di gratuito patrocinio è riconosciuta la legittimazione di impugnare la decisione di tassazione della sua nota d’onorario.

 

                                         In difetto della legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi inammissibile.

 

 

                                   4.   Le spese processuali, fissate in fr. 250.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante, soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo 18 agosto 2021 dell’avv. RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 946'351.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.