Incarto n.
13.2021.103

13.2021.104

Lugano

18 gennaio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.10 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 aprile 2020 da

 

 

 

 RE 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

rappr. dal RA 1 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 26 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 16 agosto 2021 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di esonero dalle spese di RE 1;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 9 aprile 2020 RE 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 300'000.–, a titolo di “risarcimento di tutti i danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi” o “per la somma maggiore o minore che verrà riconosciuta”, oltre “ad una rivalutazione di interessi maturati e maturandi pari al 10% dal saldo dovuto e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (mese di agosto 2014) sino all’effettivo soddisfo”. In via subordinata ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con designazione di un patrocinatore d’ufficio.

 

 

                                  B.   Con risposta 18 maggio 2020 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta, e così la domanda di gratuito patrocinio.

 

                                         Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

 

                                  C.   Con decisione 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto, rilevato che la causa non presentava possibilità di esito favorevole, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1. Il reclamo 9 ottobre 2020 con cui essa ha chiesto l’annullamento della decisione e che le fosse concesso il gratuito patrocinio è stato respinto da questa Camera con decisione 11 gennaio 2021 (sentenza 13.2020.108/109 dell’11 gennaio 2021). Il ricorso 15 febbraio 2021 dell’interessata è poi stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 12 marzo 2021 (sentenza 2C_172/2021 del 12 marzo 2021).

 

 

                                  D.   In data 26 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 10'000.- quale anticipo delle spese di causa. Con scritto 3 agosto 2021 RE 1 ha chiesto di essere esonerata dalle spese. La richiesta è stata respinta con decisione 16 agosto 2021.

 

 

                                  E.   Con reclamo 26 agosto 2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendo che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione sia annullata e che la Pretura proceda nella causa senza l’anticipo delle spese.

                                         Essa postula altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

 

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

 

                                         La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 17 agosto 2021 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 26 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.

 

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua prestazione. Nel caso in oggetto la decisione impugnata con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.

 

                                3.1   Gli argomenti sollevati dalla reclamante, e meglio la sua pretesa precaria situazione finanziaria, non sono suscettibili di farla apparire errata. In effetti, come già noto alla reclamante (sentenza 13.2020.49/50 dell’8 luglio 2020), l’eventuale situazione d’indigenza non è da far valere mediante reclamo contro la richiesta di anticipo delle spese, ritenuto che la parte priva di mezzi può chiedere di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC), ciò che comporta l’esenzione dal versamento dell’anticipo delle spese quando la domanda è accolta (art. 118 CPC). Considerato che la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 era stata respinta e che in quella procedura già si era tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche, la decisione di non esentarla dalle spese non presta il fianco a critiche. La censura è infondata.

 

                                3.2   La reclamante fa valere un accertamento manifestamente errato dei fatti rimproverando al primo giudice di aver ritenuto che la decisione 11 gennaio 2021 della III CCA era rimasta inimpugnata quando invece essa l’aveva dedotta al tribunale federale e comunque non verteva sull’anticipo spese bensì sulla designazione del patrocinatore d’ufficio. Lamenta poi che il primo giudice non ha tenuto conto della documentazione da essa prodotta unitamente alla domanda di esonero 3 agosto 2021, che proverebbe il danno da essa fatto valere in causa.

 

                                         Il primo giudice ha ritenuto che la sentenza 11 gennaio 2021 di questa Camera sia rimasta inimpugnata. Se non che, contro quella decisione RE 1 aveva inoltrato ricorso al Tribunale federale. L’errato accertamento è tuttavia irrilevante, poiché con sentenza 12 marzo 2021 l’alta Corte ha respinto il ricorso. Che poi la menzionata sentenza trattasse della richiesta di gratuito patrocinio e non dell’anticipo delle spese non è di nessun rilievo, e comunque non v’è al proposito alcun accertamento errato dei fatti. Da tale circostanza comunque la reclamante non può peraltro ricavare alcunché a suo favore. Il Pretore aggiunto, rilevato che la domanda di gratuito patrocinio era stata respinta, ha ritenuto verificate le condizioni per chiedere l’anticipo delle spese, le sue precarie condizioni economiche essendo già state considerate in quella procedura. E per la richiesta di anticipo delle spese egli neppure era tenuto a vagliare la documentazione prodotta dalla reclamante con la domanda di esonero dalle spese stesse sicché anche la pretesa violazione del divieto d’arbitrio cade nel vuoto.

 

                                3.3   La decisione impugnata non è quindi il frutto di un’errata applicazione del diritto né emana da un manifestamente errato accertamento dei fatti e il reclamo, la cui natura abusiva non sfugge, è da respingere.

 

 

                                   4.   La reclamante chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin dall’inizio della probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è respinta.

 

 

                                   5.   Le spese processuali, fissate in fr. 300.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   6.   La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.

 

 

                                   7.   Il reclamo, manifestamente abusivo e che non presenta questioni di principio, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

 

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:             1.     Il reclamo 26 agosto 2021 di RE 1 è respinto.

 

                                  2.     Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                  3.     La domanda di gratuito patrocinio 26 agosto 2021 di RE 1 è respinta.

 

                                  4.      La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                  5.      Notificazione (unitamente al reclamo 26 agosto 2021 alla controparte):

 

- ;

- .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché la causa ha quale oggetto una richiesta di risarcimento che si fonda sulla LResp/TI, contro la presente decisione è dato il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 82 lett. a in relazione con l’art. 85 cpv. 1 LTF) se è raggiunto il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).