sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.5125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 19 novembre 2020 da
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RE 1 |
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contro
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CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ RA 1
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e ora sul reclamo 17 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 7 settembre 2021 con cui con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. In data 31 luglio 2017 CO 2 e CO 1, locatori, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione relativo a un appartamento a __________. La pigione annua era stata stabilita in fr. 11'760,-, pagabile in rate mensili di fr. 980.-, oltre a fr. 3'240.- per spese accessorie, “pagabili in rate mensili anticipate di fr. 270.-, … a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio”. Con disdetta 19 giugno 2020 i locatori hanno posto termine al contratto di locazione.
B. Con istanza 13 luglio 2020 RE 1 si è rivolta al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (UC), contestando la disdetta e chiedendo la protrazione della locazione e la restituzione dell’importo di fr. 7'290.- versati a titolo di spese accessorie. In data 14 ottobre 2020 l’UC le ha rilasciato l’autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 19 novembre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 7'290.- oltre accessori, postulando altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con risposta 11 dicembre 2020 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 2'684.-, pari ai costi di ripristino dell’appartamento, riconsegnato in uno stato non conforme al contratto al termine della locazione.
Con memoria 21 gennaio 2021 l’attrice ha confermato le proprie domande di causa, opponendosi alla domanda riconvenzionale.
Con le successive memorie le parti hanno confermato le rispettive domande.
Al dibattimento 6 settembre 2021 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato le prove.
D. Con decisione 7 settembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attrice considerato che la causa era sprovvista di probabilità di esito favorevole.
Con scritto 10 settembre 2021 l’avv. M__________ ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare l’attrice.
E. Con reclamo 17 settembre 2021 RE 1, rappresentata dall’avv. Ma__________, insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che sia “posta al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. M__________ per l’attività svolta fino al 9.09.2021 e in favore dell’avv. Ma__________ a far data dal 13.09.2021 e per il prosieguo”.
Con scritto 6 dicembre 2021 l’avv. Ma__________ ha comunicato di non più rappresentare la reclamante.
La controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 8 settembre 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 17 settembre 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 ritenendo la causa priva di possibilità di esito favorevole. Il primo giudice ha dapprima illustrato le posizioni delle parti, rilevando che a mente dell’attrice era stato pattuito il pagamento delle spese accessorie mediante il versamento di acconti mensili con conguagli alla fine dell’esercizio, mentre i convenuti sostengono che era stato concordato un pagamento a forfait delle spese accessorie tramite il versamento mensile di fr. 270.-, con conguaglio solo in caso di forte aumento delle spese di riscaldamento. Ha quindi ritenuto che, a prescindere dall’interpretazione del contratto - questione da esaminare nel merito - le spese accessorie erano pacificamente dovute sicché la richiesta di restituzione dell’integralità degli acconti, quando l’attrice stessa afferma di dover versare acconti mensili con conguaglio alla fine di ogni esercizio appare del tutto priva di buon fondamento.
La reclamante rileva che la questione a sapere se le parti avevano pattuito il pagamento di anticipi mensili con conguaglio alla fine dell’esercizio oppure il pagamento a forfait necessita di una decisione di merito. Rileva di essersi limitata a chiedere la restituzione dell’importo anticipato quali spese accessorie, non avendo mai ricevuto il conguaglio delle spese. Ritiene poi che le spese accessorie siano eccessive tenuto conto che sono relative a un appartamento di due locali per una persona sola.
4. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1 In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2).
4.2 Non vi è un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2).
4.3 Non esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice.
4.4 Il patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2). Una perdita soggettiva di fiducia nel patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 119).
4.5 L’esigenza di sottoporre al giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.
5. La reclamante chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. M per l’attività svolta fino al 9.09.2021. A prescindere dal fatto che il beneficiario del gratuito patrocinio non è l’avvocato bensì la parte da questi assistita, va rilevato che in concreto il mandato di rappresentanza dell’avv. M è stato interrotto senza preventiva autorizzazione del Pretore. Per i motivi esposti ai considerandi precedenti la sua nomina quale patrocinatore è di conseguenza fuori discussione.
Nella misura in cui la reclamante chiede invece che sia nominato quale suo patrocinatore l’avv. Ma__________, il reclamo dev’essere respinto, la richiesta essendo, semmai, da sottoporre preventivamente al Pretore.
6. Comunque sia, nella misura in cui ha ritenuto la causa priva di possibilità di esito favorevole, l’accertamento del Pretore non appare il frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Egli ha rilevato che era controverso se le parti avessero pattuito il pagamento delle spese accessorie mediante anticipi mensili e conguaglio alla fine dell’esercizio, tesi sostenuta dall’attrice, oppure mediante pagamento di un importo mensile forfetario, come sostenuto dai convenuti. Non ha però ritenuto rilevante la questione per la decisione sul gratuito patrocinio, rinviandone l’esame al merito della causa. Il primo giudice ha ritenuto che la richiesta di chiedere la restituzione integrale degli anticipi versati non era provvista di possibilità di esito favorevole perché l’attrice medesima aveva affermato di dover corrispondere mensilmente un importo quale anticipo delle spese accessorie e, alla fine dell’esercizio, anche il conguaglio. Tale accertamento non appare frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’applicazione errata del diritto.
Il reclamo è quindi da respingere.
7. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 settembre 2021 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 settembre 2021 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 7'290.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).