Incarto n.
13.2021.115

13.2021.116

Lugano

14 febbraio 2022  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.4000 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 14 settembre 2020 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 20 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 1° settembre 2021 con cui, stralciata dal ruolo la causa, il Pretore aggiunto ha dichiarato priva d’interesse la sua domanda di gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’11 luglio 2003 a __________. Dalla loro unione sono nati i figli __________ e __________.

 

                                         Con istanza 14 settembre 2020 RE 1 ha chiesto l’adozione già in via cautelare di misure a protezione dell’unione coniugale, una provvigione ad litem di fr. 5'000.– e, in via subordinata il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. M__________. Una regolamentazione provvisoria dell’assetto coniugale era stata pattuita dalle parti all’udienza del 16 ottobre 2020.

 

                                         Con scritto 24/25 novembre 2020 l’avv. M__________ ha informato la Pretura della rimessione da parte della sua assistita del mandato di patrocinio. Con decisione 2 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale dell’avvocato, cui ha riconosciuto un’indennità complessiva di fr. 3'785.12.

 

 

                                  B.   Con istanza 15 dicembre 2020 RE 1 ha postulato una modifica dell’accordo cautelare in essere fra le parti, chiesto una provvigione ad litem di fr. 10'000.– e in via subordinata l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                         Il 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto l’ha resa attenta circa il principio per cui il gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore non prevede il cambiamento del patrocinatore in corso di causa. Il 7 gennaio 2021 l’avv. P__________ ha indicato di avere rappresentato la cliente nell’imminenza del Natale ma, nell’impossibilità di proseguirlo, che l’avv. PA 1 subentrava nel patrocinio.

 

 

                                  C.   Il 12 gennaio 2021 l’avv. PA 1, a nome e per conto di RE 1, ha presentato istanza per il riconoscimento del gratuito patrocinio. Di nuovo il 13 gennaio 2021 è stata resa attenta riguardo al principio secondo cui il gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore non prevede il cambiamento del patrocinatore in corso di causa. All’udienza 20 gennaio 2021 l’istante ha spiegato i motivi della revoca del mandato all’avv. M__________.

 

 

                                  D.   Con decreto cautelare 25 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha - fra l’altro - rinviato al merito la decisione sulla richiesta di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3) e sulle spese giudiziarie (dispositivo n. 4).

 

 

                                  E.   Il 21 luglio 2021 anche CO 1 ha chiesto il gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. __________. Reso attento che l’istanza poteva solo riferirsi alle prestazioni future, il mandato è infine stato rescisso il 16 agosto 2021.

 

 

                                  F.   Il 18 agosto 2021, innanzi l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP), i coniugi hanno dichiarato di essersi ricongiunti.

 

                                         Con scritto 23 agosto 2021 i coniugi hanno personalmente confermato al Pretore aggiunto l’intervenuta riconciliazione.

 

                                         Il 30 agosto 2021 l’avv. PA 1, accertata la volontà presso la propria assistita, ha dato atto della conclusione del suo incarico di patrocinio e chiesto la tassazione di rito della sua nota professionale.

 

 

                                  G.   Con decisione 1° settembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo la causa per desistenza (dispositivo n. 1), dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 2) e di CO 1 (dispositivo n. 3) e statuito sulle spese giudiziarie che ha poi ripartito a metà fra i coniugi (dispositivo n. 4).

 

 

                                  H.   Con reclamo 20 settembre 2021 RE 1 chiede ora di annullare i dispositivi n. 2 e 4 della decisione 1° settembre 2021, e di ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1 e di tassare la relativa nota professionale. Postula analogo beneficio anche per la procedura di reclamo.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione 1° settembre 2021 è pervenuta alla reclamante il giorno 8 settembre 2021. Spedito il 20 settembre 2021, il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                1.2   Trattato in procedura sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

                                   2.   L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che è applicabile anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto non già agli atti, i nuovi documenti annessi al gravame sono nondimeno ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo.

 

 

                                   3.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

 

                                   4.   Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005).

 

                                         Il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 117). Di conseguenza se la parte interessata perde - per un qualsiasi motivo - qualità di parte allorquando la relativa istanza di gratuito patrocinio non è ancora stata decisa, l’interesse degno di protezione del richiedente al suo ottenimento cessa e l’onorario dell’avvocato non potrà poi essere coperto dalla Cassa dello Stato (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 117; decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1). In sostanza, qualora un avvocato abbia operato senza chiedere acconti, oppure nell’impossibilità di chiedere acconti - come è il caso se è stata presentata una domanda di gratuito patrocinio - il relativo rischio finanziario grava sulle sue spalle ed egli non è legittimato a successivamente ribaltarlo sullo Stato (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 117).

 

 

                                   5.   Il Pretore aggiunto dopo aver preso atto della riconciliazione dei coniugi e della volontà della moglie di desistere dalla procedura, ha stralcio la procedura dal ruolo per desistenza. Considerata la perdita della loro qualità di parte nel corso del processo, ha poi rilevato che per consolidata giurisprudenza veniva altresì meno il loro interesse a ottenere una decisione sulle relative istanze di gratuito patrocinio se quel beneficio non era loro già stato riconosciuto. Pertanto ha dichiarato prive d’interesse le relative richieste e ha statuito sulle spese giudiziarie che, per equità, ha poi ripartito in ragione di metà ciascuno scostandosi dal principio della soccombenza.

 

 

                                   6.   La reclamante afferma che il Pretore aggiunto non poteva, in applicazione della prassi così richiamata, dichiarare priva d’interesse la sua domanda di gratuito patrocinio dopo averne rinviato la decisione al merito della vertenza, rispettivamente, dopo aver omesso di pronunciarsi sulle ulteriori e rinnovate richieste di gratuito patrocinio che erano seguite. A sostegno di questa sua tesi richiama a sua volta la costante prassi del Tribunale federale in punto al principio per cui il giudice deve statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio qualora negli interessi del richiedente si rendessero - come in concreto - necessari ulteriori atti processuali, sicché questi potesse avere ben chiaro i rischi finanziari della procedura. La motivazione e la conclusione del Pretore aggiunto violava pertanto il senso di giustizia.

 

                                6.1   Vero è che con la decisione di tassazione della nota d’onorario dell’avv. M__________ emessa in data 2 dicembre 2020, il Pretore aggiunto ha di fatto ritenuto adempiuti i presupposti costitutivi della concessione del gratuito patrocinio a favore della reclamante, riconoscendole il beneficio in punto alla relativa rappresentanza legale (sopra, consid. A).

 

                                6.2   Tuttavia. Riguardo alla successiva domanda di gratuito patrocinio inoltrata per conto della reclamante dall’avv. PA 1 - subentrata in luogo e vece della breve comparsa dell’avv. P__________ nel processo - il 13 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha inizialmente rammentato all’interessata il principio secondo cui in regime di gratuito patrocinio non è di per sé previsto il cambiamento del patrocinatore in corso di causa. E, interpellata sui motivi di revoca del mandato all’avv. M__________, in occasione dell’udienza del 20 gennaio 2021 la richiedente ha poi precisato che “era sotto effetto di psicofarmaci e quindi incapace di intendere e di volere” e “dopo aver appreso che l’avv. M__________ era un penalista ha deciso di revocargli il mandato anche perché non si sentiva sufficientemente tutelata (rispondeva alle mie e-mail dopo giorni, non seguiva le mie istruzioni, etc.)” (verbale 20 gennaio 2021, pag. 1). Ciò posto, con il successivo decreto cautelare datato 25 gennaio 2021, riferendosi a questa domanda di gratuito patrocinio il Pretore aggiunto ne ha di fatto rinviato la decisione al merito insieme a quella sulle spese giudiziarie.

 

                                         Ora, per quanto l’opportunità di tale sua scelta possa apparire discutibile, resta nondimeno il fatto che questo giudizio non è stato impugnato dalla reclamante, rinuncia che l’interessata tenta qui invano di giustificare. In effetti, se è vero che - come lei afferma - gli accertamenti ancora da esperire in punto alla situazione finanziaria del marito potevano avere rilevanza ai fini della sua richiesta di assistenza giudiziaria, non si può allora ritenere che i presupposti per decidere sull’istanza di gratuito patrocinio fossero a quel momento sufficientemente chiari. Sicché, da questo punto di vista, il rimprovero al Pretore aggiunto per non avere allora statuito sulla domanda di gratuito patrocinio pare quantomeno fuorviante. Peraltro, non si vede per quale motivo - e neppure la reclamante lo spiega - un reclamo allora sarebbe stato d’ostacolo a delle iniziative processuali indispensabili per la tutela dei suoi interessi. Motivo per cui, in proposito, la critica è da respingere.

 

                                6.3   A ben vedere nemmeno torna utile il fatto che il Pretore aggiunto non abbia mai statuito sulle domande di gratuito patrocinio che in modo sistematico la reclamante aveva rinnovato a corollario delle successive istanze cautelari e osservazioni presentate il 28 gennaio 2021 (act. XIV), il 1° marzo 2021 subordinatamente ad una richiesta di provvigione ad litem di fr. 10'000.– (act. XVIII), il 1° aprile 2021 subordinatamente ad una richiesta di provvigione ad litem di fr. 10'000.– (act. XXI), il 7 giugno 2021 (act. XXV) e ancora il 21 giugno 2021 (act. XXVII). Non risulta infatti, né l’interessata non pretende che il primo giudice sia stato sollecitato a pronunciarsi al riguardo. E a scapito di ciò, la reclamante non può pensare ora di soprassedere a queste sue omissioni in forza dei principi giurisprudenziali del Tribunale federale validi in tema di gratuito patrocinio che qui invoca (sopra, consid. 6). Una volta di più la censura risulta infondata.

 

 

                                   7.   Ancora obietta la reclamante che la decisione impugnata si traduce in una decisione per lei punitiva conseguente un ritiro della procedura dettato dallo stato di disperazione e di difficoltà economiche in cui versava a fronte delle ritorsioni messe in atto dal marito contro di lei e i figli, stato che per sopravvivenza l’aveva indotta ad accettare appunto la riconciliazione con il coniuge. Tutto ciò era stato evidenziato al Pretore aggiunto con scritto 30 agosto 2021 ed era da tenerne conto.

 

                                         Informato del ricongiungimento dei coniugi dichiarato il 18 agosto 2021 innanzi all’ARP, il 19 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha invitato le parti a darne conferma e a riferire sul destino da dare alla procedura pendente. Con unico scritto 23 agosto 2021 le parti personalmente hanno indicato che “con la presente dichiariamo di esserci riconciliati”, scritto che il Pretore aggiunto ha poi girato alla legale della reclamante. Il 30 agosto 2021 la legale ha tramesso al Pretore aggiunto una e-mail di medesima data con cui la sua assistita indicava che “come le ho già riferito il 27 agosto la mia decisione è quella di chiudere la procedura” senza porre riserve alcune (doc. SSSS). Invero, a sostegno del profondo stato di prostrazione che aveva indotto alla riconciliazione, in quello scritto la legale ha finanche precisato che nei diversi colloqui e scambi di e-mail avuti con la cliente, quest’ultima aveva “motivato la sua decisione sulla base, in primis, della tutela del benessere e dell’equilibrio dei figli nonché dal suo stato psico-emotivo, entrambi elementi che sono stati messi a dura prova in questi mesi di pendenza della procedura in oggetto”, scritti di cui non vi è però traccia agli atti. Sia come sia l’argomento avrebbe se del caso avuto rilevanza laddove fosse contestata la validità e/o l’esistenza della desistenza medesima. Ma non è questo il caso. Motivo per cui, da questo punto di vista l’argomento è inammissibile. Per il resto, nulla consente di ritenere che nell’ottica della reclamante la desistenza così espressa dovesse fare astrazione della domanda di gratuito patrocinio a suo tempo presentata.

 

 

                                   8.   Pacifica la desistenza, il Pretore aggiunto non poteva che dare atto dello stralcio della causa e della conseguente perdita della qualità di parte della reclamante in seno al procedimento pendente in tema di protezione dell’unione coniugale. Già si è detto dei motivi per i quali l’istanza di gratuito patrocinio non era ancora stata evasa (sopra, consid. 6.2 e 6.3). Sicché, come rilevato dal primo giudice, l’interesse ad una decisione di conferimento del relativo beneficio è venuto meno nel momento dello stralcio della procedura (sopra, consid. 4). La decisione impugnata risulta quindi corretta e va confermata.

 

 

                                   9.   La richiesta di liquidare la nota professionale della legale è a priori inammissibile. Non solo in virtù del principio del doppio grado di giudizio, ma anche perché l’interesse al riguardo sarebbe quello della legale medesima e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio della reclamante. A mero titolo aggiuntivo ed informativo, giova nondimeno far ancora presente il limite di onorario massimo - salvo diversa decisione del giudice - di fr. 4'200.– previsto per legge nelle cause di stato in regime di gratuito patrocinio (art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]) oltre le spese (art. 6 Rtar).

 

 

                                10.   La procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). E le spese processuali, da fissare giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In via eccezionale, nelle particolarità del caso specifico e anche per tener conto delle condizioni economiche dell’interessata, si rinuncia ad un prelievo in tal senso.

 

                                         Va poi respinta la richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo perché il gravame risultava sin dall’inizio sprovvisto di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 20 settembre 2021 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-      ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).