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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Lardelli e Olgiati |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente per statuire nella causa inc. OR.2017.231 (azione di collazione/riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da
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RE 1
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contro
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CO 1 CO 2 CO 3 CO 4
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e ora sul reclamo 18 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore ha accertato l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’incarto OR.2017.231;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a __________ l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i figli CO 3 e CO 4.
B. Con petizione 14 dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente padre, quando era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile 2018 CO 2 ha chiesto, già in via supercautelare, la sospensione dell’avv. PA 1 dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto d’interessi nella persona del legale. Nel contempo ha chiesto di limitare il procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere la causa. L’interessata ha segnatamente chiesto di constatare l’impossibilità del legale a rappresentare l’attore nel procedimento in corso - con relativo ordine di astenervisi - e di assegnare all’attore stesso un termine per la nomina di un nuovo patrocinatore.
Con ordinanza 19 aprile 2018 il Pretore ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare.
Con scritti 11 maggio 2018, 22 agosto 2018 e 20 dicembre 2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore.
Con osservazioni 16 maggio 2018 RE 1 ha avversato l’istanza di CO 2, che con replica 2 luglio 2018 ha confermato le sue richieste.
Con osservazioni 27 agosto 2018 RE 1 ha ribadito il suo punto di vista e rilevato che la Commissione di disciplina degli avvocati, a cui CO 2 si era nel contempo rivolta, aveva escluso l’esistenza di un conflitto d’interesse in capo all’avv. PA 1 (doc. CCC, prodotto il 19 dicembre 2018).
CO 2 ha ribadito la sua istanza con conclusioni 17 gennaio 2019. RE 1 ne ha postulato la reiezione con conclusioni 16 gennaio 2019.
D. A fronte del ricorso dell’avv. PA 1 contro la decisione della Commissione di disciplina degli avvocati - che con decisione 18 luglio 2018 lo aveva sanzionato per la violazione di norme deontologiche a tutela del segreto professionale - il 23 luglio 2019 il Pretore ha sospeso l’emanazione della decisione incidentale fino ad evasione della relativa procedura pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Il 7 agosto 2019 il TRAM ha respinto il ricorso. Con sentenza 13 febbraio 2020 il Tribunale federale ha poi respinto il ricorso in materia di diritto pubblico dell’avv. PA 1 (sentenza 2C_795/2019). La richiesta rivolta a quest’ultimo dal Pretore di produrre le suddette sentenze essendo rimasto inevasa, il primo giudice ne ha chiesto - e ottenuto - copia al TRAM in data 30 novembre 2020.
Nel frattempo, il 21 novembre 2019 questa Camera ha respinto il reclamo 26 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 23 luglio 2019 di sospensione del procedimento (inc. 13.2019.67).
E. CO 2 con complemento alle conclusioni 22 dicembre 2020 e RE 1 con conclusioni 21 gennaio 2021 hanno poi ribadito i rispettivi punti di vista.
F. Con istanza 20 gennaio 2021 CO 2 ha chiesto l’assunzione agli atti di nuovi documenti, avversata da RE 1 con osservazioni 8 febbraio 2021 e 24 agosto 2021, e che il Pretore ha poi respinto il 29 settembre 2021.
G. Con decisione 29 settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’inc. OR.2017.231. Ha quindi fissato un termine ad RE 1 per munirsi di un nuovo patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. PA 1.
H. Con reclamo 18 ottobre 2021 RE 1 ha impugnato quest’ultima decisione chiedendo l’annullamento della medesima e inoltre che egli non sia tenuto a munirsi di un altro legale di fiducia. Il reclamante chiede poi che alla decisione 29 settembre 2021 sia concessa la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’evasione del reclamo. Chiede infine che sia accertata la ritardata giustizia in punto all’evasione dell’incidente procedurale di cui all’istanza 13 aprile 2018 di CO 2.
Il reclamo non è stato notificato alle controparti.
Considerando
in diritto: 1. Il Tribunale federale si è pronunciato sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato, rispettivamente sull’autorità competente a statuire in proposito in un procedimento pendente (DTF 147 III 351 consid. 6.2). In tal contesto ha evidenziato che la decisione sulla facoltà di rappresentanza dell’avvocato tende a garantire il buon andamento del procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla direzione del processo giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell’ambito di un procedimento pendente su questo punto deve statuire il tribunale competente nel merito della causa o, in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su delega un membro di questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi poi di una condizione di ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento all’atto introduttivo d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata all’avvocato, alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per porre rimedio a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).
2. Con la decisione impugnata il Pretore ha accertato “la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’incarto OR.2017.231” e ha assegnato ad RE 1 il termine di 30 giorni per munirsi di un nuovo patrocinatore e ratificare gli atti sin lì compiuti. Le spese processuali di fr. 1'100.- sono state poste a carico di RE 1 con l’obbligo di rifondere a CO 2 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (sopra, consid. 1) impugnabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) da proporre entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
3.1 Il reclamante non ha addotto l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Solo a sostegno della domanda di concedere effetto sospensivo al gravame egli ha argomentato che la mancata sospensione dell’esecutività della decisione lo obbligherebbe a munirsi di un nuovo patrocinatore fino all’evasione del gravame, ritenuto che in caso di accoglimento dello stesso egli confermerebbe comunque la propria fiducia all’attuale rappresentante legale. Se ciò sia sufficiente è questione che può rimanere aperta. Va comunque rilevato che la decisione che vieta al legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale tanto per la parte quanto per il patrocinatore, che sono entrambi legittimati a impugnarla (sentenza TF del 12 ottobre 2021 4A_20/2021 consid. 1, 2).
4. Dagli atti risulta che la decisione qui impugnata, rimessa alla posta dalla Pretura il 29 settembre 2021 e stata notificata ad RE 1 personalmente venerdì 1° ottobre 2021 all’ufficio postale di __________ (invio raccomandato n. 98.41.912373.__________; estratto tracciamento degli invii prodotto dalla Pretura). Per RE 1 il termine di reclamo di 10 giorni ha quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2021 ed è giunto a scadenza lunedì 11 ottobre 2021. Ne consegue che, rimesso alla posta il 18 ottobre 2021 il gravame risulta tardivo ed è quindi inammissibile.
4.1 A mente del reclamante il reclamo è tempestivo in quanto la sentenza è stata notificata allo studio legale il 7 ottobre 2021. Se non che, rilevato che il primo giudice ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1, la sentenza ha dovuto essere notificata direttamente ad RE 1, la notifica al rappresentante non potendo entrare in linea di conto. Il termine ricorsuale per RE 1 cominciava quindi a decorre il giorno dopo la notifica a lui personalmente della decisione.
4.2 Certo, la decisione è stata notificata anche all’avv. PA 1, e per lui il termine per impugnarla, in nome proprio, decorreva dall’8 ottobre 2021. Egli non ha tuttavia impugnato personalmente la decisione e neppure ha invocato un proprio interesse degno di protezione al reclamo. La decorrenza del termine di reclamo dell’avv. PA 1 non è comunque di rilievo per la decorrenza del termine di reclamo di RE 1. Si rileva in proposito che qualora quest’ultimo avesse impugnato personalmente la decisione o si fosse rivolto a un altro legale per impugnarla, il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica a lui personalmente. In siffatta situazione non vi sono motivi per ritenere che il fatto di aver conferito mandato al medesimo legale cui il primo giudice ha negato la capacità di postulare sia suscettibile di modificare la decorrenza del termine di reclamo.
5. Per quanto riguarda la richiesta di accertare la ritardata giustizia, l’interessato si duole segnatamente di “lungaggini procedurali e dilatazione di tempi” che riconduce alla “lentezza del Pretore” in punto all’evasione dell’istanza 13 aprile 2018.
5.1 Preliminarmente si rileva che, in materia successoria, giusta l’art. 48 lett. a cifra 8 LOG i reclami per ritardata giustizia sono di competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello. Poiché la terza Camera civile del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo sia per quanto concerne la capacità di postulare del patrocinatore, sia - trattandosi di decisione ordinatoria - in materia di spese, per ragioni di economia di giudizio si prescinde dall’ordinare la disgiunzione dei reclami che sono quindi tutti trattati dalla III CCA.
5.2 Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Il reclamo è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Se invece il diniego di giustizia dovesse risultare dall’emissione di disposizioni ordinatorie processuali, o altre decisioni, il reclamo dev’essere interposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1).
5.3 Già si è detto che il reclamo contro la decisione ordinatoria processuale è tardivo (sopra, consid. 4). Ne segue che anche il reclamo per ritardata giustizia è tardivo e di conseguenza non è da entrare nel merito dello stesso. Comunque sia, il reclamante neppure sostiene di avere un interesse attuale in merito al reclamo per ritardata giustizia dopo che il primo giudice ha emanato la decisione di cui trattasi.
6. Per quanto concerne la richiesta di conferire effetto sospensivo al reclamo, la stessa era sin dall’inizio priva d’oggetto, ritenuto che con decisione 19 aprile 2018 il Pretore aveva già disposto la sospensione della procedura di merito fino ad avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare (sopra, consid. C), sospensione che con la decisione impugnata non risulta sia stata revocata.
7. Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
2. Il reclamo per ritardata giustizia 18 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
3. La domanda di effetto sospensivo 18 ottobre 2021 è priva d’oggetto.
4. Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.
5. Notificazione (unitamente al reclamo 18 ottobre 2021 alle controparti):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.