Incarto n.
13.2021.139

13.2021.140

Lugano

1 giugno 2022   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.26 (procedura semplificata - contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 22 marzo 2021 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 22 novembre 2021 presentato da RE 1 e, personalmente, dall’avv. PA 1 contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di RE 1;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con contratto di lavoro 11 agosto 2020 RE 1, in veste di lavoratrice, è stata assunta quale badante/collaboratrice domestica di CO 1, in veste di datrice di lavoro. Il 26 ottobre 2020 CO 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro. L’indomani la lavoratrice ha contestato la disdetta straordinaria.

 

 

                                  B.   Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 22 marzo 2021 RE 1ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 15'555.90 oltre interessi dal 26 ottobre 2020 quale risarcimento per le pretese salariali dovute fino alla prima scadenza utile per la disdetta e di fr. 4'666.77 quale indennità per licenziamento ingiustificato. Ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa, incluso il costo per la rappresentanza legale da parte dell’avv. PA 1, __________. Con osservazioni 26 aprile 2021 CO 1 si è opposta a tutte le rivendicazioni dell’attrice. Le parti hanno ribadito il loro antitetico punto di vista, con replica 7 giugno 2021, rispettivamente con duplica 19 luglio 2021.

 

                                         In esito al dibattimento tenutosi il 22 giugno e 21 settembre 2021, il Pretore aggiunto ha statuito su una parte delle prove, decisione completata con ordinanza 11 novembre 2021.

 

 

                                  C.   Con separata decisione datata 11 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di RE 1tesa alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non ha ritenuto dati gli estremi per ammettere lo stato d’indigenza.

 

 

                                  D.   Con reclamo 22 novembre 2021 RE 1 da un canto e, personalmente, l’avv. PA 1 dall’altro chiedono di riformare quest’ultima decisione nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio. Per questa sede di giudizio chiedono inoltre il riconoscimento di fr. 1'000.– di ripetibili e il beneficio del gratuito patrocinio a favore di RE 1con la designazione del medesimo legale a suo patrocinatore.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 12 novembre 2021. Spedito il 22 novembre 2021, il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                1.2   Trattato in procedura sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

                                         Sul reclamo di RE 1

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

 

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha negato l’esistenza di uno stato di indigenza. In capo alla famiglia della reclamante ha ritenuto una spesa complessiva di fr. 4'736.20 (fr. 1'500.– pigione e posteggio; fr. 308.25 cassa malattia reclamante; fr. 427.95 di cassa malattia marito; fr. 400.– minimo esistenziale LEF per il figlio di primo letto del marito, fr. 400.– minimo esistenziale LEF per il figlio comune; fr. 1'700.– minimo esistenziale LEF per coniugati). Per rapporto a entrate nette per totali fr. 7'168.– (poco più di fr. 1'500.– per la reclamante e fr. 5'606.70 per il marito) vi era un’eccedenza di fr. 2'431.80 sufficiente per sostenere gli oneri di patrocinio. Il margine era sufficiente anche tenendo conto di una spesa mai provata ma stimabile in fr. 520.– per le due auto e l’assicurazione economica domestica. Per il Pretore aggiunto, in assenza di spese processuali e fatta altresì astrazione del reddito di fr. 1'500.– della reclamante, il saldo di fr. 410.– dava comunque modo di liquidare le spese di patrocinio con pagamenti a rate entro il termine massimo di 2 anni.

 

 

                                   5.   Obietta anzitutto la reclamante che lo stipendio fisso di suo marito assomma a fr. 4'057.– con supplementi variabili e relative indennità. Ora il Pretore aggiunto si era dipartito dal saldo netto di fr. 5'606.70 di ottobre 2020 (doc. L), senza considerare l’importo di soli fr. 4'188.45 netti conseguiti a gennaio 2021 e di fr. 4'173.20 netti incassati a febbraio 2021 (doc. T). Rileva che, quantomeno, era da ritenere una cifra media tra questi importi e contesta la mancata deduzione dell’assegno di legge di fr. 200.– versato per il figlio nato dal primo matrimonio del marito. Invano.

 

                                5.1   A giugno 2021 la reclamante si è limitata a produrre i conteggi salariali del marito riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2021 senza particolari spiegazioni (doc. T). E, a ben vedere, se l’intento era quello di confortare una riduzione considerevole e costante rispetto alla situazione esistente ad ottobre 2020, l’interessata doveva perlomeno indicare perché a sostegno di questa tendenza non vi era a suo modo di vedere necessità di avvalersi di ulteriori conteggi. Peraltro sul gratuito patrocinio il Pretore aggiunto si è pronunciato l’11 novembre 2021. Sicché, dandosi il caso, nulla le impediva di portare all’attenzione del primo giudice - documentandolo in modo puntuale - anche un ripetuto e durevole peggioramento delle entrate del marito, a fronte anche dell’udienza tenutasi ancora il 21 settembre 2021. Non solo così non è stato, ma in occasione di quella medesima udienza la stessa reclamante si è opposta alla richiesta avanzata dalla convenuta e tesa a che l’interessata producesse i conteggi di salario del marito per le mensilità da gennaio ad agosto 2021 (verbale 22 giugno/21 settembre 2021, pag. 4), prove che il Pretore aggiunto ha poi respinto con ordinanza 11 novembre 2021 (fascicolo giallo). Nelle citate circostanze, il semplice fatto di essersi attenuto alle sole risultanze del conteggio salariale del mese di ottobre 2020 - ovvero quello a cui fa espressamente riferimento il certificato municipale dell’interessata (doc. L) - in luogo di un importo medio calcolato tenuto anche conto di quello di gennaio e febbraio 2021, non basta ad imputare al Pretore aggiunto un’ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti (il mero accertamento errato dei fatti [cfr. reclamo, n. 9] essendo un concetto estraneo al rimedio di diritto del reclamo: sopra, consid. 2). Pretestuosa la critica va quindi respinta.

 

                                5.2   Vero è che la cifra di fr. 5'606.70 ritenuta dal Pretore aggiunto include anche l’assegno famigliare di fr. 200.– per il figlio di primo letto del marito della reclamante (doc. L). Nondimeno, il primo giudice ha evidenziato che in quel salario netto non era stata computata la quota parte di 13a mensilità, punto su cui la reclamante sembra invero soprassedere. Ma soprattutto, un assegno di famiglia di fr. 200.– si giustifica anche per rapporto al figlio comune della reclamante e del marito nato a inizio marzo 2021 (petizione 22 marzo 2021, n. 27) e considerato nel fabbisogno della famiglia, ma di cui il conteggio di salario di ottobre 2020 non poteva all’evidenza dare riscontro. Tutto sommato quindi nemmeno da questo punto di vista sono dati gli estremi per ritenere che il Pretore aggiunto sia incorso in un manifesto accertamento errato dei fatti. Su questo punto il reclamo è privo di fondamento.

 

 

                                   6.   La reclamante rileva che in base alla sentenza 8 aprile 2019 il giudice del divorzio aveva imposto a suo marito di versare un contributo di mantenimento per il figlio di primo letto di fr. 1'010.– e questo per il periodo da giugno 2019 ad ottobre 2022.

 

                                6.1   Ora, la copia della citata sentenza figura agli atti quale doc. U e, in effetti, per il menzionato periodo stabilisce un obbligo contributivo di mantenimento di fr. 1'010.– a carico del marito della reclamante, in aggiunta agli assegni di famiglia. E a tale titolo il certificato municipale indica una spesa complessiva di fr. 1'200.– (doc. L). Ciò posto, dal canto suo il Pretore aggiunto si è limitato a considerare nel fabbisogno della famiglia della reclamante una spesa di fr. 400.– per quel figlio di primo letto, ovvero il minimo esistenziale LEF per figli fino a 10 anni, cifra che ha parimenti riconosciuto in rapporto al loro figlio comune nato a marzo 2021. Riguardo a questa sua scelta il primo giudice non ha fornito alcuna spiegazione, segnatamente non ha indicato alcun motivo per scostarsi da quanto stabilito da una sentenza pacificamente esecutiva e passata in giudicato e che quindi, in assenza di contrari elementi, è da ritenersi valida a tutti gli effetti. A maggior ragione se questo diventa determinate ai fini della concessione o no del gratuito patrocinio.

 

                                6.2   Ne consegue che, dovendosi tener conto anche del contributo alimentare di fr. 1'010.–, il bilancio familiare della reclamante subisce una contrazione ulteriore di fr. 610.–. Rispetto al quadro di entrate e uscite così come considerato dal primo giudice, esso non attesta più un’eccedenza di fr. 410.– ma, semmai, un disavanzo di fr. 200.– e quindi un pacifico stato di indigenza. Sotto questo profilo la conclusione del Pretore aggiunto, non sufficientemente motivata, risulta arbitraria e costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Su questo punto il reclamo è quindi fondato e dev’essere accolto.

 

 

                                         Sul reclamo dell’avv. PA 1

 

                                   7.   Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

 

                                         Nel caso specifico il Pretore aggiunto non ha negato il gratuito patrocinio a RE 1per motivi personali o professionali riconducibile al legale. Quest’ultimo, dal canto suo, non pretende né il contrario né sostanzia circostanze eccezionali atte a legittimare un suo personale diritto ad insorgere avverso la decisione impugnata. Non è segnatamente tale l’“interesse economico ad introdurre un reclamo contro la decisione dell’11 novembre 2021” (reclamo, n. 4). Sotto questo profilo, in difetto della legittimazione a ricorrere, il reclamo è inammissibile.

 

 

                                         Sulle spese giudiziarie e sulla domanda di gratuito patrocinio

 

                                   8.   Per l’art. 114 lett. c CPC la gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di giudizio, non si prelevano spese processuali.

 

                                         Non si pone inoltre la questione di eventuali ripetibili dovute dallo Stato alla reclamante in conseguenza dell’accoglimento della sua richiesta di giudizio. Il reclamo proposto dall’avv. PA 1 per conto della sua assistita è nel contempo il reclamo che questi ha personalmente presentato. Ora, per quanto lo riguarda, in esito al giudizio di inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere (sopra, consid. 7) il legale esce integralmente soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Come tale egli sopporta quindi il costo di redazione e presentazione del suo personale gravame (inclusi spese vive e IVA). Sicché, a questo titolo, la reclamante non può più essere chiamata a dover affrontare una fatturazione supplementare della medesima spesa da parte di quello stesso patrocinatore legale. Motivo per cui non si giustifica il riconoscimento di un’indennità per ripetibili.

 

 

                                   9.   Poiché RE 1 non incorre né in spese processuali né, per quanto testé illustrato, in spese di patrocinio per la procedura di reclamo, la sua relativa domanda di gratuito patrocinio avanzata davanti a questa Camera diventa priva d’oggetto.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 22 novembre 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 11 novembre 2021 (inc. n. SE.2021.26) della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullato e così riformato:

 

                                         “1.  L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio, comprensivo dei costi del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.”

 

                                   2.   Il reclamo 22 novembre 2021 dell’avv. PA 1 è inammissibile.

 

                                   3.   Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   4.   La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

 

                                   5.   Notificazione (unitamente al reclamo 22 novembre 2021 alla controparte):

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione:

                                         - Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         - Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.