Incarto n.
13.2021.149

13.2022.5

Lugano

7 giugno 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.5131 (modifica di misure a protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 23 ottobre 2019 da

 

 

 

  CO 1 

patrocinato dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

e

 

 

CO 2 

rappresentato dal __________, __________

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 16 dicembre 2021 dell’avv. PA 1 e di RE 1 contro la decisione 3 dicembre 2021 con cui, concesso fra l’altro il gratuito patrocinio a quest’ultima, il Pretore aggiunto ha fissato l’onorario per le prestazioni dovute al legale;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio a __________ il 23 aprile 2009. Dalla loro unione sono nati __________ e __________. Con decisione 10 giugno 2018 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative conseguenze accessorie.

 

                                  B.   Con istanza 23 ottobre 2019 CO 1 ha chiesto la riduzione dei contributi alimentari per i figli, una provisio ad litem di fr. 3'000.–, rispettivamente di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                         Rimasta infruttuosa la prospettiva di un accordo, ipotizzata al dibattimento del 19 febbraio 2020, il giudice ha disposto l’avvio dell’istruttoria e tenuto due ulteriori udienze in data 15 settembre 2020 e 22 giugno 2021.

 

                                         Intanto, il 3 novembre 2020 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, incluso il costo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1.

 

                                         RE 1 ha presentato le conclusioni scritte il 20 settembre 2020, CO 1 il 22 settembre 2021.

 

                                  C.  Con la decisione finale 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto, accertato che la rispettiva disponibilità finanziaria in capo ad entrambe le parti era destinata a coprire il fabbisogno dei due figli e ridotti i relativi contributi alimentari, ha ammesso entrambi i coniugi al beneficio del gratuito patrocinio fissando nel contempo la remunerazione dovuta ai rispettivi legali.

 

                                         All’avv. RA 1 ha riconosciuto complessivi fr. 2'345.70, di cui fr. 1'980.– di onorario, fr. 198.– di spese e fr. 167.70 di IVA al 7.7% (dispositivo n.6). Per l’avv. PA 1 ha stabilito invece un importo di fr. 1'581.50, di cui fr. 1'335.– di onorario, fr. 133.50 di spese e fr. 113.– di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).

 

                                  D.   Con reclamo 16 dicembre 2021, presentato per sé e per conto di RE 1, l’avv. PA 1 chiede di annullare il dispositivo n. 7 e ritornare gli atti al primo giudice per nuova decisione. In via subordinata ne chiede la riforma nel senso di riconoscergli un onorario complessivo di fr. 3'286.30. Protesta spese e ripetibili, riservato il gratuito patrocinio a favore della sua assistita anche per il secondo grado di giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

                                  E.   Un parallelo reclamo è stato introdotto il 23 dicembre 2021 dal legale di controparte avverso il dispositivo n. 6, ed è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.153/13.2022.6).

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

 

                                1.1   Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

 

                                         Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

 

                                         La decisione impugnata, notificata il 3 dicembre 2021, è pervenuta al legale qui reclamante il giorno 6 dicembre 2021 (doc. 2 al reclamo). Spedito con invio APlus il 16 dicembre 2021 (estratto tracciamento degli invii) recapitato alla cancelleria del tribunale il 20 dicembre 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

 

                                1.3   Rilevato che in concreto è applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

                                         Sul reclamo dell’avv. PA 1

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                2.1   Il Pretore aggiunto, rilevato che il legale non aveva prodotto agli atti alcuna nota professionale, ha stabilito per apprezzamento in 7 ore e 25 minuti il dispendio di tempo remunerabile, di cui 3 ore e 30 minuti per redazione allegati e lettura allegati di controparte, 1 ora e 5 minuti per preparazione e partecipazione udienza, 2 ore per corrispondenza da e per la Pretura e, infine, 50 minuti per comunicazione con la cliente. Da cui, alla tariffa oraria di fr. 180.–, un onorario di fr. 1'335.–, oltre spese e IVA.

 

                                2.2   Sostanzialmente il reclamante invoca la violazione del diritto di essere sentito lamentando la mancata fissazione di un termine per produrre la nota d’onorario ritenuto che, in assenza di una preventiva decisione di gratuito patrocinio già concesso, non aveva motivo di farlo di moto proprio. Anche a fronte di una condotta diligente e ragionevole del mandato, considera in ogni caso insufficiente un dispendio di 7 ore e 25 minuti, da cui l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                   3.   L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

                                3.1   Salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar), corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).

 

                                3.2   La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).

 

                                3.3   Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

 

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha rilevato che “nessuna delle parti ha prodotto la nota d’onorario del proprio patrocinatore o fornito altri elementi per quantificare il loro intervento”, che “incombeva al legale produrre una nota d’onorario” sicché “in mancanza di ciò si procede per apprezzamento”.

 

                                4.1   Il reclamante reputa leso il suo diritto di essere sentito in quanto il gratuito patrocinio ancora non era stato concesso dal giudice, sicché non vi era motivo di produrre già la nota d’onorario con le conclusioni scritte e, nelle citate circostanze, il Pretore aggiunto nemmeno aveva ingiunto di produrla agli atti. Di qui la necessità di annullare il dispositivo impugnato con rinvio al primo giudice per nuovo giudizio.

 

                                4.2   Questa Camera ha già avuto modo di evidenziare (III CCA 13.2020.133 31 marzo 2021 consid. 5.2) che il modo di procedere adottato dal primo giudice non può dirsi arbitrario per il solo fatto che egli non ha atteso la relativa nota professionale per stabilire la remunerazione del legale. È pur vero, nondimeno, che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro (sopra, consid. 3 e 3.3) e che in assenza di un dettaglio può essere arduo valutare il tempo impiegato per la trattazione della pratica, da cui la prassi invalsa presso i nostri tribunali di attendere la nota del patrocinatore prima di stabilire la remunerazione (salvi i casi di pratiche semplici oppure che si esauriscono in un atto unico, come ad esempio i rimedi di diritto). Ciò non toglie che, poiché la legge in merito è silente, tale modo di procedere non è censurabile, salvo che la remunerazione risulti non conforme ai principi in base ai quali ha da essere stabilita. Nondimeno, allorquando il Pretore procede a valutare il dispendio di tempo del legale senza fondarsi su una nota d’onorario dettagliata sorge la necessità di fornire indicazioni in merito ai criteri di valutazione applicati.

 

                                4.3   Di conseguenza, che il primo giudice abbia deciso senza preventivamente fissare un termine entro cui produrre la relativa nota d’onorario, non configura gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito. Su questo punto il reclamante non può essere seguito. Resta nondimeno intatto il legittimo interesse tanto della parte che ha presentato una domanda di gratuito patrocinio quanto del legale che l’assiste a conoscere in tempi ragionevoli se tale beneficio le sarà concesso. In tal senso sarebbe certo opportuno ma anche appropriato che per la decisione sull’istanza di gratuito patrocinio non si attenda la decisione finale, in particolare laddove, come nel caso in esame, la procedura è lunga.

 

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha stimato in 7 ore e 25 minuti il dispendio di tempo remunerabile di cui 3 ore e 30 minuti di redazione allegati e lettura allegati di controparte, 1 ora e 5 minuti di preparazione e partecipazione all’udienza, 2 ore di corrispondenza da e per la Pretura e 50 minuti di comunicazione con la cliente.

 

                                5.1   Lamenta anzitutto il reclamante il mancato computo del tempo dedicato agli incontri con la sua patrocinata. Ora, il Pretore aggiunto ha considerato un totale di 50 minuti di comunicazione con la cliente che, realisticamente, mal si vede come possano includere anche il tempo per i colloqui personali con la medesima. Al riguardo la nota professionale del patrocinatore indica una durata di almeno 1 ora e 30 minuti (25-27 ottobre 2020 e 22 giugno 2021), che risulta senz’altro plausibile e ragionevole. Da questo punto di vista la critica del reclamante è fondata. Giova altresì evidenziare che nonostante il legale abbia assunto il patrocinio della propria cliente ad ottobre 2020 (cfr. ordinanza 14 ottobre 2020) ovvero a metà di una procedura protrattasi sull’arco di 2 anni - sino ad allora quest’ultima non si era avvalsa di un’assistenza legale - il Pretore aggiunto ha sollecitato più volte l’integrazione di documenti a lei riferiti. Da cui la necessità per il patrocinatore dei ripetuti contatti con la cliente. Il dispendio di 50 minuti ammesso dal primo giudice per le comunicazioni con il cliente è quindi manifestamente insufficiente. Ne consegue che in luogo di 50 minuti di comunicazione con la cliente va considerato un dispendio complessivo di 2 ore e 20 minuti per comunicazione e colloqui personali con la cliente. Il reclamante espone ancora il tempo per colloqui con il legale di controparte (circa un’ora). Tali colloqui non possono essere considerati inutili né inopportuni. Il dispendio di tempo va quindi riconosciuto.

 

                                5.2   Il reclamante reputa insufficienti le 3 ore e 30 minuti ammesse dal Pretore aggiunto per la redazione degli allegati e la lettura degli allegati di controparte, dovendosi altresì considerare il tempo dedicato alla verifica dei documenti della cliente, all’allestimento dei calcoli per i contributi alimentari e all’esame della contabilità del marito. Ora, il citato dispendio copre il tempo richiesto secondo la nota professionale dello stesso reclamante per elaborare e redigere le conclusioni (complessive 8 pagine) in data 13 settembre 2021, 14 settembre 2021 e 20 settembre 2021, e per esaminare documenti e scritti di controparte in data 18 novembre 2020 e 14 dicembre 2020. Riguardo poi all’esame della contabilità si dirà di seguito (sotto, consid. 5.3). Assunto il patrocinio decorso 1 anno dall’avvio della causa, va tuttavia anche riconosciuta la necessità di un tempo adeguato per lo studio della situazione fattuale e le risultanze sin lì esperite. Sotto questo profilo il Pretore aggiunto nulla ha riconosciuto, sicché il suo accertamento può dirsi una volta di più manifestamente errato. Al riguardo il reclamante computa nella sua nota almeno 1 ora e 30 minuti (16 e 22 ottobre 2020 e 29 ottobre 2020) senz’altro ragionevole a fronte di una causa che già era in corso da un anno. Motivo per cui per il tempo dedicato alla redazione degli allegati e alla lettura degli allegati di controparte vanno riconosciute 5 ore in luogo delle 3 ore e 30 minuti. A ciò va ancora aggiunto il tempo esposto per l’esame della sentenza e la relativa informazione alla cliente (20 minuti).

 

                                5.3   Obietta il reclamante che 1 ora e 5 minuti per la preparazione e partecipazione all’udienza risulta insufficiente, tanto a fronte della sua durata effettiva quanto di 3 anni di documentazione contabile da esaminare riferita alla società appartenente al marito e prodotta agli atti, su cui appunto questi era stato sentito. Ora, l’interrogatorio del marito si è tenuto il 22 giugno 2021 con inizio alle 09:30 e termine alle 11:15 (cfr. verbale), dunque per una durata di 1 ora e 45 minuti. L’accertamento del primo giudice appare già per questo motivo manifestamente errato. In concreto il reclamante quantifica poi 3 ore di lavoro per l’esame della citata contabilità, che risultano congrue se solo si considera che l’intero interrogatorio del marito è ruotato intorno a questo tema (per totali 4 pagine di verbale). Tutto sommato quindi, rispetto a 1 ora e 5 minuti riconosciuti dal primo giudice, a titolo di preparazione, e partecipazione all’udienza, il dispendio di tempo va adeguato in definitiva in 4 ore e 45 ore (1 ora e 45 minuti per la partecipazione all’udienza e 3 ore di preparazione all’udienza).

 

                                5.4   In conseguenza di tutto quanto si è detto, il dispositivo n. 7 della decisione impugnata va riformato nel senso che rispetto a quanto stabilito dal primo giudice sono da riconoscere:

                                         -a titolo di comunicazione e colloqui con la cliente complessive 2 ore e 20 minuti (in luogo dei 50 minuti già ammessi), oltre 1 ora per colloqui con la legale di controparte;

                                         -a titolo di redazione allegati, lettura allegati di controparte e studio atti complessive 5 ore (in luogo di 3 ore e 30 minuti), oltre 20 minuti di esame sentenza e relativa informazione alla cliente;

                                         -a titolo di preparazione e partecipazione all’udienza complessive 4 ore e 45 minuti (in luogo di 1 ora e 5 minuti).

                                         Fermo restando le 2 ore di corrispondenza da e per la Pretura così come stabilite in prima sede, ne consegue un monte ore complessivo di 15 ore e 25 minuti, in luogo delle 7 ore e 25 minuti ammesse dal Pretore aggiunto, con conseguente adeguamento delle spese e dell’IVA.

                                         In definitiva la remunerazione dovuta al legale si attesta in fr. 2'775.– di onorario, oltre fr. 117.30.– di spese (cfr. nota professionale con tasso del 4%) e fr. 222.70 di IVA al 7.7%, in totale fr. 3'115.–.

 

                                         Sul reclamo di RE 1

 

                                   6.   Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio del gratuito patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA 13.2012.35 del 18 giugno 2012 consid. 5, 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad “Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

 

                                   7.   Nella misura in cui il reclamo è presentato da RE 1 vale quanto segue. La reclamante chiede in concreto di riformare il dispositivo n. 7 nel senso di aumentare a fr. 3'286.30 la retribuzione di complessivi fr. 1'581.50 stabilita a favore del suo legale dal Pretore aggiunto quale indennità in regime di gratuito patrocinio. L’interessata non spiega però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato da siffatta modifica della decisione, limitandosi a contestare il margine di apprezzamento applicato dal primo giudice senza spendere parola sui vantaggi che le potrebbe derivare in caso di accoglimento del reclamo. E, invero, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), la reclamante si troverebbe qui confrontata con un onere maggiore rispetto a quello accertato nella decisione impugnata (art. 123 cpv. 1 CPC). Con ciò, per lei, non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio. Motivo per cui, in mancanza di un necessario interesse, il suo gravame è inammissibile.

 

                                   8.   Giova qui peraltro soggiungere che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal patrocinatore non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del gratuito patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, intesa appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122). Poiché il cliente non può difendere interessi di terzi, spetta così al legale insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando l’insufficiente remunerazione riconosciutagli (III CCA 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5.2, 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122). Ciò è stato il caso in concreto (sopra, consid. 2, 3, 4 e 5).

 

                                         Sulle spese giudiziarie e gratuito patrocinio

 

                                   9.   Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. In parziale accoglimento del gravame, la retribuzione del legale qui reclamante per l’attività svolta quale gratuito patrocinatore passa da fr. 1'581.50 a complessivi fr. 3'115.– (sopra, consid. 5.4) e che chiedeva di aumentare a fr. 3'286.30. Tutto sommato esce vincente quasi integralmente. In applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC le spese processuali sono poste a carico dello Stato, e così le ripetibili fissate in fr. 400.-.

 

                                10.   La decisione di inammissibilità del reclamo di RE 1 comporta giocoforza anche l’inammissibilità della relativa contestuale domanda di gratuito patrocinio.

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo 16 dicembre 2021 dell’avv. PA 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 7 della decisione 3 dicembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. SO.2019.5131) è così riformato:

 

                                         “7.    A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:

                                                 -    onorario                                        fr.      2'775.–

                                                 -    spese                                           fr.        117.30

                                                 -    IVA al 7.7% su fr. 2'892.30             fr.        222.70

                                                 -    Totale                                           fr.      3'115.–”

 

                                   2.   Il reclamo 16 dicembre 2021 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   3.   La domanda 16 dicembre 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è inammissibile.

 

                                   4.   Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato della Repubblica del Cantone Ticino, il quale inoltre rifonderà all’avv. PA 1 fr. 400.- di ripetibili.

 

                                   5.   Notificazione:

 

-      ;

-     ;

- .

 

                                         Comunicazione:

                                         - Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         - UIPA, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 1'704.80, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).