Incarto n.
13.2021.17

Lugano

2 giugno 2021/rg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.12 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 17 aprile 2019 da

 

 

 

__________ ,

patrocinato dall’  RE 1 

 

contro

 

__________ Sagl,

patrocinata dall’ __________

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 23 febbraio 2021 di

 

 

 

 RE 1

 

 

 

 

 

avverso la decisione 15 febbraio 2021 con cui il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la domanda di gratuito patrocinio di __________ ;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 17 aprile 2019 __________ ha chiesto la condanna di __________ Sagl al pagamento dell’importo di fr. 19'960 oltre accessori, postulando di essere ammesso al beneficio del patrocinio e la nomina del patrocinatore nella persona dell’avv. RE 1.

 

                                         Con risposta 27 maggio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione. Con i successivi allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

 

                                  B.   Il 6 novembre 2020 è deceduto __________. Con decreto 15 febbraio 2021 il Pretore aggiunto, ha stralciato la causa poiché divenuta priva d’oggetto e ha dichiarato priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio dell’attore. Il Primo giudice ha rilevato che gli eredi avevano tutti rinunciato all’eredità sicché era stata ordinata la liquidazione fallimentare della successione, poi sospesa per mancanza d’attivi. Ha poi ritenuto che di per sé un credito pecuniario rientra nel concetto di attivo, rilevando che nel caso concreto la petizione non aveva possibilità di esito favorevole sicché la causa in questione era priva di valore sicché non poteva essere considerato quale attivo.

 

 

                                  C.   Con reclamo 23 febbraio 2021 l’avv. RE 1 impugna la predetta decisione chiedendone l’annullamento limitatamente al gratuito patrocinio che chiede sia concesso.

 

 

considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. L’art. 241 cpv. 2 CPC prevede che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia l’incarto dal ruolo. La causa è parimenti stralciata dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice (art. 242 CPC). Anche un decreto di stralcio per i motivi dell’art. 242 CPC è impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b cifra 2 CPC).

 

 

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                         La decisione impugnata è pervenuta all’avv. RE 1 il 18 febbraio 2021. Spedito il 25 febbraio 2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   3.   Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121). Tale principio è applicabile laddove la domanda di gratuito patrocinio è stralciata dai ruoli.

 

                                3.1   Il reclamante non sostanzia l’esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo personale contro la stessa. In difetto della legittimazione a ricorrere contro lo stralcio della domanda di gratuito patrocinio per decesso del suo assistito, il reclamo è quindi inammissibile.

 

 

                                   4.   Gioverà comunque rilevare che, comunque sia, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio di cui essa eventualmente beneficia non passa agli eredi ma si estingue. Qualora invece l’istanza di gratuito patrocinio non fosse ancora stata decisa, l’interesse del richiedente ad ottenere una decisione sulla stessa verrebbe meno. Un terzo non può quindi far discendere alcun diritto da un’istanza di gratuito patrocinio non ancora decisa al momento del decesso del richiedente (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1 e 3.2).

 

 

                                   5.   La procedura di reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   6.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 23 febbraio 2021 dell’avv. RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste integralmente a carico dell’avv. PA 1.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).