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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 1° aprile 2021 dell’
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L__________ rappr. da __________ patrocinata dall’ RE 1
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contro
M__________ patrocinato dall’ __________
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ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 febbraio 2021 L__________ ha postulato, in via supercautelare e cautelare, la condanna di M__________ a versarle un contributo alimentare. Essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
B. All’udienza tenutasi il 12 marzo 2021, previa discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa riguardo al contributo alimentare. Il Pretore ha quindi stralciato la procedura dai ruoli, accogliendo la domanda di gratuito patrocinio dell’istante.
C. Con scritto 18 marzo 2021 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore la propria nota professionale insieme al dettaglio delle sue prestazioni. Con decisione 23 marzo 2021 il Pretore ha tassato la nota, riconoscendo un’indennità complessiva di fr. 1'794.80, di cui: fr. 1'515.- di onorario, fr. 151.50 di spese e fr. 128.30 di IVA.
D. Con reclamo 1° aprile 2021 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione chiedendone la riforma nel senso di riconoscerle integralmente la nota professionale e fissare l’indennità a fr. 4'329.60 - di cui fr. 3'936.- di onorario e fr. 393.60 di spese - più IVA.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. a cifra 8a LOG, dello stesso se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata notificata il 24 marzo 2021 ed è pervenuta alla reclamante il giorno successivo. Il reclamo 1° aprile 2021 risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali.
3.2 Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).
3.3 Si pone qui la questione della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.).
4. Il Pretore, a fronte dell’istanza di gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021, ha giudicato equo remunerare le prestazioni esposte dalla legale dal momento dell’inoltro dell’istanza, comprendendo le prestazioni necessarie per l’allestimento dell’istanza medesima, escludendo di riflesso quelle esposte prima di allora.
La reclamante si duole in sostanza di un’errata applicazione dell’art. 119 CPC. A suo modo di vedere l’indennità per gratuito patrocinio doveva comprendere tutte le incombenze, comprese quindi le trattative extragiudiziali che hanno preceduto l’introduzione dell’istanza.
4.1 A fronte di un’istanza presentata il 24 febbraio 2021 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche le prestazioni necessarie per l’allestimento dell’istanza medesima, ad esclusione quindi di precedenti prestazioni relative alla fase negoziale servita per valutare i margini di un possibile accordo. La reclamante non pretende che quanto da lei effettuato prima di questo momento possa rientrare fra gli atti strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio e dell’istanza di mantenimento della minore. Richiamato il principio della non retroattività dell’assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.
4.2 Neppure vi sono elementi per ritenere che in concreto ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv. 4 CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante prima dell’inoltro dell’istanza. Comunque sia, l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021 non contiene alcuna richiesta di retroattività.
4.3 A mente della reclamante la decisione impugnata sarebbe carente perché non indica quali prestazioni non sono state ammesse. La doglianza è infondata. Il primo giudice ha spiegato di non aver riconosciuto le prestazioni antecedenti l’istanza 24 febbraio 2021, e solo quelle sono state escluse. Non era quindi necessario indicare nel dettaglio le prestazioni non ammesse.
5. Per i motivi che precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021 dell’avv. RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).