Incarto n.
13.2021.32

Lugano

17 agosto 2021      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.344 (procedura semplificata - contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 ottobre 2019 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 1° aprile 2021 dell’avv. PA 1 contro la decisione 17 marzo 2021 (inc. n. SO.2019.4814) con cui il Pretore ha negato a RE 1 il beneficio del gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 7 ottobre 2019 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 16'301.80 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e il rilascio di un certificato di lavoro. La richiesta riguarda pretese salariali per il lavoro svolto quale cameriera presso l’esercizio pubblico gestito da quest’ultima. L’attrice ha contestualmente chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale nella persona dell’avv. PA 1.

 

 

                                  B.   La convenuta si è opposta alla petizione con osservazioni 22 novembre 2019. Le parti hanno ribadito il loro punto di vista al dibattimento dell’11 dicembre 2019. Chiusa l’istruttoria, la convenuta ha confermato i suoi argomenti con scritto 16 dicembre 2020. Il 17 dicembre 2020, previa rinuncia all’indennità per disdetta abusiva (art. 336a CO), l’attrice ha limitato le pretese a fr. 7'001.80 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 e all’attestato di lavoro.

 

 

                                  C.   Stralciata dai ruoli per desistenza la petizione in ragione di fr. 9'300.–, con decisione 17 marzo 2021 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare all’attrice fr. 1'817.75 con interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 e a rilasciarle un attestato di lavoro completo.

 

                                         Con separata decisione 17 marzo 2021 il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.

 

 

                                  D.   Con reclamo 1° aprile 2021 l’avv. PA 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di concedere a RE 1 il gratuito patrocinio con la sua rappresentanza, riconoscerle un adeguato importo per le sue prestazioni legali e, in via subordinata, rinviare l’incarto al Pretore per la tassazione di rito della nota professionale.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 22 marzo 2021 sicché, rimesso alla posta il 1° aprile 2021, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

 

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

 

                                   3.   Il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005). Pertanto, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (IIICCA 13.2017.49 del 5 dicembre 2017, 13.2012.69 del 6 settembre 2012; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121).

 

                                3.1   In concreto il reclamo in esame risulta presentato dall’avv. PA 1. E, per quanto si è appena detto, nella misura in cui non sono eccepiti motivi personali o professionali legati alla sua mancata nomina a gratuito patrocinatore, non può entrare in considerazione l’ipotesi di un suo diritto eccezionale ad impugnare a titolo personale la decisione di diniego del gratuito patrocinio della sua assistita. L’interesse giuridico dell’assistita RE 1, qui invocato dalla reclamante, nulla cambia a questa constatazione. Il reclamo è quindi inammissibile.

 

 

                                   4.   La gratuità delle controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di fr. 30'000.– (art. 114 lett. c CPC) vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 114). Di conseguenza, per questa sede di giudizio, non si prelevano spese processuali. Non si pone la questione delle ripetibili.

 

 

                                   5.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 1° aprile 2021 dell’avv. PA 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 1° aprile 2021 alla controparte):

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).