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Incarto n. 13.2021.42 |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.2327 (procedura sommaria - gratuito patrocinio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 9 giugno 2020 da
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RE 1
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nell’ambito della procedura di diritto del lavoro (inc. n. OR.2020.47) promossa a carico della sua ditta individuale __________ di RE 1, __________, con petizione 7 aprile 2020 da
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CO 1
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e ora sul reclamo 15 aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 2 aprile 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 7 aprile 2020 CO 1, in veste di dipendente, ha chiesto la condanna di __________ di RE 1, quest’ultima datrice di lavoro e titolare della relativa ditta individuale, al pagamento di fr. 38'870.90 lordi, dedotti gli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2020, pretese attinenti il rapporto di lavoro cui la datrice di lavoro aveva posto termine con disdetta ordinaria del 20 dicembre 2019. CO 1 ha nel contempo chiesto il gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 2.
B. Con risposta 9 giugno 2020 RE 1 ha chiesto in ordine e nel merito l’integrale reiezione della petizione. Contestualmente ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1.
C. Le rispettive antitetiche richieste di giudizio sono state ribadite dalle parti con replica 15 luglio 2020 e duplica 19 agosto 2020, e ancora all’udienza delle prime arringhe tenutasi il 21 settembre 2020.
D. Con decisione 2 aprile 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 in difetto di un suo stato d’indigenza e di incapacità a remunerare il suo avvocato.
L’istanza di gratuito patrocinio di CO 1 è stata accolta integralmente dal Pretore con separata decisione del medesimo giorno (inc. n. SO.2020.1506).
E. Con reclamo 15 aprile 2021 RE 1 chiede ora di riformare la decisione 2 aprile 2021 nel senso che il gratuito patrocinio le sia riconosciuto nella forma completa e l’avv. PA 1 le sia nominato quale patrocinatore legale. L’interessata postula analogo beneficio per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 6 aprile 2021. Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello il 15 aprile 2021, il gravame risulta così tempestivo e ammissibile.
2. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Annesso al gravame la reclamante produce quale doc. B il calcolo dell’imponibile per l’anno fiscale 2019 emesso l’8 luglio 2020 dal preposto Ufficio circondariale di tassazione. Pertanto, lo stesso è ammissibile limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
3. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.1 Il Pretore ha rilevato che la reclamante era titolare di un’attività redditizia nel settore estetico. Inoltre il suo compagno convivente ben poteva partecipare alle usuali spese dell’economia domestica. Ciò posto, l’interessata non poteva dirsi indigente e incapace di remunerare il suo avvocato in base ai parametri di cui al vigente Regolamento cantonale sulle ripetibili del 19 dicembre 2007. Da cui la decisione di diniego del gratuito patrocinio.
3.2 Per la reclamante i documenti agli atti, in particolare il certificato municipale prodotto quale doc. 8 insieme ai relativi giustificativi, sconfessano la conclusione del Pretore a cui imputa quindi un accertamento manifestamente errato dei fatti.
4. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
4.2 Il richiedente è tenuto a finanziare di tasca propria i costi di un procedimento giudiziario nella misura in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531 consid. 4.1), riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite inferiore al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo, importo da determinare in base alle circostanze concrete (Colombini, in: Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 35 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 35 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 37 ad art. 117]).
L’importo va determinato in funzione dei bisogni futuri tenuto conto delle circostanze concrete fra cui età, stato di salute del richiedente, obblighi di mantenimento verso terzi e prospettive di guadagno, ritenuti in linea di massima variazioni tra fr. 10'000.– e fr. 40'000.– (sentenza del TF 4A_250/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 2.4.2; 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281 segg.; Colombini, op. cit., n. 36 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 36 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 38 e 39 ad art. 117]; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 25 ad art. 117).
Nondimeno, il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente, e non deve permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 con riferimenti, citata in: Colombini, op. cit., n. 36 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182 ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128; Emmel, op. cit., n. 7 e 12 ad art. 117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 8 ad art. 117).
5. Rileva anzitutto la reclamante che la motivazione del Pretore è smentita dai documenti prodotti quale doc. 8, di cui egli non aveva minimamente tenuto conto e nemmeno aveva citato nella decisione impugnata. L’interessata gli imputa un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 2 seg. n. 2).
5.1 Il Pretore ha ritenuto data la capacità della reclamante di onorare il suo avvocato, foss’anche con pagamenti rateali. A suo modo di vedere non vi era motivo di affermare che la sua attività non era redditizia, tant’è che le dipendenti che vi lavoravano erano regolarmente stipendiate, che le clienti erano molte e che la reclamante si era persino dichiarata disposta a finanziare dei corsi di formazione all’attrice. Sicché l’interessata risultava essere un’imprenditrice a capo di un’attività che girava a pieno ritmo nel campo dell’estetica. Per il primo giudice il convivente di quest’ultima percepiva poi un salario e poteva partecipare alle spese dell’economia domestica.
5.2 In particolare la reclamante contesta, di essere a capo di un’attività redditizia, posto che il reddito accertato fiscalmente nell’anno 2018 era stato di fr. 33'000.– per un reddito imponibile netto di fr. 25'600.–, mentre nell’anno 2019 era stato di fr. 32'005.– per un imponibile di fr. 26'300.–, dovendosi per il resto ritenere notorio il peggioramento per l’anno 2020 a causa della pandemia e del lockdown. Ciò detto, a fronte di un reddito personale di circa fr. 2'000.–, e considerati minimo esistenziale, oneri di locazione e premi della cassa malattia, risultava insostenibile e arbitrario desumere che fosse a capo di un’attività redditizia. Inoltre le poche migliaia di franchi di sostanza non potevano certo essere dedicate alle spese di causa.
5.2.1 Per l’attività da indipendente svolta dalla reclamante, il calcolo dell’imponibile per l’anno fiscale 2018 (doc. 8 n. 3 e giustificativo annesso) dà atto di un reddito imponibile accertato di fr. 25'600.– da cui una disponibilità mensile di fr. 2'133.35. L’autorità fiscale si è invero dipartita da un reddito aziendale di fr. 33'000.– “tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto, ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio favore” (motivazioni alla voce n. 2.1). Agli atti non vi è però traccia di un dettaglio che consenta di fare un distinguo di quelle spese di natura privata, rispettivamente costi aziendali e le altre prestazioni fatte a suo favore. Al riguardo nemmeno torna utile il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, che espone un importo complessivo di fr. 16'040.25 per oneri sociali e di fr. 2'552.30 per oneri fiscali e assicurativi, costi questi che una volta ancora tengono conto tanto di oneri aziendali quanto di oneri privati (doc. 8 n. 4 e giustificativi annessi). Non vi è quindi modo di capire in che misura gli oneri così quantificati siano già stati conteggiati. Rispettivamente il reddito imponibile di fr. 25'600.– è al netto di complessivi fr. 7'348.– di costi di previdenza e oneri assicurativi (voce n. 11.1 e 12 del calcolo dell’imponibile 2018). Non resta che limitare il fabbisogno al minimo esistenziale LEF di fr. 850.– (1/2 di fr. 1'700.– previsto in caso di due persone che vivono in comunione domestica: Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009) e al mensile per l’affitto di fr. 950.– (1/2 di fr. 1'900.–: doc. 8 n. 4 e contratto annesso). Da cui un’eccedenza mensile nel 2018 di fr. 333.35.
La sostanza imponibile per il 2018 è stata accertata in fr. 7'000.–, rapportando un totale di fr. 43'096.– di attivo, di cui fr. 2'452.– di “titoli e capitali”, fr. 4'000.– di “veicoli a motori” e fr. 36'644.– di “attivo della ditta individuale”, a complessivi fr. 35'908.– di “debiti della ditta individuale” già comprensivi di un “debito privato” di fr. 22'500.– (motivazioni alla voce n. 33.1 del calcolo dell’imponibile 2018).
Al 30 aprile 2020 la reclamante ha inoltre documentato un saldo attivo bancario a lei ascrivibile di fr. 7'622.58 (conto privato e conto risparmio) e un debito privato di fr. 14'500.– (prestito fisso bancario) (doc. 8 n. 3 e 4 ed estratti bancari annessi).
5.2.2 Alla luce dei dati così considerati giova rilevare quanto segue. A fronte dei dati fiscali per l’anno 2018 (sopra, consid. 5.2.1) l’attività commerciale della ditta individuale della reclamante può certo dirsi sostenibile, ma non tanto da poter essere considerata particolarmente redditizia, se si considera un’eccedenza mensile in capo alla reclamante di fr. 333.35 che tiene però conto di un fabbisogno ridotto a minimo LEF e onere locativo. Inoltre, in contropartita all’attivo di fr. 7'000.– di sostanza imponibile , risulta pur sempre una riduzione accertata di fr. 8'000.– a maggio 2020 del debito privato in capo alla reclamante. Mentre il saldo di fr. 7'622.58 a maggio 2020 dei conti bancari dell’interessata rientra comunque ancora nel concetto di “riserva di soccorso”, come tale intangibile (sopra, consid. 4.2).
Va altresì considerato che a dicembre 2019 l’attività lavorativa dell’attrice è venuta meno in seno alla ditta individuale, in conseguenza di cui è stato dato avvio alla vertenza che qui ci occupa. A priori non si può poi fare astrazione della situazione straordinaria dovuta al COVID-19, visto che per le attività svolte in campo estetico è valso l’obbligo di chiusura tra il 16 marzo 2020 e il 27 aprile 2020 decretato dal Consiglio federale (comunicati stampa: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78454.html e https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78818.html). Mentre la riapertura ha imposto l’obbligo di ossequio di piani e raccomandazioni di protezione della popolazione e dei lavoratori, con relativi costi che ne sono derivati. Alla luce di tutti questi elementi, e in assenza di più specifici approfondimenti, diventa a ben vedere difficile ravvisare l’esistenza a giugno 2020 di presupposti tali che consentano di imputare alla reclamante l’esercizio di un’attività oggettivamente redditizia e che funziona a pieno ritmo.
5.3 Sulla disponibilità a finanziare dei corsi di formazione all’attrice, obietta la reclamante che era un investimento contenuto teso ad aumentare le entrate del salone (reclamo, pag. 4 n. 3). E, a ben vedere, perlomeno a breve termine un investimento rappresenta comunque un mero costo, e quindi un passivo.
5.4 Infine, sulla possibilità ritenuta dal Pretore di una partecipazione finanziaria del suo convivente, la reclamante ribatte che questi già faceva fronte alle spese quotidiane occupandosi persino a titolo gratuito delle spese di manutenzione e riparazione del salone da lei gestito (reclamo, pag. 3 n. 3). La questione diventa nondimeno irrilevante, nella misura in cui per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5.2.1) il fabbisogno mensile minimo della reclamante consta del minimo LEF e dell’onere locativo, poste queste che sono state considerate in ragione di metà soltanto.
5.5 Tutto ciò considerato, ritenendo la reclamante alla stregua di un’imprenditrice a capo di un’attività redditizia che gira a pieno ritmo e, in tal senso, capace quindi di remunerare foss’anche a rate le spese legali nei limiti del Regolamento sulle ripetibili del 19 dicembre 2007, in completa astrazione della documentazione prodotta quale doc. 8 a sostegno della sua indigenza il Pretore è incorso in un manifestamente errato accertamento dei fatti. Il reclamo va così accolto, con conseguente riforma del giudizio impugnato nel senso che la reclamante va posta al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1, __________.
6. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità per ripetibili di fr. 1'000.– remunera 3.5 ore di lavoro congrue tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo.
Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
7. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 aprile 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 2 aprile 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. n. SO.2020.2327) è così riformato:
“1. In accoglimento dell’istanza 9 giugno 2020 RE 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa con la nomina dell’avv. PA 1, __________, quale suo patrocinatore per la vertenza in questione.”
2. La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 per il reclamo 15 aprile 2021 è dichiarata priva d’oggetto.
3. Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 15 aprile 2021 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- (vertenza in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.