Incarto n.
13.2021.45

13.2021.46

Lugano

17 agosto 2021       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.7 (responsabilità dell'ente pubblico - risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 marzo 2021 da

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappresentato dal __________

 

 

 

 

e ora sul reclamo 23 aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 12 aprile 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 2 marzo 2021 RE 1 ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di almeno fr. 31'000.– (da accertare tramite perizia) quale risarcimento per il “danno cagionato dal PG __________ alla __________ SA, con lo scritto del 20 febbraio 2013 indirizzato al Municipio di __________”. L’attore ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

 

                                  B.   Con osservazioni 22 marzo 2021 __________ si è opposta ad una concessione del gratuito patrocinio. La medesima, con osservazioni 12 aprile 2021 ha inoltre chiesto di dichiarare irricevibile la petizione, e in via subordinata di respingerla.

 

                                  C.   Con decisione 12 aprile 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore per mancanza della probabilità di buon esito della causa, del presupposto d’indigenza e della necessità di assistenza legale.

 

                                  D.   Con reclamo 23 aprile 2021 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso che il gratuito patrocinio gli sia riconosciuto nella forma più estesa. Egli postula analogo beneficio per il reclamo.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                         La decisione impugnata è stata notificata il 13 aprile 2021 ed è pervenuta al reclamante l’indomani. Rimesso alla posta il giorno 23 aprile 2021, il gravame risulta tempestivo e quindi senz’altro ammissibile.

 

                                   2.   L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Il reclamante compiega alla sua impugnativa quale doc. B una nuova attestazione ISEE basata su dati ritenuti validi fino al 31 dicembre 2020 ma inammissibile non foss’altro per il fatto che è stata prodotta solo a fronte di una decisione a lui sfavorevole. La stessa viene nondimeno trattata alla stregua di una richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo.

 

                                   3.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                3.1   Per il Pretore la causa non presentava probabilità di esito favorevole in quanto, a un esame sommario, non erano dati i presupposti di condanna della convenuta a risarcire all’attore il preteso danno in virtù di una responsabilità degli enti pubblici cantonale (LResp). L’indigenza poi non era documentata, posto che era stata prodotta agli atti la sola attestazione ISEE, documento che aveva valore di autodichiarazione peraltro nemmeno aggiornata. L’attore infine non aveva reso verosimile la necessità di un patrocinio d’ufficio.

 

                                3.2   Il reclamante contesta al primo giudice la violazione del principio inquisitorio limitato, il mancato riconoscimento del presupposto d’indigenza insieme al mancato sollecito di documenti ulteriori, il mancato riconoscimento di probabilità di esito favorevole della causa e, ancora, il mancato riconoscimento della necessità di un patrocinio d’ufficio.

 

                                   4.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                4.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

                                4.2   Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, op. cit., n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

 

                                   5.   Il reclamante lamenta un’errata applicazione del principio inquisitorio limitato poiché il Pretore si è pronunciato sulla sua istanza di gratuito patrocinio senza preventivamente raccogliere la sua presa di posizione alle osservazioni 22 marzo 2021 con cui la convenuta ne chiedeva la reiezione. Ma in tema di gratuito patrocinio tale principio non esonera il richiedente dal motivare la sua relativa domanda, sicché siano rese verosimili tanto la situazione finanziaria e l’indigenza quanto la probabilità di esito favorevole della causa, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad art. 119; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 119). In concreto il Pretore ha spiegato in modo puntuale perché non ha ritenuto verosimili i presupposti di esito favorevole della causa e di indigenza, l’istanza di gratuito patrocinio non essendo invece stata da lui respinta in quanto incerta o poco chiara. E, per il resto, giova soggiungere che un eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]). Sicché il rinvio al principio inquisitorio limitato non soccorre l’interessato. Infondato il reclamo va così respinto.

 

                                   6.   Con riferimento alla sua situazione finanziaria il reclamante rileva anzitutto che il giudice conciliatore nulla aveva eccepito riguardo alla validità dei documenti già prodotti in punto alla sua richiesta di gratuito patrocinio e a sostegno della sua indigenza, e che la relativa istanza presentata nel contesto della petizione oltre a richiamare quella stessa documentazione dava finanche atto della sua disponibilità a produrre ogni ulteriore documento si fosse reso necessario. L’argomento è però inconsistente. Del fatto che a quel momento non sia stato evidenziato alcunché, il reclamante non può trarre alcun giovamento già solo in virtù del suo obbligo (e non mera disponibilità) di collaborazione (sopra, consid. 5). Inoltre, il diritto al gratuito patrocinio sussiste come tale unicamente per una determinata procedura, innanzi ad una determinata autorità (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 119).

 

                                6.1   Il reclamante rimprovera poi al Pretore di avere arbitrariamente rimesso in discussione la portata dell’attestazione ISEE prodotta nella conciliazione quale doc. A (inc. CM.2020.55), in particolare poiché le aveva considerate informazioni autodichiarate e prive di riscontri documentali (reclamo, pag. 4 in basso). Se non che, in proposito, il Pretore ha rilevato che il documento specificava i componenti del nucleo familiare, che le cifre ivi designate quali “Indicatore Situazione Reddituale […] Indicatore Situazione Patrimoniale […] Indicatore Situazione Economica […] e Valore della scala di equitanza” non rendevano verosimile l’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC, che inoltre i dati erano attinenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica della moglie datata 15 marzo 2019 e scadente il 31 dicembre 2019 costituita da informazioni autodichiarate e non aggiornate e che, pertanto, in quanto prive di riscontri documentali non erano attendibili. E, concretamente, avverso queste conclusioni il reclamante non propone alcuna valida e puntuale critica. Invano l’interessato imputa al Pretore di “non conoscere sufficientemente il diritto amministrativo italiano e la portata giuridica di un’attestazione ISEE”, tema questo su cui a ben vedere nemmeno egli aveva speso e spende ora una parola.

 

                                6.2   Certo, il reclamante obietta che persino l’usuale certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal comune di domicilio ha valore di un’autodichiarazione e che le risultanze fiscali sono ritenute fedefacenti in assenza di prove contrarie. L’interessato sembra tuttavia non voler considerare che anche le risultanze contenute nel evocato certificato municipale vanno confortate - diversamente da quanto egli lascia intendere - con l’ausilio di documenti, ritenuto poi che a monte delle risultanze fiscali vi è quantomeno una preventiva decisione dell’autorità preposta a tale scopo. In concreto non è contestato che l’attestazione ISEE in esame è frutto di informazioni autodichiarate scadute il 31 dicembre 2019 e non supportate da riscontri documentali (sopra, consid. 6.1). Si aggiunga poi che neppure è dato sapere se grazie a tale atto il reclamante ha avuto accesso a prestazioni agevolate, e se si quali. Ancora andava peraltro quantomeno spiegato perché, a sostegno di una richiesta di gratuito patrocinio del reclamante, ci si sia affidati ad un’attestazione ISEE rilasciata su Dichiarazione Sostitutiva Unica della di lui moglie. Considerazioni queste che, a prescindere dalla sua inammissibilità, sorgono invero spontanee anche con riferimento all’attestazione ISEE prodotta in sede di reclamo (sopra, consid. 2).

 

                                6.3   Osserva il reclamante di essere cittadino italiano e di non sapere di quali prove documentali necessitava il Pretore per esprimersi sulla sua richiesta di gratuito patrocinio e accertare il suo stato d’indigenza con cognizione di causa. Egli rinnova pertanto la sua disponibilità a collaborare all’accertamento della sua reale situazione reddituale e patrimoniale e che gli siano specificati i documenti da produrre. La critica sfiora il pretesto. Intanto il reclamante è assistito da un patrocinatore in grado di individuare la documentazione necessaria in appoggio alla domanda di gratuito patrocinio. E già si è detto che spetta al richiedente provare sua sponte la propria incapacità a far fronte alle spese di causa senza intaccare il proprio fabbisogno e quello della famiglia (sopra, consid. 4.1). E questo significa appunto esporre e dettagliare con la necessaria dovizia quella che è la propria effettiva capacità finanziaria mensile e/o annuale (redditi e patrimonio) da una parte rapportandola a quello che è il reale fabbisogno mensile dall’altra: logica vuole pertanto che nel suo interesse sia prodotto ogni documento oggettivo e giustificativo utile a quantificare in modo concreto quelle che sono le entrate e quelle che sono le uscite e le spese correnti effettivamente sostenute (cfr. anche Trezzini, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 8 e 11 ad art. 119]).

 

                                   7.   In punto alla mancanza di probabilità di esito favorevole della causa, il reclamante contesta e rimprovera al Pretore di essersi limitato a riprendere i documenti di vertenze penali e amministrative riferibili al Motel __________ “senza procedere ad un accertamento dei fatti nella causa ordinaria nel rispetto del contraddittorio”.

 

                                7.1   Ricondotta la pretesa di risarcimento danno allo scritto 20 febbraio 2003 dell’allora PG __________ al Municipio di __________ in relazione all’attività del Motel __________, il Pretore si è attenuto alle risultanze dei documenti agli atti. Non ha ravvisato elementi per affermare che con il suo intervento il magistrato aveva travalicato i limiti delle competenze intrinseche alla sua carica professionale. Mentre il divieto d’uso quale postribolo dell’Motel __________ disposto dall’autorità comunale aveva ragione d’essere, in quanto l’esercizio della prostituzione non era compatibile con la destinazione d’uso prevista per quello stabile. Di fatto era poi stata negata la relativa licenza edilizia a posteriori chiesta per il cambiamento di destinazione del motel. E, in definitiva, il danno dovuto all’impedimento all’esercizio di un’attività illegale non legittimava un risarcimento fondato sulla LResp. Il Pretore, a un esame sommario, ha così ritenuto la causa priva di probabilità di esito favorevole.

 

                                7.2   Il reclamante reputa l’esame superficiale ed arbitrario, poiché si traduce in conclusioni possibiliste non confortate da fatti definitivi. Il Municipio aveva reagito allo scritto 20 febbraio 2003 del PG con il divieto d’uso del motel per timore dell’apertura di un procedimento penale a carico dei suoi membri. Ma in precedenza aveva concluso con la società che lo gestiva una convenzione per l’incasso di imposte comunali, mentre l’attività della prostituzione non era illegale perché non vi era una licenza edilizia. Era intenzione del Municipio tollerare l’attività almeno fino alla crescita in giudicato della decisione di diniego della licenza edilizia per cambiamento di destinazione. L’intervento del PG aveva pertanto costituito una minaccia, che il reclamante non aveva potuto far accertare in quanto non gli era stato riconosciuto il ruolo di accusatore privato. Per il reclamante solo le audizioni testimoniali e gli interrogatori potevano dare certezza dello svolgimento dei fatti, prove mai raccolte neanche in sede penale.

 

                                7.3   Il reclamante formula però mere considerazioni e deduzioni personali - in parte finanche tendenziose - per sua stessa ammissione non suffragate dai documenti agli atti. Prova ne è che egli pretende sia data contezza e certezza dei fatti rilevanti avvalendosi di audizioni testimoniali, interrogatori e deposizioni delle parti coinvolte. Risulta dai documenti agli atti che l’esercizio della prostituzione nel motel non era autorizzato, circostanza questa oggettiva (sopra, consid. 7.1) e che l’interessato non contesta (sopra, consid. 7.2). Un’attività non autorizzata - legale o illegale che sia - non diventa però legittima in quanto tollerata, ma resta legata ad un contesto precario e incerto difficilmente compatibile con un’aspettativa di diritti e benefici. E questo rende punto sostenibile l’ipotesi di un danno risarcibile per l’intervenuta interruzione dell’esercizio della prostituzione in quel motel, a prescindere dai motivi che ne sono stati all’origine. Ritenere che una persona ragionevole e di condizione agiata sia disposta a finanziare di tasca propria un procedimento giudiziario teso a ottenere un indennizzo appare quantomeno improbabile. Meritano così conferma, a un esame sommario, i motivi per i quali il Pretore ha escluso la probabilità di esito favorevole della causa.

 

                                   8.   Tutto ciò considerato, la decisione impugnata non evidenzia elementi per ritenere che in punto al contestato diniego del gratuito patrocinio il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un’errata applicazione del diritto. Diventa quindi inutile una disamina sulla necessità di un patrocinatore d’ufficio giusta l’art. 118 lett. c CPC. Ne consegue la reiezione del reclamo.

 

                                   9.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.

 

                                10.   In quanto fondato sulla sola attestazione ISEE rilasciata il 17 dicembre 2020 in base a dati autodichiarati presentati il 15 dicembre 2020 e costitutivi della Dichiarazione Sostitutiva Unica valida fino al 31 dicembre 2020 (sopra, consid. 2; doc. B al reclamo), va negato il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Basti rilevare che, in assenza di altri riscontri, il documento in questione non dà modo di ritenere adempiuto il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC) in capo al reclamante (cfr. sopra, consid. 6.2).

 

                                11.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 23 aprile 2021 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio 23 aprile 2021 di RE 1 è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 23 aprile 2021 alla controparte):

 

-     ;

- .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.