Incarto n.
13.2021.49

Lugano

26 ottobre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Lardelli e Olgiati

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente per statuire nella causa inc. DM.2020.6 e DM. 2020.8 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse in data 30 marzo 2020 e 14 maggio 2020 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 26 aprile 2021 di RE 1 contro la decisione 15 aprile 2021 con cui il Pretore gli ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza 29 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio in essere tra RE 1 e CO 1 e omologato la convenzione regolantene le conseguenze accessorie. In particolare è stato stabilito l’affidamento congiunto della figlia __________ ai genitori e la custodia alternata, con l’obbligo del padre di versare alla madre un contributo alimentare di fr. 550.- mensili per la figlia.

 

                                  B.   Con istanza 24 ottobre 2018 CO 1 (allora domiciliata a __________) ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio in punto all’attribuzione della figlia __________, di cui ha chiesto l’affidamento, e al contributo alimentare per la stessa.

                                         Con risposta 18 ottobre 2019 RE 1 si è opposto all’istanza.

                                         All’udienza 26 novembre 2019 le parti hanno raggiunto un’intesa e la procedura è stata stralciata dai ruoli con decisione 26 novembre 2019.

 

                                  C.   Con lettera 30 marzo 2020 RE 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare (inc. DM.2020.6) postulando nel contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2020.73). Con scritto 6 aprile 2020 CO 1 ha anch’essa chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2020.75).

                                         Con distinte decisioni 20 aprile 2020 il Pretore ha posto RE 1 (inc. SO.2020.73) e CO 1 (inc. SO.2020.75) al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  D.   Con istanza di conciliazione 14 maggio 2020 RE 1 ha nuovamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________ e al contributo alimentare per la medesima (inc. DM.2020.8).

                                         In questa procedura entrambe le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Il 12 agosto 2020 l’avv. PA 1 ha inviato una nota d’onorario intermedia per prestazioni dal 6 aprile 2020 al 12 agosto 2020 per fr. 4'090.77 riferita all’incarto DM.2020.6. La nota è stata tassata con decisione 22 settembre 2020 riconoscendo complessivamente fr. 3'579.75. Il 4 gennaio 2021 essa ha poi inviato un’ulteriore nota d’onorario intermedia di fr. 3'864.49, sempre riferita al medesimo incarto, per prestazioni dal 13 agosto 2020 al 4 gennaio 2021. La decisione di tassazione 11 gennaio 2021 le ha riconosciuto fr. 3'858.90.

 

                                         L’avv. PA 2 ha a sua volta inviato in data 19 ottobre 2020 una nota intermedia di fr. 6'160.- per prestazioni dal 27 marzo al 15 ottobre 2020 riferite agli incarti DM.2020.6 e DM.2020.8, tassata con decisione 28 ottobre 2020 con cui le sono stati riconosciuti fr. 6'216.45.

 

                                  F.   Con decisione 15 aprile 2021 il Pretore Leopoldo Franscini, subentrato quale supplente al Pretore Siro Quadri, rilevato che la legge prevede per la causa di cui trattasi un foro imperativo e che nessuna delle parti era domiciliata nella giurisdizione della Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato irricevibile la petizione e ha trasmesso l’incarto alla Pretura del Distretto di Bellinzona, territorialmente competente. Ha quindi revocato con effetto ex tunc, vale a dire dalla sua concessione, il beneficio del gratuito patrocinio sia a RE 1, patrocinato dall’avv. PA 2, sia a CO 1, patrocinata dall’avv. PA 1.

 

                                  G.   Con reclamo 26 aprile 2021 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il beneficio del gratuito patrocinio non gli sia revocato ex tunc.

 

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con la quale il Pretore ha revocato all’attore il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC). La domanda di gratuito patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a, art. 119 cpv. 3 e art. 321 cpv. 2 CPC), il termine di reclamo è di 10 giorni. Con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                         La decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 19 aprile 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 26 aprile 2021, è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   2.   Per chiarezza si rileva che, per quanto qui di rilievo, tra le parti sono in corso due procedure. La richiesta 30 marzo 2020, con cui RE 1 ha chiesto una modifica del contributo alimentare, ha generato l’incarto DM.2020.6 (vedi sopra, ad C). L’istanza di conciliazione 14 maggio 2020 con cui egli ha - nuovamente - chiesto la modifica della sentenza di divorzio in punto all’affidamento della figlia __________ e al contributo alimentare per la medesima è poi andata a formare l’incarto DM.2020.8. In entrambe le procedure ambo le parti hanno chiesto di essere poste al beneficio del gratuito patrocinio, che è stato formalmente concesso con decisione 20 aprile 2020 con l’indicazione che era accolta l’istanza 30/31 marzo 2020 di RE 1 (inc. SO.2020.73), rispettivamente con decisione 20 aprile 2020 per l’istanza 6 aprile 2020 di CO 1 (inc. SO.2020.75), istanze entrambe riferite all’incarto DM.2020.6. Una decisione formale sulle istanze di gratuito patrocinio relative all’incarto DM.2020.8 non è invece mai stata emessa.

 

                                2.1   Al di là di quest’aspetto formale, il patrocinatore dell’attore ha indicato che la propria nota d’onorario era riferita agli incarti DM.2020.6 e DM.2020.8. Il patrocinatore della convenuta si è invece limitato a indicare che la nota era riferita all’incarto DM.2020.6. Dagli atti risulta tuttavia che l’attività nell’ambito dell’incarto DM.2020.6 è stata praticamente nulla: allo scritto 30 marzo 2020 con cui RE 1 ha chiesto la modifica del contributo alimentare sono seguiti lo scritto 8 aprile 2020 con cui il Pretore invitava l’istante a voler precisare la propria istanza e le osservazioni 9 aprile 2020 della convenuta, poi più nulla. Da un esame sommario risulta comunque che le prestazioni fatturate sono sostanzialmente riferite alla problematica dell’affidamento della figlia, oggetto dell’incarto DM.2020.8. È quindi da ritenere che la decisione di gratuito patrocinio era riferita ad entrambi gli incarti e così anche le note d’onorario dei patrocinatori, e le relative decisioni di tassazione, ma anche la decisione di revoca.

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte richiedente (Bühler, op. cit., n. 26 segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.

 

                                   4.   Il Pretore ha rilevato che la legge prevede per la causa di cui trattasi un foro imperativo e constatato che nessuna delle parti era domiciliata nella giurisdizione della Pretura del Distretto di Vallemaggia, ha dichiarato irricevibile la petizione. In seguito ha ritenuto che la causa era sin dall’inizio sprovvista di possibilità di esito favorevole perché consapevolmente presentata a un giudice incompetente e di conseguenza ha revocato con effetto retroattivo il beneficio del gratuito patrocinio a entrambe le parti.

 

                                         Il reclamante rimprovera al Pretore un comportamento abusivo e contraddittorio rilevando che egli aveva precedentemente ammesso la propria competenza entrando nel merito della lite. Negando a un anno di distanza la propria competenza senza nessuna regione apparente, ha agito in modo contraddittorio. Egli sostiene poi di non essere stato consapevole della mancanza di foro quando ha introdotto l’azione, e neppure la controparte ha sollevato eccezioni in merito. Lo stralcio della causa è poi contrario al principio dell’economia processuale, inconciliabile con le regole del diritto e dell’equità e non vi sarebbe alcun interesse degno di protezione ad applicare la procedura.

 

                                4.1   Va anzitutto rilevato che il reclamante non ha impugnato il punto 1 del dispositivo con cui il primo giudice ha respinto in ordine la petizione dichiarandola irricevibile. La mancanza del presupposto processuale del foro è pertanto acquisita, così com’è pacifico che lo stesso non v’era sin dall’introduzione della causa. L’accertamento del primo giudice che la causa difettava sin dall’inizio della possibilità di esito favorevole non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.

 

                                4.2   Il reclamante rileva che il giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti processuali tra cui anche la competenza per territorio. La decisione è intervenuta solo oltre un anno dopo l’avvio della causa, ciò che sarebbe tardivo. Rilevato che il reclamante non ha impugnato la decisione di inammissibilità della causa, la censura appare fine a sé stessa, Comunque, è anche errata, considerato che l’esame dei presupposti processuali può essere fatto in ogni tempo, fino al termine della procedura. Pur essendo auspicabile che, laddove si tratti di presupposti di natura organizzativa, gli stessi siano chiariti al più presto, non v’è comunque un obbligo in tal senso, trattandosi invece di una facoltà del giudice (DTF 140 III 159).

 

                                4.3   Il reclamante rimprovera al Pretore un comportamento abusivo e contraddittorio perché, “dopo un anno dall’apertura della procedura e dopo aver deliberatamente rinunciato a sollevare un’eccezione territoriale” ha stralciato la petizione. Rilevato che egli non ha impugnato la decisione di inammissibilità della causa, la censura appare fine a sé stessa. Comunque, è anche infondata. Il giudice ha da decidere sui presupposti processuali, ma non è suo compito sollevare “eccezioni” in punto ai medesimi, eccezioni che devono semmai essere sollevate dalle parti. La perenzione delle eccezioni riguarda poi le parti, non invece il giudice. Ancor prima del Pretore, è compito delle parti verificare l’esistenza dei presupposti processuali, segnatamente la competenza territoriale, ciò che l’attore avrebbe dovuto fare prima di introdurre la causa. Ciò s’imponeva a maggior ragione in considerazione del fatto che per le azioni di diritto matrimoniale il CPC impone il foro imperativo del domicilio di una delle parti (art. 23 cpv. 1 CPC), foro al quale esse non possono derogare (art. 9 cpv. 2 CPC) e che neppure può nascere a seguito della costituzione in giudizio. Il mancato esame costituisce una negligenza del patrocinatore, negligenza che non viene meno per il fatto che il primo giudice avrebbe poi dovuto esaminare d’ufficio la questione. Il reclamante è quindi malvenuto a scaricare ora sul primo giudice le proprie responsabilità.

 

                                         Neppure vi è l’evidenza di un agire deliberato del Pretore che ha omesso l’esame del presupposto processuale del foro ciò potendo essere riconducibile al fatto che, essendosi in precedenza già occupato di altre procedure con le medesime parti, non si sia posto il problema. L’argomento che il Pretore non ha dichiarato la propria incompetenza “malgrado fosse perfettamente a conoscenza del domicilio di entrambe le parti a __________ (cfr. doc. 12)” non porta a diversa conclusione né è d’aiuto al reclamante. Anzi, sostenere da una parte che il Pretore era perfettamente a conoscenza della mancanza di foro e dall’altro che la propria patrocinatrice non era consapevole del cambiamento di domicilio della convenuta quando essa medesima ha prodotto il relativo documento conferma semmai l’accertamento del primo giudice che l’attore ha deliberatamente introdotto la procedura al foro incompetente.

 

                                4.4   Il reclamante sostiene che la procedura era “provvista di esito favorevole” come affermato indirettamente dal Pretore Siro Quadri, che aveva concesso il beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Ebbene, quando ha statuito sulla domanda di gratuito patrocinio, il Pretore Siro Quadri si è limitato ad esaminare il requisito dell’indigenza. Non risulta invece dalla decisione cha abbia esaminato i presupposti processuali, né che si sia espresso sulla questione della competenza territoriale, e il solo fatto che abbia proceduto ad istruire la causa non permette di concludere diversamente, segnatamente non che l’abbia ammessa. L’esame avrebbe peraltro ancora potuto essere fatto con la decisione finale. Non si può quindi rimproverare al Pretore Leopoldo Franscini, subentrato al Pretore Siro Quadri, un comportamento contraddittorio, né tantomeno abusivo, per essersi chinato sulla questione. La conclusione cui egli è giunto è peraltro corretta, poiché per le azioni di diritto matrimoniale il CPC impone il foro imperativo di una delle parti (art. 23 cpv. 1 CPC) al quale esse non possono derogare (art. 9 cpv. 2 CPC), e il foro neppure può nascere mediante la costituzione in giudizio. L’ammissione delle parti al beneficio del gratuito patrocinio non inibisce poi la facoltà del giudice di statuire sui presupposti processuali. Se poi la decisione di accordare il gratuito patrocinio può aver fatto nascere legittime aspettative delle parti in punto all’assunzione provvisoria delle spese da parte dello Stato, ciò non ha quale conseguenza di far sorgere una competenza contra legem, in appoggio della quale neppure può essere invocata l’economia processuale. Visto quanto precede anche il rimprovero di un formalismo eccessivo non merita tutela.

 

                                4.5   Il reclamante afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la probabilità di esito favorevole della causa era stata indirettamente affermata dal Pretore Siro Quadri, che aveva concesso il gratuito patrocinio. Già si è detto al considerando precedente che il Pretore Siro Quadri non ha esaminato questo requisito quando ha statuito sul gratuito patrocinio, essendosi limitato in quella sede a constatare l’indigenza del richiedente. Incontestata la mancanza del foro e incontestata la correttezza della decisione - cresciuta in giudicato - di reiezione in ordine della petizione, il reclamante non spiega per quale motivo, malgrado l’evidente e incontestata mancanza di un presupposto processuale, la causa possa avere probabilità di esito favorevole.

 

                                4.6   Per i motivi che precedono, dal punto di vista del principio della legalità, la decisione del Pretore che, constatata la mancanza ab initio del foro, ha revocato il gratuito patrocinio alle parti non rileva da un manifestamente errato accertamento dei fatti o da un’errata applicazione del diritto.

 

                                   5.   Il Pretore, ha esaminato la questione nell’ottica della corretta applicazione del diritto, ma non ha poi esteso la verifica all’interesse nell’applicazione del diritto e nemmeno ha proceduto alla ponderazione di tutti gli interessi in gioco, come la situazione invece imponeva (vedi sopra, consid. 3).

 

                                         Scopo dell’istituto del gratuito patrocinio è di garantire l’accesso ai tribunali. L’accesso non è invero illimitato, perché sottoposto a due condizioni che devono essere realizzate cumulativamente: il richiedente dev’essere sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la domanda non deve apparire priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Constatata in concreto la mancanza, insanabile, di un presupposto processuale, la possibilità di esito favorevole della causa non era data e il gratuito patrocinio non avrebbe dovuto, in virtù del principio della legalità, neppure essere concesso. Ciò da solo non è però sufficiente per revocare il gratuito patrocinio, dovendosi anche considerare l’interesse nell’applicazione del diritto e ponderare tutti gli interessi in gioco (vedi sopra, consid. 3). Si rileva che il Pretore Siro Quadri aveva concesso a entrambe le parti il beneficio del gratuito patrocinio. Sulla scorta di questa decisione esse potevano confidare che i costi dei rispettivi legali sarebbero poi stati assunti - seppure non in modo definitivo stante l’obbligo di rimborso - dallo Stato. E queste aspettative sono poi state concretizzate, tanto che il Pretore ha approvato le note d’onorario intermedie dei patrocinatori, le cui prestazioni sono così state remunerate dal Cantone. In questa situazione la revoca retroattiva del gratuito patrocinio non appare giustificata.

 

                                   6.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar), dovendosi tener conto che, pur essendo stato accolto, il reclamo era per la maggior parte inconsistente.

 

                                   7.   La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il reclamo è accolto. Il punto 2 del dispositivo è annullato nella misura in cui il gratuito patrocinio all’attore con il patrocinio dell’avv. PA 2 è stato revocato con effetto retroattivo.

 

                                   2.   Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 250.– a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

 

                                   3.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 26 aprile 2021 alla controparte):

 

-     ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).