Incarto n.
13.2021.50

13.2021.52

Lugano

5 novembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.788 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 27 luglio 2020 da

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 RE 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 1° maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 20 aprile 2021 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta di gratuito patrocinio.

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 27 luglio 2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  B.   Con istanza 5 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con la nomina quale patrocinatore dell’avv. __________.

                                         Con scritto 13 aprile 2021 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura l’avvenuta revoca del mandato di patrocinio da parte di RE 1.

 

                                  C.   Con decisione 20 aprile 2021 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1.

 

                                  D.   Con reclamo 1° maggio 2021 RE 1 chiede “di rivedere la decisione” di cui trattasi. Egli postula di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2021, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 3 maggio 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   In virtù del compito pubblico che svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118). Non esiste un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del giudice. L’esigenza di sottoporre al giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.

 

                                3.2   Nel caso specifico il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 perché a seguito della revoca il mandato dell’avv. __________ era cessato e la sua nomina quale patrocinatore non era più possibile.

                                         Non risulta, né il reclamante lo sostiene, che la revoca del mandato all’avv. __________ sia stata preventivamente sottoposta al giudice. La comunicazione del 13 aprile 2021 non adempie a questo presupposto in quanto tesa a rendere edotto il primo giudice dell’avvenuta revoca del mandato da parte del cliente.

 

                                         In considerazione di quanto precede, la decisione pretorile non è costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di una conseguente errata applicazione del diritto. Il reclamo va quindi respinto.

 

                                   4.   Poiché il gravame difettava sin dall’inizio della possibilità di esito favorevole, la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo dev’essere respinta.

 

                                   5.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, soccombente.

 

                                   6.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 1° maggio 2021 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo 1° maggio 2021 è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 100.–, sono poste a carico di RE 1.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 1° maggio 2021 alla controparte):

 

-    ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).