Incarto n.
13.2021.56

13.2021.57

Lugano

5 novembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.5625 (procedura sommaria - sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 dicembre 2020 da

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 17 maggio 2021 di RE 1 contro la decisione 6 maggio 2021 con cui il Pretore ha, fra l’altro, respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   In parziale accoglimento dell’istanza 10 dicembre 2020 di RE 1, con decisione 11 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha disposto il sequestro sino a concorrenza di fr. 8'653.10 oltre interessi presso __________ di ogni avere o credito intestato al di lei marito CO 1. Quale titolo di credito, e in via pregiudiziale, il Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutive in Svizzera i provvedimenti 28 marzo e 20 giugno 2019 con cui il Presidente del Tribunale Ordinario di __________ ha condannato il convenuto a versare contributi di mantenimento per moglie e le due figlie comuni, inclusi assegni familiari versatigli dal datore di lavoro in Svizzera, e a partecipare alle spese straordinarie in ragione del 50%. Il Pretore ha poi respinto le contestuali domande di provisio ad litem, per quanto ricevibile, e di gratuito patrocinio (inc. n. SO.2020.5477).

 

                                  B.   Con istanza 18 dicembre 2020, sulla base del medesimo titolo di credito, RE 1 ha chiesto il sequestro per l’importo di fr. 11'853.10 oltre interessi di ogni pretesa salariale del marito CO 1 nei confronti del datore di lavoro __________, che gestiva il salone di bellezza __________, e ogni bene a lui riconducibile e presente in detti locali. Di nuovo, ha inoltre chiesto una provisio ad litem di fr. 4'000.– e, in via subordinata, il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

 

                                  C.   Con decreto 18 dicembre 2020 il Pretore ha ordinato il sequestro così come richiesto.

 

                                         Con separata decisione 6 maggio 2021 il Pretore ha respinto per quanto ricevibile la domanda di provisio ad litem (dispositivo n. 1) e ha negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 2).

 

                                  D.   Con reclamo 17 maggio 2021 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 2 di quest’ultima decisione e riformarlo nel senso di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio rispettivamente, in via subordinata, disporre il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Postula inoltre analogo beneficio per la procedura di reclamo.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 maggio 2021. Spedito in data 17 maggio 2021, il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   2.   L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Annesso al gravame quale doc. B la reclamante produce un estratto al 31 dicembre 2020 e 31 marzo 2021 del suo conto bancario, che è ammissibile limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio in questa sede di giudizio.

 

                                   3.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                3.1   Anzitutto il Pretore ha respinto la domanda di provisio ad litem, per quanto non già irricevibile essendo stata sottoposta al giudice del sequestro e non a quello di merito. Il primo giudice ha quindi respinto anche la domanda di gratuito patrocinio poiché la reclamante non aveva confortato la situazione economica, disponeva di un patrimonio mobiliare di fr. 7'840.21 e la semplicità della nuova procedura di sequestro avviata con istanza 18 dicembre 2020 non giustificava l’assistenza di un legale.

 

                                3.2   La reclamante lamenta la documentata e graduale riduzione del suo patrimonio mobiliare, il mancato ossequio da parte del marito agli obblighi di mantenimento a lei dovuti e costituenti le sue uniche entrate, il conseguente e oggettivo ammanco del fabbisogno suo e delle figlie, il limite minimo di fr. 15'000.– riconoscibile a titolo di riserva di soccorso e, infine, la necessità di un’assistenza legale.

 

                                   4.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                4.1   È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

                                4.2   Il richiedente è tenuto a finanziare di tasca propria i costi di un procedimento giudiziario nella misura in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531 consid. 4.1), riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite inferiore al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo, importo da determinare in base alle circostanze concrete (Colombini, in: Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 35 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 35 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 37 ad art. 117]).

 

                                         L’importo va determinato in funzione dei bisogni futuri tenuto conto delle circostanze concrete fra cui età, stato di salute del richiedente, obblighi di mantenimento verso terzi e prospettive di guadagno, ritenuti in linea di massima variazioni tra fr. 10'000.– e fr. 40'000.– (sentenza del TF 4A_250/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 2.4.2; 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 5.2, pubbl. in: RSPC 2018 pag. 281 segg.; Colombini, op. cit., n. 36 ad art. 117; Trezzini, op. cit., n. 36 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 38 e 39 ad art. 117]; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 25 ad art. 117).

 

                                         Nondimeno, il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e già esistente, e non deve permettere a un richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015 consid. 4.2.2 con riferimenti, citata in: Colombini, op. cit., n. 36 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182 ad §1 pag. 68 e n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128; Emmel, op. cit., n. 7 e 12 ad art. 117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 8 ad art. 117).

 

                                   5.   Il Pretore ha anzitutto rilevato che dall’attestazione ISEE 19 febbraio 2020 prodotta quale doc. N (inc. n. SO.2020.5477) risultava un patrimonio di EUR 41'792.– e che tale situazione non trovava corrispondenza con gli estratti bancari prodotti agli atti quale doc. Z, estratti comprovanti saldi di EUR 37'254.14 al 31 marzo 2018, EUR 30'041.48 al 30 giugno 2018, EUR 15'189.12 al 30 settembre 2019, EUR 11'311.28 al 30 dicembre 2019, EUR 8'132.39 al 30 giugno 2020 ed EUR 7'840.21 al 30 settembre 2020 (inc. n. SO.2020.5625).

 

                                         La reclamante non tenta però nemmeno di confrontarsi e spiegare questa evidenziata incongruenza, limitandosi ad obiettare che l’attestazione ISEE è un documento ufficiale rilasciato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e che i relativi estratti dell’unico conto bancario da essa detenuto comprovano il graduale consumo del patrimonio mobiliare di circa EUR 40'000.– nell’anno 2018 attestatosi poi in EUR 7'840.21 il 30 settembre 2020 (reclamo, pag. 5 n. 6). Di modo che, al riguardo la critica risulta finanche inammissibile. Peraltro, nella misura in cui è la stessa attestazione ISEE prodotta dall’interessata a dare riscontro della somma capitale di EUR 41'792.–, mal si comprende la reticenza a produrre il relativo estratto bancario che avrebbe consentito di dare una collocazione temporale all’esistenza del relativo importo. Certo, la reclamante lo riconduce all’anno 2018 e afferma che trattasi dell’unico conto bancario a lei riconducibile (cfr. anche reclamo, pag. 6 n. 8). In assenza di più specifiche indicazioni e corrispondenze, tali argomenti non trovano però un corrispettivo valido e oggettivo nella sola attestazione ISEE, di modo che rimangono mere allegazioni di parte. E ciò esclude a priori un manifesto accertamento errato dei fatti imputabile al Pretore.

 

                                   6.   Il Pretore ha anche considerato che la reclamante non aveva documentato in modo compiuto la sua situazione economica e che, particolarmente, in punto ai costi del nucleo familiare nulla era dato sapere.

 

                                         Una volta di più l’argomentazione pretorile risulta incontestata. Vero è che a sostegno della sua pretesa e manifesta situazione di indigenza la reclamante richiama il reddito annuale del suo nucleo familiare comprovato dall’attestazione ISEE in EUR 6'600.–, ossia EUR 550.– mensili, corrispondenti ai contributi di mantenimento dovuti dal convenuto ma versati solo in minima parte, ovvero sull’arco di due anni (2019 e 2020) in media EUR 369.80 mensili, cifra a prima vista insufficiente foss’anche per una madre e due figlie residenti nel sud Italia (reclamo, pag. 5 seg. n. 7). Il mancato ossequio a degli obblighi di mantenimento non basta però a sostanziare il fabbisogno della citata famiglia, di cui non vi è minima traccia agli atti. Di ciò nemmeno danno riscontro le decisioni (urgenti) 28 marzo 2019 e 20 giugno 2019 del giudice italiano - riconosciute e dichiarate esecutive dal Pretore nell’ambito della prima procedura di exequatur e sequestro sfociata nel giudizio 11 dicembre 2020 (sopra, consid. A) - che quei contributi di mantenimento hanno fissato rispettivamente confermato. Peraltro, trattandosi di contributi con effetto da aprile 2019 in poi, ne consegue un’incongruenza ulteriore laddove la reclamante ribadisce in modo esplicito che l’attestazione ISEE “si fonda infatti su dati relativi agli anni precedenti alla richiesta, e nella fattispecie al 2018” (reclamo, pag. 6 n. 8). Per quanto ammissibile, la critica risulta quindi e comunque sprovvista di qualsiasi fondamento.

 

                                   7.   A mente del Pretore, volendo anche ipotizzare un patrimonio mobiliare ridotto al solo capitale depositato su quel conto bancario, i più recenti estratti bancari indicavano che tra il 30 giugno e il 30 settembre 2020 il saldo era diminuito di EUR 292.18 attestandosi a EUR 7'840.21. E, per il primo giudice, quest’ultimo importo era comunque sufficiente per far fronte ai costi legali della procedura di sequestro senza intaccare il fabbisogno minimo della famiglia.

 

                                7.1   A ben vedere neanche riguardo a questo limitato consumo di patrimonio l’interessata si esprime. Obietta però che non vi è ragione di credere che al 30 settembre 2020 lei disponesse di un capitale superiore a EUR 7'840.21, importo questo a cui non poteva attingere per far fronte ai costi legali e processuali visto che la cifra rientrava nei parametri di “riserva di soccorso” ammessi dalla giurisprudenza: in effetti, per una casalinga che si occupa di due figlie e che non poteva contare sul regolare versamento di contributi di mantenimento, quella somma capitale non poteva essere considerata eccessiva neppure in virtù del minor costo della vita in Italia (reclamo, pag. 6 n. 9). Ciò non toglie che i parametri che la giurisprudenza ha considerato a titolo di “riserva di soccorso” (sopra, consid. 4.2) si rapportano alla Svizzera. E questo esclude una trasposizione tout court dei medesimi valori in un contesto italiano. A maggior ragione se si considera che, grosso modo, il costo della vita in __________ è di circa la metà rispetto alla Svizzera (www.numbeo.com). Sia come sia, va in ogni caso considerato che l’importo determinante ai fini della “riserva di soccorso” è da stabilire a dipendenza dei bisogni effettivi futuri e delle circostanze concrete (sopra, consid. 4.2). In concreto, come già rilevato (sopra, consid. 6), manca un contesto di vita e situazione personale soprattutto - come visto - in punto ai corrispondenti fabbisogni (sopra, consid. 6), la reclamante essendosi limitata a evocare il suo ruolo di casalinga e madre delle due figlie. E, sotto questo profilo, il reclamo già si è rivelato infondato.

 

                                7.2   Per il resto basti ancora rilevare che la concessione del gratuito patrocinio non potrebbe nemmeno dirsi implicita in virtù della Convenzione dell’Aia 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (RS.0.211.213.02: in vigore per la Svizzera dal 1° agosto 1976 e per l’Italia dal 1° gennaio 1982), visto che la reclamante non ha mai preteso di avere usufruito di un analogo beneficio in Italia nelle procedure ivi promosse (cfr. art. 15).

 

                                   8.   Per il Pretore la procedura di sequestro avviata dalla reclamante con istanza 18 dicembre 2020 non necessitava dell’assistenza di un legale. Il procedimento era unilaterale e vi era già stata una prima istanza di sequestro sfociata nella decisione di exequatur dei provvedimenti italiani e del sequestro di beni del convenuto presso un istituto bancario a scapito di quello del salario. La seconda istanza, tesa appunto ad ottenere il sequestro di quel salario in virtù di un titolo già riconosciuto e reso esecutivo, era quindi a maggior ragione semplificata, l’interessata potendo compilare ed inviare per posta il relativo formulario disponibile sul sito del Cantone.

 

                                8.1   Invano la reclamante evoca il suo domicilio in Italia, affermando di non essere pratica di procedure giudiziarie svizzere men che meno particolari quali quelle di sequestro, sicché non sarebbe bastato compilare ed inviare quello specifico formulario (reclamo, pag. 7 n. 10). La reclamante sembra così non voler considerare che anche per la prima procedura di sequestro sfociata nella decisione datata 11 dicembre 2020 a lei favorevole, e che includeva la procedura di exequatur dei due provvedimenti italiani, il Pretore le aveva negato il gratuito patrocinio (sopra, consid. A). E già allora il primo giudice aveva menzionato il formulario di cui si è detto, escludendo la necessità di un legale poiché l’iter da seguire non era complesso (decisione 11 dicembre 2020, pag. 6 nell’inc. n. SO.2020.5477). Tuttavia, in proposito, l’interessata nulla ha eccepito.

 

                                8.2   Quest’ultima del resto in Italia era patrocinata da una legale (doc. C, doc. L e doc. M nell’inc. n. SO.2020.5477), ancora quando è stata avviata la procedura di sequestro (doc. V nell’inc. n. SO.2020.5625). Il tema linguistico non era poi un ostacolo. Svizzera (dal 4 novembre 1977) e Italia (27 agosto 1958) sono peraltro parti alla Convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero conclusa a New York il 20 giugno 1956 (RS.0.274.15) proprio per agevolare il creditore di alimenti di uno Stato parte qualora il debitore risiedesse sul territorio di un altro Stato contraente (art. 1 cpv. 1), e in virtù della quale beneficiano del trattamento e delle esenzioni concessi ai creditori residenti nello Stato in cui l’azione è intentata o del quale sono cittadini (art. 9). Per quanto si è detto però le condizioni poste dall’art. 117 segg. CPC qui non si realizzano.

 

                                   9.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.

 

                                10.   La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del tutto inconsistenti per quanto non già inammissibili, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

 

                                11.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid, 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 17 maggio 2021 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio 17 maggio 2021 di RE 1 è respinta.

 

                                   3.   Le spese processuali per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 17 maggio 2021 alla controparte):

 

-      ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).