Incarto n.
13.2021.65

Lugano

6 dicembre 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 14 giugno 2021 dell’

 

 

 

 RE 1 

 

 

 

contro la decisione 7 giugno 2021 con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha tassato la sua nota professionale 30 gennaio 2020 nellambito della causa inc. n. DM.2019.283 promossa con istanza 8 ottobre 2019 da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI 2

patrocinata dall’ PA 1

 

 

e

 

PI 1

patrocinato dall’ RE 1

 

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 8 ottobre 2019 PI 2 e PI 1 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e l’omologazione parziale della convenzione sulle conseguenze accessorie, demandando al Pretore la decisione in merito al contributo alimentare dovuto dal padre per le figlie. Con istanza 7 gennaio 2020 PI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. All’udienza del 17 gennaio 2020 anche PI 2 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  B.   Con sentenza 20 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la convenzione, completata con l’accordo relativo alla suddivisione della cassa pensione. Ha poi ammesso entrambe le parti al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  C.   Con scritto 30 gennaio 2020 l’avv. RE 1 ha trasmesso al Pretore aggiunto la propria nota professionale insieme al dettaglio delle sue prestazioni, esponendo un dispendio di tempo complessivo di 37 ore e 34’, oltre a spese di fr. 704.-.

 

                                  D.   Con decisione 10 marzo 2020 il Pretore aggiunto ha fatto ordine alla cassa pensione di PI 1 di trasferire l’importo di fr. 2'208.80 all’istituto previdenziale di PI 2.

 

                                  E.   Con decisione 7 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota dell’avv. RE 1, riconoscendole un’indennità complessiva di fr. 4'356.00, di cui: fr. 3'960.- di onorario e fr. 396.- di spese, oltre al 7.7 % di IVA.

 

                                  F.  Con reclamo 14 giugno 2021 l’avv. RE 1 impugna la citata decisione chiedendo che la sua nota professionale sia integralmente riconosciuta.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5 aprile 2019 4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).

 

                                1.1   Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

                                1.2   Per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di gratuito patrocinio. In concreto, la decisione è stata notificata il 7 giugno 2021. Il reclamo 14 giugno 2021 risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali.

 

                                3.2   Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 35 segg. ad art. 119).

 

                                3.3   Si pone qui la questione della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico (KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.)

 

                                   4.   Il Pretore aggiunto, a fronte dell’istanza di gratuito patrocinio del 7 gennaio 2020, ha ammesso le prestazioni esposte dalla legale a far tempo dalla litispendenza, vale a dire dall’8 ottobre 2019 (compreso il tempo necessario per la redazione dell’istanza di divorzio) riconoscendo un dispendio di tempo di 10 ore. Ha poi ancora riconosciuto 12 ore per le prestazioni svolte in precedenza per due motivi: ha anzitutto rilevato che di principio l’istanza di gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, ritenendo poi che la complessità della causa non giustificava il dispendio di tempo esposto.

 

                                         La reclamante rileva che le parti hanno proceduto alla raccolta della documentazione necessaria per il divorzio e discusso in merito alle conseguenze accessorie, ciò che ha poi permesso di inoltrate un’istanza di divorzio con accordo parziale limitando il contenzioso al contributo alimentare per i figli. La decisione del Pretore aggiunto penalizza quindi il patrocinatore che si è adoperato per raggiungere un accordo, sgravando così il tribunale. Ritiene poi che la riduzione operata dal primo giudice sulle prestazioni ammesse da un profilo temporale non è giustificata avendo egli omesso di considerare il tempo necessario per la redazione dell’istanza di gratuito patrocinio e per tener informato il cliente dell’andamento delle procedure. Neppure sarebbe poi stato tenuto conto del tempo necessario per definire la problematica della cassa pensione.

 

                                4.1   A fronte di un’istanza di gratuito patrocinio presentata il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ammesso anche parte delle prestazioni precedenti, per un totale di 12 ore. Si può certo convenire con la reclamante che la fase negoziale è servita per giungere ad un accordo. Nondimeno, va rilevato che le trattative sono iniziate un anno prima dell’inoltro dell’istanza di divorzio con la quale il beneficio del gratuito patrocinio neppure era stato chiesto. Considerato che l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 7 gennaio 2020 non contiene alcuna richiesta di retroattività, su questo punto la decisione impugnata, che ha comunque riconosciuto parte delle prestazioni, non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore aggiunto abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato.

 

                                4.2   In merito alle prestazioni successive all’inoltro della domanda di divorzio, la reclamante lamenta che la decisione non tiene conto delle prestazioni necessarie per la redazione dell’istanza di gratuito patrocinio, né di quelle relative alla cassa pensione. Vero che il Pretore aggiunto non ha indicato tra gli atti giudiziari necessari l’istanza di gratuito patrocinio (20 minuti). Se non che, nella nota d’onorario la reclamante espone un totale di 9 ore 45’ di prestazioni dall’8 ottobre (compreso). Ammettendo un dispendio di tempo di 10 ore, il primo giudice ha quindi integralmente riconosciuto queste prestazioni, aggiungendovi 15’ per la ricezione dell’ordine di trasferimento e la conseguente informazione del cliente. Malgrado la diversa indicazione nella motivazione, non vi è quindi stata riduzione alcuna.

 

                                   5.   Per i motivi che precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 400.- (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 14 giugno 2021 dell’avv. RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).