Incarto n.
13.2021.76

Lugano

7 dicembre 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. DM.2019.41/CA.2019.72 (procedura di diritto matrimoniale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse in data 11 ottobre 2019 da

 

 

R__________

 

patrocinato dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

 

M__________

 

patrocinata dall’avv. RI 1

 

e ora sul reclamo 22 luglio 2021 dell’avv. RI 1 contro la decisione 14 luglio 2021 con cui il Pretore ha tassato la sua nota professionale 3 marzo 2021;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza 1° giugno 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio tra R__________ e M__________, regolando le contestuali conseguenze accessorie.

 

                                  B.   Con decisione 29 aprile 2020 (inc. n. CA.2019.72) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza 11 ottobre 2019 di R__________ chiedente la modifica già in via cautelare della citata sentenza di divorzio. R__________ è stato posto a beneficio del gratuito patrocinio assistito dall’avv. __________, con obbligo di rifondere a M__________ fr. 1'000.– di ripetibili. Anche M__________ è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio assistita dall’avv. RI 1.

 

                                         Con decisione 23 dicembre 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha quindi respinto la contestuale petizione 11 ottobre 2019 di R__________ tesa alla modifica della sentenza di divorzio. R__________ è stato ancora posto al beneficio del gratuito patrocinio assistito dall’avv. __________, con obbligo di rifondere a M__________ fr. 1'500.– di ripetibili. Pure M__________ è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio assistita dall’avv. RI 1.

 

                                  C.   Il 3 marzo 2021 l’avv. RI 1 ha tramesso alla Pretura la nota professionale comprensiva delle prestazioni svolte a favore della cliente tra il 24 ottobre 2019 e il 3 marzo 2021. Il totale di fr. 4'910.25 includeva fr. 4'090.– di onorario, fr. 469.20 di spese e fr. 351.05 di IVA al 7.7%.

 

                                  D.   Con decisione 14 luglio 2021 il Pretore ha tassato la nota professionale, riconoscendo l’importo complessivo di fr. 4'910.25 come esposto. Dedotte le indennità per ripetibili di fr. 1'000.– (giudizio cautelare 29 aprile 2020) e fr. 1'500.– (giudizio di merito 23 dicembre 2020) riconosciute alla patrocinata ha fissato in fr. 2'410.25 la somma dovuta alla legale.

 

                                  E.   Con reclamo 22 luglio 2021 l’avv. RI 1 ne chiede ora la riforma nel senso che l’importo complessivo di fr. 2'500.– stabilito a titolo di ripetibili non sia dedotto, che le sia così riconosciuto il pagamento integrale dell’importo di fr. 4'910.25, e che lo Stato subentri direttamente all’incasso a M__________ per il credito per ripetibili di fr. 2'500.–.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

 

                                1.1   Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).

 

                                         Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

 

                                1.3   La decisione impugnata, notificata il 14 luglio 2021 è pervenuta l’indomani alla reclamante. Pertanto, spedito il 22 luglio 2021 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   3.   In veste di rappresentante legale della beneficiaria del gratuito patrocinio, la reclamante invoca il principio di sussidiarietà del pagamento della remunerazione del patrocinatore d’ufficio da parte dello Stato sancito dall’art. 122 cpv. 2 CPC. Rileva che la parte vincente in causa beneficiaria del gratuito patrocinio e a cui sono riconosciute ripetibili, laddove queste ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere incassate, è remunerata dallo Stato a cui passa poi la pretesa verso il debitore. Poiché R__________ versava inequivocabilmente in ristrettezze economiche, come emerso nell’ambito della procedura cautelare e di merito da lui promosse ma respinte dal Pretore, l’incasso delle ripetibili poste a suo carico risultava a priori estremamente improbabile. La deduzione dei relativi importi (complessivi fr. 2'500.–) dalla remunerazione riconosciuta dal primo giudice disattendeva pertanto i disposti di legge e la fattispecie prevista dall’art. 122 cpv. 2 CPC. Da qui, l’errata applicazione del diritto imputatagli.

 

                                   4.   Le spese giudiziarie sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar).

 

                                         La parte al beneficio del gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (DTF 140 III 167 consid. 2.3; sentenza del TF 5A_85/2017 del 19 giugno 2017 consid. 8 in fine, in: RSPC 2017 410; Colombini, in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 28 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 35 ad art. 122]; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 122; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 122).

 

                                   5.   L’art. 122 cpv. 2 CPC codifica il principio della sussidiarietà della remunerazione del patrocinatore d’ufficio da parte dello Stato, partendo dall’idea che le ripetibili poste a carico della controparte ne coprano in via prioritaria i relativi costi rendendo così superfluo il pagamento tramite la cassa pubblica (Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 32 ad art. 122]). A quel patrocinatore spetta quindi anzitutto percorrere la via dell’incasso dell’onorario pieno presso la controparte, mentre la pretesa verso lo Stato torna attuale laddove questi suoi sforzi risultassero vani (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 33 ad art. 122]; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4a ad art. 122). Quando la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le sono attribuite ripetibili, ma essa non le può riscuotere o non lo potrà presumibilmente fare presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 2 CPC). In questi casi la remunerazione è allora stabilita in applicazione delle pertinenti regole del diritto cantonale (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4a e 6 ad art. 122; Bühler, op. cit., n. 71 ad art. 122).

 

                                5.1   L’impossibilità, o presumibile impossibilità, di riscuotere le ripetibili giusta l’art. 122 cpv. 2 CPC va comprovata con una certa verosimiglianza (casistica: Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 32 ad art. 122]; Bühler, op. cit., n. 64 segg. ad art. 122). Dal canto suo il giudice può così limitarsi a fissare le ripetibili e rinviare la decisione sul compenso adeguato ad esplicita richiesta e previa comprova dei tentativi d’incasso infruttuosi delle medesime, rispettivamente, qualora il loro recupero risultasse di primo acchito inverosimile egli può fissare la remunerazione adeguata (Tappy, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 122; Wuffli/Fuhrer, op. cit., 575 pag. 205; Emmel, op. cit., n. 14 ad art. 122). L’impossibilità è verosimile se il gratuito patrocinio è stato altresì riconosciuto al debitore dell’indennità per ripetibili (Colombini, op. cit., n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 1 ad art. 122; Bühler, op. cit., n. 67 ad art. 122).

 

                                5.2   A pagamento avvenuto, la pretesa passa allo Stato (art. 122 cpv. 3 ultima frase) sotto forma di cessione legale (art. 166 CO; sentenza del TF 5A_272/2018 del 3 agosto 2018 consid. 2.3.4). Un’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità piena (data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore all’adeguata remunerazione riconosciuta per il gratuito patrocinio) potrà però essere unicamente riscossa dalla controparte e non dallo Stato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 576 pag. 205; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4a ad art. 122; Bühler, op. cit., n. 79 ad art. 122).

 

                                   6.   Premesso tutto ciò, questa Camera ha già avuto modo di rilevare (IIICCA 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 8) che, trattandosi di questione attinente le modalità di pagamento dell’onorario, l’accertamento della possibilità di incasso delle ripetibili esula di per sé dal contesto della tassazione. A tale proposito ha finanche evidenziato che è invero consueto specificare gli importi riconosciuti a titolo di onorario, spese e IVA, per poi decurtare l’ammontare delle ripetibili accordate alla parte beneficiaria del gratuito patrocinio, modo di procedere usuale appunto e che di regola non comporta particolari problemi. Parimenti, questa Camera ha nondimeno rimarcato che, quando contrariamente alle previsioni le ripetibili risultano di impossibile incasso, è da evitare che il patrocinatore venga definitivamente privato della possibilità di chiedere allo Stato la remunerazione delle sue prestazioni. Questo significherebbe in effetti negare perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del gratuito patrocinio e quindi il diritto di essere remunerato dallo Stato laddove la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali e di eventuali ripetibili, non può essere escussa con successo.

 

                                   7.   In concreto è assodato che l’assistita della patrocinatrice legale qui reclamante è stata integralmente posta dal Pretore al beneficio del gratuito patrocinio con decisione (finale) cautelare 29 aprile 2020 e decisione (finale) di merito 23 dicembre 2020 (sopra, consid. B). Risulta altresì pacifico che con queste stesse decisioni il primo giudice ha riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio alla controparte, controparte che a motivo della sua totale soccombenza è stata condannata al pagamento di ripetibili per complessivi fr. 2'500.– (sopra, consid. B).

 

                                         Ed è in questo contesto che con la successiva decisione 14 luglio 2021 qui impugnata, il Pretore ha proceduto alla formale tassazione della nota d’onorario datata 3 marzo 2021 della reclamante. In tal senso, riconosciuto l’importo complessivo indicato dalla legale in fr. 4'910.25 (onorario fr. 4'090.–, spese fr. 469.20, IVA 7.7% fr. 351.05), ha detratto la pretesa di fr. 2'500.– per “ev. ripetibili di possibile incasso”, da cui il saldo di fr. 2'410.25 dovuto a titolo di remunerazione adeguata. L’indennità per ripetibili andrebbe tuttavia riscossa presso l’istante e attore R__________, posto anch’esso - come appena ricordato - al beneficio del gratuito patrocinio, in virtù di cui lo stesso Pretore aveva precedentemente tassato in fr. 3'671.40 (decisione 29 ottobre 2020) e in fr. 2'988.70 (decisione 11 marzo 2021) le competenze del patrocinatore legale così incaricato, importi finanche soggetti all’obbligo di rifusione giusta l’art. 123 CPC. Risulta pertanto ben difficile dubitare in concreto del requisito di impossibilità di recupero richiesto dall’art. 122 cpv. 2 CPC, ciò di cui la decisione impugnata non dà però atto. Trattandosi oltretutto di un’impossibilità preesistente rispetto alla formale decisione di tassazione 14 luglio 2021 emessa dal Pretore, nemmeno è da escludere che l’autorità richiesta del pagamento non ne possa tener conto. Di conseguenza, nelle siffatte circostanze, il compenso adeguato riconosciuto in fr. 2'410.25 previa deduzione delle ripetibili di fr. 2'500.– dalla cifra totale di fr. 4'910.25, invalida di fatto quantomeno parzialmente il diritto al gratuito patrocinio concesso in precedenza. In quanto costitutiva di un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 122 cpv. 2 CPC, la decisione pretorile 14 luglio 2021 va quindi annullata e riformata nel senso che lo Stato riconosce e verserà alla reclamane a titolo di remunerazione adeguata l’importo di fr. 4'910.25, comprensivo dell’indennità per ripetibili di fr. 2'500.–. Fondato il reclamo merita così accoglimento.

 

                                   8.   Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. Richiamato il principio di soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Il patrocinatore che opera in regime di gratuito patrocinio e insorge contro l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata indennità per ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Tappy, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RI 1 un’indennità di fr. 450.– (spese e IVA incluse).

 

                                  9.   Richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 22 luglio 2021 dell’avv. RI 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 14 luglio 2021 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. n. DM.2019.41/CA.2019.72) è così riformato:

 

                                      “1.    A favore della patrocinatrice avv. RI 1 è riconosciuto:

 

                                              -    Onorario                                          CHF         4'090.–

                                              -    Spese                                             CHF            469.20

                                              -    IVA 7.70% su CHF 4'559.20             CHF            351.05

                                              Totale                                                  CHF         4'910.25

 

 

                                   2.   Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino il quale rifonderà all’avv. RI 1 un’indennità per ripetibili di fr. 450.–.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     ;

- .

 

                                         Comunicazione:

                                         - Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                         - Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 2'500.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).