Incarto n.
13.2021.7

Lugano

2 giugno 2021/rg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2015.73 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 17 aprile 2015 da

 

 

 

 CO 1

patrocinato dall’  PA 3

 

 

contro

 

 

 RE 1

 RE 2

  RE 3 

tutti patrocinati dall’  PA 1

 

denunciati in lite:

PI 1

PI 2

PI 3

PI 4

PI 5

tutti patrocinati dall’ PA 2

 

 

e ora sul reclamo 27 gennaio 2021 di RE 1, RE 2 e RE 3 avverso la decisione 19 gennaio 2021 (inc. n. SO.2020.2141) con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 sostiene di avere incaricato nel 2008 RE 1, RE 2 e RE 3 di costituire e gestire il fondo fiduciario __________, __________, composto da quote societarie. Egli avrebbe poi revocato il mandato così conferito, ingiungendo loro la restituzione di tutti i beni e documenti che avevano attinenza con il fondo fiduciario in questione e, a tale scopo, l’attivazione delle necessarie formalità, richieste queste mai soddisfatte.

 

 

                                  B.   Con petizione 17 aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto del mandato e di procedere ad ogni formalità che a tale scopo si fosse resa necessaria.

 

                                         Con risposta 20 maggio 2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi legittimi dell’attore ovvero la moglie PI 1 e i figli PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.

 

                                         Il 17 febbraio 2016 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore dei convenuti.

 

 

                                  C.   In parziale accoglimento dell’istanza 13 settembre 2019 presentata dai convenuti, con decisione 21 aprile 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di sospendere il procedimento e ha fatto obbligo all’attore di prestare una cauzione processuale per spese ripetibili dell’importo di fr. 17'000.–, a motivo della situazione finanziaria estremamente precaria dell’interessato che non disponeva né di redditi né di patrimonio (doc. B al reclamo).

 

 

                                  D.   Il 26 maggio 2020 CO 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, incluso l’esonero da anticipi e cauzioni e da spese processuali, con beneficio del patrocinio d’ufficio nella persona dell’avv. PA 3 a partire dal 13 settembre 2019. In via subordinata ha chiesto di prorogare fino al 30 luglio 2020 il termine per prestare la cauzione anche in forma di una garanzia assicurativa.

 

                                         Il 15 giugno 2020 i denunciati in lite vi si sono opposti.

 

                                         Con osservazioni 24 giugno 2020 anche i convenuti hanno chiesto di respingere integralmente tanto la domanda di gratuito patrocinio dell’attore quanto quella di proroga del termine.

 

 

                                  E.   Con decisione 19 gennaio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore e ha limitato la copertura delle prestazioni future (successive all’istanza) svolte dal patrocinatore d’ufficio all’importo massimo di fr. 7'000.–.

 

 

                                  F.   Con reclamo 27 gennaio 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1, RE 2 e RE 3 chiedono ora di annullare la decisione 19 gennaio 2021 e di rinviare l’incarto al Pretore per nuovo giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Oggetto d’impugnazione è la decisione 19 gennaio 2021 con cui il Pretore ha riconosciuto a CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio (dispositivi n. 1 e 2).

 

                                1.1   L’art. 121 CPC consente a chi postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra preclusa alla controparte, che non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o di mancata revoca del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno quando la decisione di concessione del gratuito patrocinio comporta anche la dispensa dalla prestazione di una cauzione per le spese ripetibili giusta l’art. 99 CPC a favore della parte convenuta (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 121). In un siffatto contesto la decisione sul gratuito patrocinio condiziona quella sulla cauzione processuale (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), sicché la parte convenuta acquisisce qualità di parte a cui va garantito il diritto di essere sentito (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC; sentenza del TF 4A_269/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.4, 5A_217/2017 del 21 giugno 2017 consid. 1.1.1; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 23 ad art. 119; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 120 segg. ad art. 119). Poco importa che abbia già presentato o meno tale richiesta di cauzione (Trezzini, op. cit., versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 29 ad art. 119 e sentenza del TF 5A­_79/2020 del 28 agosto 2020 consid. 2.3.2). Di qui, la sua capacità e l’interesse degno di protezione a ricorrere contro la concessione parziale o integrale di gratuito patrocinio alla parte avversa quando include la dispensa dalla prestazione di una cauzione, rispettivamente l’interesse di fatto - pratico e attuale - quando le premesse per una sua pronuncia giusta l’art. 99 CPC non sono a priori escluse (sentenza del TF 5A­_79/2020 del 28 agosto 2020, 5A_916/2016 del 7 luglio 2017 consid. 2.3, 5A_217/2017 del 21 giugno 2017 consid. 1.1.1; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 119 e n. 2 ad art. 121; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC. 2a ed., 2019, n. 16 ad art. 121; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 121; Bühler, op. cit., n. 5 e 10 ad art. 121).

 

                                1.2   In proposito sembra prevalere la via del reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121). La prassi federale qualifica di pregiudizio irreparabile di natura giuridica l’effetto “paralizzante” che, come tale, la concessione del gratuito patrocinio può avere sull’istanza di prestazione della cauzione processuale (sentenza del TF 5A_916/2016 del 7 luglio 2017 consid. 2.1, 4A_235/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 2, 5A_997/2014 del 27 agosto 2015 consid. 1.2 non pubblicata in DTF 141 III 369). In tal senso può considerarsi dato il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.

 

                                1.3   D’altro canto, il reclamo in applicazione dell’art. 103 CPC resta proponibile contro le decisioni in materia di prestazione della cauzione, ovvero decisioni che ammettono la cauzione o fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte convenuta, decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o fissano un importo insufficiente (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 103; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).

 

                                1.4   In concreto, in parziale accoglimento della domanda dei convenuti fondata sull’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, la decisione 21 aprile 2020 ha fatto obbligo all’attore di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 17'000.– entro il termine di 30 giorni. Sulla base dei documenti prodotti dai convenuti, e rimasti incontestati, risultava in particolare che l’attore non disponeva né di redditi né di un patrimonio, motivo per cui non era da ritenere in grado di far fronte a qualsivoglia spesa. Il Pretore, chiamato a statuire sulla domanda di gratuito patrocinio successivamente presentata dall’attore, in virtù di questa stessa documentazione ha quindi ritenuto dato il presupposto di stato d’indigenza. Posta la probabilità di esito favorevole dell’azione, ha parzialmente ammesso l’attore al beneficio del gratuito patrocinio (senza menzionare espressamente la cauzione), limitando la copertura delle prestazioni future del patrocinatore d’ufficio a fr. 7'000.–. Poiché un esonero dalla cauzione (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC: sotto, consid. 4) annichilisce di fatto la possibilità della parte convenuta di tutelarsi dal rischio processuale d’incasso delle eventuali ripetibili, nelle circostanze così descritte va riconosciuto ai reclamanti un oggettivo interesse degno di protezione, attuale e pratico ad impugnare la decisione 19 gennaio 2021 di concessione del gratuito patrocinio. In tal senso l’ammissibilità del reclamo può ritenersi pacifica sia in quanto fondato sull’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC sia in quanto fondato sull’art. 103 CPC, entrambi di competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).

 

 

                                   2.   La decisione di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC). Il termine per proporre reclamo è di 10 giorni sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC che dell’art. 103 CPC (art. 321 cpv. 2 CPC).

 

                                         La decisione impugnata è stata notificata il 20 gennaio 2021 ed è pervenuta ai reclamanti il successivo giorno 21. Spedito il giorno 27 gennaio 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

 

                                   3.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

 

                                   4.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                4.1   La domanda di gratuito patrocinio può essere presentata in ogni momento durante la pendenza di una causa, e una rinuncia iniziale non preclude la possibilità di presentarne la richiesta successivamente, fermo restando che non potrà tuttavia essere riconosciuto un effetto retroattivo (Trezzini, op. cit., n. 4 e n. 6 ad art. 119; Bühler, op. cit., n. 87 ad art. 119).

 

                                4.2   La relativa istanza può essere presentata sia prima sia durante il termine assegnato dal giudice per prestare un anticipo o una cauzione secondo l’art. 101 cpv. 1 CPC, portando con ciò ad un implicito effetto sospensivo sicché, in caso di diniego definitivo del gratuito patrocinio, andrà allora fissato un nuovo e ultimo termine per prestarli (DTF 138 III 163; Stoudmann, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 43 ad art. 99; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 101; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 618 pag. 222; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 101; Bühler, op. cit., n. 87a ad art. 119).

 

                                4.3   Non merita invece tutela la tesi secondo cui chi postula il gratuito patrocinio al solo scopo di ottenere l’esonero dalla prestazione della cauzione deve attivarsi in tal senso già nel momento in cui è chiamato a pronunciarsi sulla relativa domanda formulata in applicazione dell’art. 99 CPC, pena l’inammissibilità dell’istanza di gratuito patrocinio presentata una volta accolta la richiesta di cauzione (sentenza del TF 4A_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; Stoudmann, op. cit., n. 43 ad art. 99).

 

                                4.4   Tanto la decisione di gratuito patrocinio quanto la decisione sulla cauzione costituiscono delle disposizioni ordinatorie processuali che acquisiscono soltanto forza di giudicato formale ma non materiale, motivo per cui risultano come tali modificabili in ogni tempo (sentenza del TF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.3.2).

 

 

                                   5.   Il Pretore ha ritenuto le circostanze alla base della decisione 21 aprile 2020 di prestazione della cauzione processuale di fr. 17'000.– costitutive di una situazione d’indigenza in capo all’attore, atta a legittimare la concessione del gratuito patrocinio. Già allora i reclamanti avevano sostenuto lo stato d’indigenza in cui si trovava l’attore, condizione che quest’ultimo non aveva contestato. In particolare i documenti prodotti in quel contesto evidenziavano una sua situazione finanziaria estremamente precaria, da cui emergeva “chiaramente che l’attore non dispone né di redditi né di un patrimonio e che dunque non è in grado di far fronte a qualsivoglia spesa” e che “anche il pagamento delle spese ripetibili risulta seriamente compromesso, sicché è adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC affinché l’attore sia tenuto a prestare una cauzione per tali spese” (decisione 21 aprile 2020, pag. 2 nel mezzo). Inoltre, in base agli atti, era altresì data la probabilità di esito favorevole della causa. Da cui il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio, ritenuta una limitazione all’importo di fr. 7'000.– per le future prestazioni legali.

 

 

                                   6.   I reclamanti rimproverano anzitutto al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti per non essersi espresso sulla possibilità per l’attore di far fronte al pagamento della cauzione tramite accesso ad una fideiussione assicurativa, possibile solo in presenza di garanzie economiche. A loro modo di vedere l’ottenimento di una siffatta fideiussione indicava che l’attore era anche in grado di far fronte ai costi procedurali. L’argomento è tuttavia fuorviante.

 

                                6.1   Vero è che, giusta l’art. 100 cpv. 1 CPC, la cauzione può anche essere prestata tramite garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera. Questo presuppone però che quella garanzia bancaria o assicurativa forniscano il medesimo grado di sicurezza del pagamento in contanti, ovvero sicurezza praticamente totale, peculiarità che non è propria a tutte le forme di garanzia o di fideiussione (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 100). Necessario è che la banca o l’assicurazione emettano all’indirizzo del Tribunale una garanzia (soggetta appunto a diritto e foro svizzeri) dove s’impegnano in modo irrevocabile, incondizionato e per tempo indeterminato, a pagare immediatamente al Tribunale, a sua prima richiesta e rinunciando a fare valere eccezioni o obiezioni, qualsiasi importo sino a concorrenza di quello garantito (comprensivo di capitale, interessi, accessori e spese) (Trezzini, loc. cit.).

 

                                6.2   In concreto l’attore ha indicato solo a titolo subordinato, ovvero laddove il gratuito patrocinio gli fosse stato negato, di avere sondato presso alcune compagnie assicurative l’eventualità di una fideiussione quale forma di pagamento della cauzione (inc. n. SO.2020.2141: act. I n. 4). L’interessato ha altresì soggiunto che a tale scopo era nondimeno necessario che egli, risiedendo in Italia, riuscisse ad anzitutto entrare sul territorio svizzero, ciò che non era stato possibile a causa dell’emergenza pandemica e del divieto disposto dal governo italiano di spostamento fuori dai confini nazionali (inc. n. SO.2020.2141: act. I n. 5). Ora, sotto questo profilo, giova rilevare che la necessità di avvio di una trattativa o di una negoziazione finalizzata alla concessione di una garanzia assicurativa, è ben altra cosa rispetto a un impegno irrevocabile, incondizionato e per tempo indeterminato, a garanzia del pagamento giusta l’art. 100 cpv. 1 CPC, stante il suo carattere puramente aleatorio. Sicché, a differenza di quanto lasciano intendere i reclamanti, nelle circostanze così descritte questo lascia invero presagire l’assenza di beni economici in capo all’attore. Inoltre, va pur sempre ricordato che gli stessi reclamanti avevano giustificato il versamento della cauzione di fr. 17'000.– con il timore che l’attore non potesse far fronte al pagamento di eventuali ripetibili in quanto sprovvisto di mezzi finanziari (sopra, consid. 5). Imputare ora al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti circa l’esistenza di beni economici dell’attore a motivo dell’eventuale ottenimento di una garanzia assicurativa ancora inesistente e comunque incerta - dovendo appunto ancora essere contrattata - risulta non solo contraddittorio ma persino pretestuoso. Da questo punto di vista il reclamo non ha quindi pertinenza e va respinto.

 

 

                                   7.   I reclamanti rilevano un’errata applicazione del diritto in quanto, nonostante l’evidente contraddizione tra la decisione impugnata e la pregressa decisione 21 aprile 2020 che era regolarmente cresciuta in giudicato ed aveva sancito il versamento della cauzione di fr. 17'000.–, il Pretore non si era espresso in merito all’esito da dare alla procedura cauzionale. Invano.

 

                                7.1   Il primo giudice ha dato atto che i reclamanti avevano fondato la loro richiesta di cauzione sui presupposti dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (visto l’esplicito rinvio alle motivazioni contenute nella decisione 21 aprile 2020, il riferimento all’art. 99 cpv. 2 lett. b CPC è frutto di un evidente errore di scritturazione) sostenendo appunto lo stato d’indigenza dell’attore. Da cui, posta la probabilità di esito favorevole della causa, il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio, previo limite a fr. 7'000.– delle future prestazioni legali (sopra, consid. 5).

 

                                7.2   Ora, i reclamanti non contestano in questa sede l’esistenza dello stato d’indigenza dell’attore così come emerso dal quadro indicato dal Pretore nel contesto della decisione 21 aprile 2020 ed avvallato con la decisione qui impugnata. D’altra parte, come spiegato, sotto questo profilo non vi è nemmeno margine per rimproverare al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti in punto alla questione relativa alla fideiussione assicurativa (sopra, consid. 6.2). E, per il resto, i reclamanti non pongono in dubbio la probabilità di esito favorevole della causa, requisito che il Pretore ha ritenuto altresì pacifico. Risulta d’altro canto che con l’istanza di gratuito patrocinio 26 maggio 2020 - successiva appunto alla decisione sulla cauzione - l’attore ha postulato l’esonero sia da anticipi, sia da cauzioni e da spese processuali come pure la copertura, con effetto retroattivo dal 13 settembre 2019, degli oneri di patrocinio d’ufficio (inc. n. SO.2020.2141: act. I pag. 3), includendovi pertanto l’intera casistica prevista dall’art. 118 CPC. In merito va poi evidenziato che a salvaguardia del diritto di essere sentiti dei reclamanti, beneficiari della cauzione fissata con precedente decisione del 21 aprile 2020, il Pretore ha raccolto le relative osservazioni presentate il 24 giugno 2020 (inc. n. SO.2020.2141: act. III pag. 2). Da questo punto di vista pertanto, l’esistenza dei presupposti legittimanti la concessione come tale del gratuito patrocinio non è sindacabile.

 

                                7.3   Alla luce dei suesposti motivi il parziale accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio 26 maggio 2020 è da intendere nel senso che la domanda di gratuito patrocinio è accolta nella forma più estesa e l’unica limitazione concerne l’importo massimo riconosciuto per la remunerazione delle prestazioni legali svolte successivamente al 26 maggio 2020 - fissato in fr. 7'000.– - e l’esclusione dell’attività svolta tra il 13 settembre 2019 e il 25 maggio 2020 (sopra, consid. 7.1). Considerati i termini entro cui è stata formulata l’istanza di gratuito patrocinio (sopra, consid. 7.2), in assenza di altre indicazioni, nulla permette di ritenere che la limitazione dovesse comprendere anche l’esonero dalla cauzione per spese ripetibili.

 

                                7.4   Vero è che la decisione sulla cauzione, che l’attore non ha impugnato, è cresciuta in giudicato formale (sopra, consid. 4.4). Difettando tuttavia di forza di giudicato materiale, essa risulta modificabile in caso di cambiamento di circostanze (sentenza del TF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.3.2). Ciò posto, già si è detto che l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata in ogni momento durante la pendenza della causa e quindi anche durante il termine assegnato per la prestazione della cauzione (sopra, consid. 4.1 e 4.2), ritenuto che non vi è un obbligo legale ad attivarsi già al momento della presentazione della domanda di cauzione (sopra, consid. 4.3). E, invero, poiché la prestazione della cauzione era allora stata giustificata dall’indigenza dell’attore, l’eventuale introduzione di un’istanza di gratuito patrocinio da parte di quest’ultimo era finanche prevedibile. Che poi, come rilevato dai reclamanti, l’istanza fosse strumentale e finalizzata al solo scopo di eludere la cauzione non è rilevante. Come si è visto, laddove il Pretore ha ritenuto adempiuto i presupposti per porre l’attore al beneficio del gratuito patrocinio, i reclamanti non hanno proposto censure valide (sopra, consid. 7.2). Questa circostanza è quindi senz’altro suscettibile di modificare la decisione di cauzione 21 aprile 2020. Il gratuito patrocinio, per i motivi di cui si è detto, risulta essere stato concesso dal Pretore nella forma più estesa seppur limitate a fr. 7'000.– in quanto riferite alle prestazioni legali dal 26 maggio in poi (sopra, consid. 7.3), rendendo implicitamente superata la decisione 21 aprile 2020.

 

                                7.5   Va invero rilevato che, a mero titolo di chiarezza, ciò non avrebbe certo impedito il Pretore dal precisare anche questo punto. Per non avere proceduto in tal senso, è nondimeno a torto che i reclamanti pretendono gli venga imputato un’errata applicazione del diritto. Il reclamo, infondato, va così respinto.

 

 

                                   8.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, che i reclamanti hanno già anticipato. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

 

 

                                   9.   Richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 2) e non ponendosi comunque questioni di principio, il reclamo è evaso dalla camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e cifra 3 LOG).

 

 

                                10.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda contenuta nel reclamo e tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo. A fronte di una decisione che ha concesso il gratuito patrocinio alla controparte, la pertinenza della richiesta risulta nondimeno quantomeno dubbia (sopra, consid. 4.2).

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 27 gennaio 2021 di RE 1, RE 2 e RE 3 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 27 gennaio 2021 alle altre parti):

 

-      ;

-      ;

- .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).