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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.282 (divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 6 ottobre [correttamente: novembre] 2018 da
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PI 2 patrocinato dall’ PA 1
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contro
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PI 1 |
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patrocinata dall’ RE 1 |
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e ora sul reclamo 29 luglio 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 21 luglio 2021 con cui il Pretore ha, fra l’altro, ammesso la sua assistita al beneficio del gratuito patrocinio, statuendo nel contempo sulla remunerazione dovuta alla legale;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 6 novembre 2018 introdotta innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 6, PI 2 ha promosso azione di divorzio unilaterale nei confronti della moglie PI 1, postulando nel contempo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio incluso il costo del rappresentante avv. PA 1.
L’11 dicembre 2018, oltre ai documenti richiesti dal Pretore, anche PI 1 ha presentato istanza di gratuito patrocinio comprensiva della remunerazione dell’avv. RE 1.
All’udienza di conciliazione tenutasi il 19 dicembre 2018, in via cautelare, le parti hanno raggiunto un parziale accordo in punto al principio del divorzio e ad affidamento, mantenimento e relazioni personali del figlio __________. Così invitato dal Pretore, il 1° febbraio 2019 PI 2 ha quindi motivato i punti rimasti litigiosi.
B. Con ordinanza 4 febbraio 2019 il Pretore ha assegnato alla moglie il termine per la risposta, prorogato a più riprese con ordinanze 5 marzo 2019, 9 aprile 2019 e 17 maggio 2019. Il 5 luglio 2019 è poi stato assegnato il termine suppletorio per la risposta. Il 26 agosto 2019 il Pretore ha sospeso la procedura fino al 30 ottobre 2019, scadenza più volte posticipata (l’ultima volta fino al 29 maggio 2020) e infine annullata a fronte della convenzione di divorzio completa sottopostagli dalle parti.
Il 15 marzo 2021 si è tenuta l’udienza istruttoria, in esito alla quale sono stati raccolti i documenti mancanti e aggiornati.
C. Il 7 luglio 2021 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota professionale per le prestazioni svolte a favore della sua assistita, esponendo una retribuzione di complessivi fr. 7'303.70, di cui fr. 6'165.– di onorario, fr. 616.50 di spese e fr. 522.20 di IVA al 7.7%.
D. Nel contesto della decisione finale emessa il 21 luglio 2021 il Pretore ha, fra l’altro, posto entrambe le parti al beneficio del gratuito patrocinio e fissato la remunerazione dovuta ai rispettivi legali. All’avv. RE 1 il primo giudice ha riconosciuto una retribuzione di fr. 2'985.45, che includeva fr. 2'520.– di onorario, fr. 252.– di spese e fr. 213.45 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 7).
E. Con reclamo 29 luglio 2021 l’avv. RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 7 nel senso di approvare la sua nota professionale e riconoscerle la retribuzione totale di fr. 7'303.70.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata, notificata il 21 luglio 2021, è pervenuta l’indomani alla reclamante (doc. A al reclamo). Spedito con invio raccomandato 30 luglio 2021 (timbro postale sulla busta d’invio originale) giunto alla cancelleria del tribunale il 2 agosto 2021, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.3 Inoltre, rievocata appunto la procedura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore, richiamata la tariffa oraria di fr. 180.– valida in regime di gratuito patrocinio (art. 4 Rtar) e il limite forfettario di fr. 4'200.– valido nelle causa di stato (art. 5 Rtar), ha rilevato come la reclamante non avesse chiesto l’autorizzazione a superare quest’ultimo importo. Per apprezzamento ha quindi stimato in 23 ore il dispendio orario remunerabile dell’avv. PA 1, che non aveva prodotto una nota professionale. Ciò posto e sempre per apprezzamento, a fronte di una nota professionale che superava il limite forfettario, ha invece ritenuto giustificato riconoscere complessive 14 ore di lavoro alla reclamante, da cui l’onorario di fr. 2'520.–, oltre spese e IVA.
2.2 La reclamante rileva che la liquidazione e lo scioglimento del regime matrimoniale, in particolare riguardo l’abitazione coniugale detenuta in comproprietà, aveva comportato trattative delicate, lunghe e difficili ma necessarie. Prova ne erano le ripetute proroghe di termini e sospensione della causa. Anche il tema previdenziale aveva imposto vari aggiornamenti di documenti. Arbitraria quindi la riduzione a 5 ore delle 26 ore esposte a titolo di “esame dei documenti, contatti con la cliente e l’avvocato di controparte e allestimento delle note interne”, da riconoscere integralmente. Inoltre, in quanto necessarie per la tutela degli interessi della sua assistita, tutte le oltre 34 ore comprovate con la nota d’onorario andavano retribuite senza riguardo al limite forfettario di fr. 4'200.–.
3. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1 Salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar), corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).
3.2 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).
4. La reclamante rimprovera al Pretore di avere ridotto l’onorario da lei esposto, e meglio le complessive 34 ore e 15 minuti a 14 ore, senza prima darle modo di prendere posizione sulle obiezioni mosse alla sua nota d’onorario.
Invano la reclamante si duole per il fatto di non essere stata preventivamente interpellata dal Pretore. Il primo giudice ha in effetti evidenziato la presenza agli atti della sua nota d’onorario che includeva già il dettaglio di tutte le sue prestazioni di cui l’interessata rivendicava - e rivendica ora - il pagamento. E, invero, quest’ultima non spiega perché il primo giudice avrebbe dovuto nuovamente sentirla. Il Pretore ha inoltre precisato che l’onorario ivi conteggiato “supera l’importo di CHF 4'200.– e che l’avvocato non ha comunicato alla Pretura di aver superato predetto importo rispettivamente non ha chiesto l’autorizzazione a superarlo”, sicché a fronte dell’“onorario qui riconosciuto all’avv. PA 1 e il fatto che l’avv. RE 1 non ha allestito alcun allegato di risposta, ma si è occupata di allestire la convenzione, nel caso in esame si giustifica riconoscerle 14 ore per un onorario di CHF 2'520.– oltre spese e IVA”. Ciò posto, quand’anche non condivisa dall’interessata, la decisione sulla remunerazione neppure sarebbe censurabile in quanto priva di una motivazione. La critica risulta quindi infondata.
5. La reclamante chiede l’integrale riconoscimento delle ore di cui al dettaglio annesso alla nota professionale 7 luglio 2021 senza riguardo al limite di fr. 4'200.–, poiché “il suo operato si è effettivamente limitato a quanto necessario per la tutela dei legittimi interessi della propria cliente”. La decisione pretorile evidenzia tuttavia come la reclamante non abbia segnalato l’avvenuto superamento di quella cifra così da essere autorizzata a farlo. E, dal canto suo, la reclamante non pretende di avere ossequiato a tale obbligo verso il Pretore, men che meno di avere tentato di giustificare la necessità a che venisse fissato un nuovo importo e di essere poi stata autorizzata a derogarvi entro questi termini (sopra, consid. 3.1). Pertanto, nella misura in cui pretende le sia retribuito un monte ore che va oltre il dispendio di tempo massimo di circa 23 ore lavorative, il reclamo si conferma infondato.
6. La reclamante censura le appena 14 ore di lavoro fissate dal primo giudice, di cui verosimilmente 3 ore per le udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura, 5 ore per l’esame dei documenti e i contatti con il cliente e l’avvocato di controparte e 3 ore per l’allestimento della convenzione, quando invece per la controparte di ore ne erano state ammesse 23. Arbitrarie in particolare le 5 ore ritenute a titolo di esame dei documenti e contatti con il cliente e l’avvocato di controparte, che chiede di aumentare a 26 ore.
6.1 Il Pretore ha commisurato il dispendio di tempo della reclamante rapportandolo a quello del gratuito patrocinatore di controparte fissato in complessive 23 ore lavoro di cui 12 per l’allestimento degli allegati, 3 per le udienze, 3 per la corrispondenza con e dalla Pretura e 5 per l’esame dei documenti e i contatti con il cliente e l’avvocato di controparte. Sicché, di riflesso, ha in effetti conteggiato le 14 ore a lei riconosciute in 3 ore per l’allestimento della convenzione, posto che l’interessata non aveva allestito un allegato di risposta, 3 ore per le udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura e 5 ore per l’esame dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di controparte.
6.2 La reclamante non formula puntuali contestazioni in merito al dispendio di tempo di 3 ore per l’allestimento della convenzione, 3 ore per le udienze e 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura. Motivo per cui, al riguardo, la questione non merita una disamina più approfondita. Posto il monte ore forfettario massimo previsto dall’art. 5 Rtar - che per i ricordati motivi (sopra, consid. 5) non può qui essere superato - si tratta ora di stabilire se la decurtazione di complessive 9 ore e 20 minuti operata dal Pretore regga a fronte delle critiche della reclamante.
7. A detta della reclamante, pur in un contesto di ampio potere di apprezzamento, il Pretore deve comunque valutare caso per caso. Nello specifico l’interessata reputa arbitraria la riduzione a 5 ore per l’esame dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di controparte in quanto le sue prestazioni erano tutte essenziali e giustificate anche dalle numerose trattative extragiudiziali finalizzate ad una transazione, conclusasi con la convenzione completa poi omologata dal primo giudice.
7.1 Già si è detto che, per apprezzamento (sopra, consid. 2.1), il Pretore ha giustificato il dispendio di tempo per l’avv. PA 1 in 23 ore di lavoro, dipartendosi in sostanza dal limite di onorario massimo ammissibile (sopra, consid. 3.1) e riconoscendone di contro 14 alla reclamante. La particolarità nella fattispecie in esame è data dal fatto che così facendo il Pretore ha equiparato il rispettivo dispendio orario, distinguendolo unicamente in punto al tempo stimato per l’allestimento degli allegati (sopra, consid. 6.1), questo senza invero disporre di due conteggi dettagliati paragonabili fra di loro. Premesso che il dispendio di tempo - peraltro oggetto di stima e non basato su un dettaglio delle prestazioni eseguite - riconosciuto all’avv. PA 1 non può essere l’unico criterio né il criterio determinante per definire l’onorario dell’avv. RE 1, il procedere del primo giudice ha avuto di fatto quale conseguenza uno stralcio netto e a priori di quelle prestazioni che - a suo giudizio - non si sono concretizzate in un allegato scritto, a svantaggio della reclamante e di un’attività legale che aveva comunque supportato con la sua nota professionale dettagliata 7 luglio 2021.
7.2 Il gratuito patrocinio copre le prestazioni svolte con effetto dalla presentazione della relativa istanza (art. 119 cpv. 4 CPC), intervenuta in concreto l’11 dicembre 2018 (sopra, consid. A) insieme alla trasmissione di documenti così espressamente richiesti dal Pretore con ordinanza 8 novembre 2018. Ora, tra il 13 novembre 2018, data di ricezione della menzionata petizione, e il 5 febbraio 2019, data di ricezione del citato allegato di motivazione dei punti litigiosi con relativa ordinanza 4 febbraio 2019 che le assegnava il termine per la risposta, la reclamante espone un dispendio di tempo totale di 680 minuti. Dedotte le 2 ore di durata dell’udienza di conciliazione (19 dicembre 2018), il dispendio complessivo si attesta in 560 minuti, ovvero 9 ore e 20 minuti.
Vero è che parte di queste prestazioni sono discutibili. Ma difficilmente si può sindacare sulla necessità per la legale di un lasso di tempo adeguato per comunque chinarsi sulle richieste avanzate dalla controparte, esaminarle, raccogliere i relativi documenti e - ancora - prendere contatto con la propria cliente. Non foss’altro in vista dell’udienza di conciliazione. Del resto nel corrispondente periodo il Pretore ha pur sempre riconosciuto al legale di controparte - che come detto non ha prodotto alcuna nota professionale - un totale di 12 ore di lavoro per l’allestimento della petizione 6 novembre 2018 (act. I) e per l’allestimento della relativa motivazione sui punti litigiosi presentata il 1° febbraio 2019 (act. IV). E, quand’anche non vi sia traccia fisica di un allegato di risposta, questo non vuol dire che fino a quel momento l’interessata non abbia dovuto lavorare in quest’ottica. In tal senso, pertanto, l’apprezzamento del Pretore può considerarsi costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e frutto di una contestuale errata applicazione del diritto.
7.3 Premesso ciò, sotto questo profilo si giustifica di riconoscere un complessivo di 6 ore posto il 13 novembre 2018 l’esame della petizione, della documentazione e il contatto telefonico con la cliente (120 minuti), il 19 novembre 2018 le 5 e-mail con esame relativi documenti dalla cliente (60 minuti), il 3 dicembre 2018 il colloquio con la cliente (20 minuti), il 4 dicembre 2018 l’aggiornamento ed esame documenti con e-mail per attestazione LPP (40 minuti), l’11 dicembre 2018 la verifica con aggiornamento dei documenti trasmessi alla Pretura (60 minuti), il 19 dicembre 2018 il colloquio con la cliente prima dell’udienza (15 minuti), il 7 gennaio 2019 l’esame rapporto di ascolto del figlio (10 minuti) e il 5 febbraio 2019 l’esame della motivazione della petizione (30 minuti). Il tempo così riconosciuto va ad integrare le 5 ore di esame di documenti, contatti con la cliente e l’avvocato di controparte finalizzate alle trattative bonali intercorse fra le parti e che sono sfociate nella convenzione finale per il cui allestimento la reclamante si è vista appunto riconoscere 3 ore di lavoro.
In definitiva, il dispendio totale di ore della reclamante passa da 14 a complessive 20, di cui 3 ore per l’allestimento di quella convenzione, 3 ore per le udienze, 3 ore per la corrispondenza con e dalla Pretura e 11 ore per l’esame dei documenti e i contatti con la cliente e l’avvocato di controparte. Alla tariffa oraria di fr. 180.–, l’onorario dovutole si attesta in fr. 3'600.– oltre fr. 360.– di importo forfettario per le spese (10% dell’onorario riconosciuto: art. 6 cpv. 1 Rtar) e fr. 305.– di IVA (7.7% su fr. 3'960.–). Entro questi limiti il reclamo merita quindi accoglimento.
8. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG. In parziale accoglimento del gravame, la retribuzione della reclamante per l’attività svolta quale patrocinatrice d’ufficio passa da fr. 2'985.45 a complessivi fr. 4'265.– (sopra, consid. 7.3) e che, a fronte di due censure completamente destituite di fondamento (sopra, consid. 4 e 5), chiedeva di aumentare a fr. 7'303.70. Tutto sommato esce vincente in ragione di 1/4 soccombendo per i 3/4. In applicazione della parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), la quota parte delle spese processuali a carico della reclamante va così quantificata in fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato. Il suo grado di soccombenza non giustifica un’indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 2021 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 7 della decisione 21 luglio 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. DM.2018.282) è così riformato:
“7. A favore del gratuito patrocinatore, avv. RE 1, è riconosciuto:
- onorario fr. 3'600.–
- spese fr. 360.–
- IVA 7.7% su fr. 3'960.– fr. 305.–
Totale fr. 4'265.–”
2. Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico dell’avv. RE 1 in ragione di fr. 300.–, mentre i restanti fr. 100.– sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione
- alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 4'318.25, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).