Incarto n.
13.2021.94

Lugano

19 gennaio 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

Lardelli e Olgiati

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2015.353 (divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con azione 9 dicembre 2015 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 16 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 30 giugno 2021 con cui il Pretore ha statuito sulle prove;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 (26.04.1947) e CO 1 (02.10.1948), entrambi cittadini germanici, si sono uniti in matrimonio a __________ il 19 novembre 1998. Dalla loro unione non sono nati figli.

 

 

                                  B.   Con petizione 9 dicembre 2015 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, lo scioglimento per divorzio del vincolo matrimoniale e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

 

                                         Con memoriale 23 novembre 2018 RE 1 ha motivato le proprie richieste in punto alle conseguenze accessorie al divorzio.

 

                                         Con risposta 28 febbraio 2019 CO 1 ha aderito alla richiesta di divorzio, sostanziando le proprie contestazioni e rivendicazioni in punto alla regolamentazione sulle conseguenze accessorie.

 

                                         I rispettivi antitetici punti di vista hanno trovato sostanziale conferma per RE 1 nei memoriali di replica 17 giugno 2019 e triplica 27 settembre 2019, e per CO 1 nella duplica 20 agosto 2019 e quadruplica 31 ottobre 2019.

 

 

                                  C.   Limitata in via pregiudiziale l’istruttoria alla questione della validità del contratto prematrimoniale “Deed of Agreement” sottoscritto dalle parti il 14 novembre 1998, con decisione 29 gennaio 2021 il Pretore ne ha accertato il carattere vincolante eccezione fatta per le clausole n. 3, 16, 17(b), 17(c), 17(g) e 19 risultate non omologabili giusta l’art. 279 CPC.

 

 

                                  D.   All’udienza del 26 aprile 2021 indetta per la continuazione del dibattimento le parti si sono determinate sui restanti mezzi di prova.

 

                                         Così richiesta dal Pretore, il 25 maggio 2021 RE 1 ha comunicato alla Pretura il suo indirizzo privato con contestuale istanza di non divulgarlo alla controparte, istanza avversata dalla controparte con scritto 9 giugno 2021.

 

                                         L’istanza è stata ribadita dall’interessata il 14 giugno 2021 anche con esplicito riferimento al doc. PPP (contratto di locazione) già prodotto agli atti in forma anonimizzata, e che la controparte aveva nel frattempo chiesto di produrre in forma integrale.

 

 

                                  E.   Con decisione 30 giugno 2021 il Pretore ha statuito sulle prove notificate dalle parti. Fra queste ha disposto a carico dell’attrice la produzione del doc. PPP non anonimizzato, limitandone la visione in Pretura al solo patrocinatore del convenuto facendogli obbligo di non comunicare a quest’ultimo qualsiasi informazione che riconducesse all’indirizzo dell’attrice. Analogo limite è stato poi disposto riguardo all’indirizzo indicato il 25 maggio 2021 e acquisito agli atti quale doc. HHHHH.

 

 

                                  F.   Con reclamo 16 agosto 2021, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di riformare il giudizio impugnato respingendo la richiesta di produzione del doc. PPP in forma non anonimizzata o, in via sussidiaria, di acquisirlo agli atti in forma non anonimizzata con limite della sola visione al Pretore. Rispettivamente chiede che la visione del doc. HHHHH sia limitata al solo Pretore.

 

                                         L’effetto sospensivo è stato concesso con decisione 2 novembre 2021.

 

                                         Con risposta 15 novembre 2021 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo e, in via subordinata, che il doc. PPP fosse perlomeno prodotto indicando l’identità del locatore.

 

                                         Con replica 3 dicembre 2021, rispettivamente con duplica 24 dicembre 2021 le parti hanno ribadito le rispettive domande.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle richieste di prova delle parti fra cui i doc. PPP e HHHHH, documenti questi oggetto delle istanze di non divulgazione di informazioni al convenuto e misure protettive giusta l’art. 156 CPC, è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 segg. e 156 CPC). Per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche per la risposta al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC).

 

                                         Notificata il 30 giugno 2021, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il giorno 8 luglio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; doc. C al reclamo). Tenuto conto della sospensione dei termini valida tra il 15 luglio e il 15 agosto 2021 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il reclamo rimesso alla posta il 16 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. Il reclamo, notificato il 2 novembre 2021, è giunto poi alla controparte l’indomani. Pertanto, spedite il 15 novembre 2021, anche le relative osservazioni risultano ammissibili.

 

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

 

                                2.1   Il Pretore, richiamato l’art. 156 CPC, ha dato atto dei contrastanti interessi delle parti. Ha così ingiunto alla reclamante di produrre il doc. PPP in forma non anonimizzata, rispettivamente ha acquisito agli atti quale doc. HHHHH l’indirizzo che la stessa aveva nel frattempo indicato, imponendo nondimeno al solo patrocinatore del convenuto di poterne prendere visione in Pretura con l’obbligo di non comunicare al cliente né l’indirizzo stesso e men che meno qualsiasi informazione che potesse consentire di risalire al medesimo.

 

                                2.2   Dal canto suo la reclamante reputa questa soluzione inadeguata. Al patrocinatore del convenuto non era stato fatto sottoscrivere un obbligo di confidenzialità e nemmeno erano state comminate delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo. Essa sostiene che il suo interesse a non divulgare l’indirizzo e l’identità del locatore prevale su quello del convenuto a conoscere tali informazioni.

 

 

                                   3.   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

 

                                3.1   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

 

                                3.2   Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).

 

                                3.3   In quest'ottica, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile deve considerarsi dato a fronte di documenti che rischiano di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, allorquando in applicazione dell’art. 156 CPC la parte coinvolta si vede negare i provvedimenti chiesti a loro salvaguardia. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni in essi contenute: in altre parole, non è possibile ritornare indietro ed eliminare la conoscenza acquisita e che consegue dall’accesso a materiale prodotto in esecuzione ad un ordine di edizione (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2 con riferimento all'edizione di documenti bancari).

 

                                3.4   In concreto la reclamante rivendica la totale confidenzialità nei confronti del convenuto del suo indirizzo privato e informazioni connesse, temendo in modo serio che questi la contatti poi direttamente come già accaduto in passato e le conseguenti implicazioni fisiche e psichiche che questo avrebbe significato per la sua persona, rischio a suo modo di vedere non del tutto scongiurato avendo il Pretore comunque disposto che ne prendesse visione il patrocinatore del convenuto. Ciò detto, riconosciuto implicitamente dallo stesso Pretore un interesse degno di protezione a tutelare l’informazione in oggetto, e non potendosi - per i menzionati motivi (sopra, consid. 3.3) - cancellare a posteriori la conoscenza così acquisita, è da considerare adempiuto il presupposto di esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC in capo alla reclamante. Da questo punto di vista, va quindi ritenuta l’ammissibilità del suo gravame.

 

 

                                   4.   La reclamante rimprovera al Pretore un’errata applicazione dell’art. 156 CPC e non corretta ponderazione degli interessi in gioco.

 

                                4.1   In applicazione dell’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela. Il tipo di provvedimento dipende dalle circostanze concrete, dalla tipologia degli interessi degni di protezione e del rischio di pregiudizio, ritenuto che il giudice non è limitato in questa sua scelta disponendo in tal senso di un ampio margine (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 28 ad art. 156; Guyan, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 5 seg. ad art. 156; Leu, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 18 ad art. 156; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2016, 3a ed., n. 15 ad art. 156; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, 2015, n. 3.106 e 3.107 a pag. 76; Brönnimann, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 14 e 15 ad art. 156). La facoltà di limitare l’accesso a certi documenti o atti processuali al solo patrocinatore di una parte ad esclusione della parte medesima, rientra appunto fra questi provvedimenti (loc. cit.).

 

                                4.2   La reclamante rileva di avere giustificato e comprovato la necessità di mantenere confidenziale e quindi di tutelare il suo indirizzo privato e ogni informazione ad esso riconducibile. In particolare, come già verificatosi in passato, laddove il convenuto fosse riuscito a contattarla direttamente erano da considerare le serie ripercussioni che avrebbe comportato per la sua salute, ripercussioni riconducibili a comprovate violenze psicologiche subite per molti anni e che ad oggi sono causa della sua fragilità psichica e dei disagi fisici in cui si manifestava, tra cui improvvisi attacchi di panico, stati di inquietudine interiore, stati d’animo depressivi, diffusi sensi di colpa, massicci disturbi del sonno, ecc.. Di fatto nemmeno vi sarebbe necessità per la controparte di accedere al suo indirizzo privato, rispettivamente al nominativo del suo locatore - che consentirebbe facilmente di risalire al suo indirizzo appunto - visto che l’identità della reclamante non è dubbia e che un eventuale contributo di mantenimento a suo favore - e quindi la rilevanza di determinare il suo fabbisogno mensile - non è oramai più tema del divorzio.

                                         Va anzitutto rilevato che il Pretore ha ritenuto giustificati i motivi addotti dalla reclamante, tant’è che ha escluso il convenuto dall’accesso alle informazioni in questione.

 

                                4.3   Il primo giudice ha tuttavia riconosciuto il diritto all’informazione del di lui legale, ma con il divieto di comunicare alcunché al proprio patrocinato. La reclamante afferma che, concedendo al patrocinatore del convenuto la possibilità di prendere visione dei documenti non anonimizzati con obbligo di non comunicare tali dati al convenuto, pone il legale in una situazione di conflitto d’interessi. Proprio per questo l’adozione di un siffatto provvedimento è di carattere eccezionale ed esige da parte del legale la sottoscrizione di un obbligo di confidenzialità. Ma il Pretore non ha né imposto la firma di una dichiarazione in tal senso né comminato delle sanzioni in caso di violazione di tale obbligo.

 

                             4.3.1   La reclamante censura la mancata sottoscrizione di un obbligo di confidenzialità da parte del patrocinatore di CO 1 Il Pretore ha ordinato che, una volta prodotto il documento doc. PPP in forma non anonimizzata, “lo stesso verrà acquisito agli atti ma non notificato alla controparte” e che “il patrocinatore del convenuto potrà visionare il documento presso questa Pretura con l’obbligo di non comunicare al proprio patrocinato l’indirizzo dell’attrice o ogni altra informazione che potrebbe permettergli di risalire all’indirizzo dell’attrice”. Inoltre che l’indirizzo rubricato quale doc. HHHHH “può essere visionato dal patrocinatore del convenuto presso questa Pretura, con obbligo di non divulgare l’indirizzo al proprio patrocinato” (decisione impugnata, pag. 5 dispositivo n. 3 e §). Il Pretore ha poi avuto cura di puntualmente specificare nel dispositivo della decisione gli ordini così impartiti ed imposti all’avvocato del convenuto (decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 1 e § e pag. 5 dispositivo n. 3 e §). Premesso ciò, non vi sono motivi evidenti per ritenere che la sottoscrizione da parte del legale di una dichiarazione di confidenzialità le offrirebbe una maggiore garanzia. Che questa sia senz’altro una via percorribile è pacifico (Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 156; Schweizer, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 14 ad art. 156). Ma, a ben vedere, con riferimento al caso che qui ci occupa ancora andrebbe chiarito se a fronte degli ordini così impartiti dal Pretore, la dichiarazione di confidenzialità non sia da considerare implicita dal momento che il patrocinatore prende atto delle informazioni che gli vengono date a queste precise condizioni. Giova in effetti rilevare che, di per sé, l’obbligo di discrezione come imposto al legale è già parte integrante della misura di protezione giusta l’art. 156 CPC e la dichiarazione di confidenzialità costituirebbe un mero atto formale che, dandosene il caso, il primo giudice potrebbe di fatto concretizzare quando il patrocinatore del convenuto dovesse chiedere di prendere visione dei citati documenti. Eventualità questa che, dandosi il caso, rientrerebbe comunque nella competenza del Pretore. Pertanto, da questo punto di vista, la necessità di una specifica in tal senso nel dispositivo della decisione impugnata è comunque discutibile. La questione non ha tuttavia una portata pratica nel caso che qui ci occupa, visto che la reclamante nemmeno postula una riforma della decisione impugnata in tal senso.

 

                                         Da questo punto di vista, richiamato l’ampio margine di apprezzamento di cui gode il Pretore in punto ai provvedimenti da adottare in applicazione dell’art. 156 CPC (sopra, consid. 4.1), l’interessata non conforta né un’errata applicazione del diritto né un accertamento manifestamente errato dei fatti. Ne consegue la reiezione del reclamo.

 

                                         Se ne deve così concludere che, al riguardo, non sussistono elementi tali per ritenere la decisione pretorile costitutiva di un’errata applicazione dell’art. 156 CPC o di un manifestamente errato accertamento dei fatti.

 

                             4.3.2   Invero la reclamante accenna anche alla mancata comminatoria di una sanzione rispetto agli ordini impartiti al patrocinatore del convenuto. Posto che su questo punto non traspare in effetti alcunché dalla decisione impugnata, la reclamante nulla spiega circa la necessità di una siffatta misura. Poiché, inoltre, neppure sotto questo profilo la reclamante rivendica riforme di giudizio, non occorre dilungarsi oltre su un tema che può quindi restare aperto. Da cui, la reiezione del reclamo.

 

 

                                   5.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 ha formulato delle osservazioni al reclamo (9 pagine) proponendo tuttavia argomenti più finalizzati a censurare la pertinenza dei dispositivi pretorili impugnati - e sotto questo profilo inutili - che non ad evidenziare l’infondatezza delle contestazioni sollevate dalla reclamante. Tutto ciò considerato, in applicazione degli art. 10 segg. Rtar, la reclamante rifonderà alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 500.– senz’altro adeguata all’impegno utile così richiestole.

 

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 16 agosto 2021 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.