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Incarto n. 13.2021.97 |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2021.22 (procedura di diritto matrimoniale - azione di revisione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con domanda 17 maggio 2021 da
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RE 1
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contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 16 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 14 maggio 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. n. DM.2019.11) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 27 settembre 2008 tra RE 1 e CO 1, omologato la convenzione con accordo completo sulle conseguenze accessorie al divorzio da loro sottoscritta il 22 febbraio 2019, e disposto il riversamento alla moglie di fr. 17'088.–, pari alla metà dell’avere di previdenza professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio.
Il tentativo di ripristino della convivenza tra le parti messo in atto il 1° settembre 2019 è fallito il 28 marzo 2021 con un ordine di allontanamento disposto dalla polizia, poi confermato dalla Pretura (inc. n. CA.2021.24).
B. Con domanda 17 maggio 2021 RE 1 ha chiesto la revisione della decisione 14 maggio 2019, nel senso di annullare l’omologazione della pattuizione 22 febbraio 2019 in punto alla liquidazione del regime matrimoniale e demandare al riguardo la decisione al Pretore previa assegnazione di un termine per le conclusioni.
Con istanza 6 luglio 2021 l’attrice ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza dell’avv. PA 1, e la sospensione del termine suppletorio assegnatole il 5 luglio 2021 per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali.
Il termine è stato sospeso il 7 luglio 2021.
Con osservazioni 7 luglio 2021 il convenuto ha chiesto di respingere la domanda di revisione.
C. Con decisione 4 agosto 2021 il Pretore ha negato il gratuito patrocinio dell’attrice (dispositivo n. 1) e ha riattivato il termine suppletorio per versare l’anticipo delle spese processuali (dispositivo n. 1.1).
D. Con reclamo 16 agosto 2021, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio come postulato e annullare l’anticipo delle spese processuali. In via subordinata chiede il rinvio al Pretore per nuova decisione. L’interessata postula il beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di reclamo.
Il 23 agosto 2021 il presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo richiesto limitatamente al dispositivo n. 1.1 della decisione 4 agosto 2021.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 5 agosto 2021. Spedito il 16 agosto 2021, il gravame risulta tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.2 Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Per il Pretore la causa difettava del presupposto di probabilità di esito favorevole in quanto, a un esame sommario, la tempestività della domanda di revisione - ovvero il rispetto del termine relativo di 90 giorni - risultava più che dubbia.
2.2 Dal canto suo la reclamante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per avere il Pretore tratto la sua conclusione seguendo le argomentazioni di merito evocate dalla controparte nel contesto delle sue osservazioni e avere così anticipato il giudizio di merito.
3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).
3.2 Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).
Il pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).
4. La reclamante rimprovera il Pretore per avere negato il gratuito patrocinio aderendo alla tesi di intempestività della domanda di revisione eccepita dal convenuto con le osservazioni 7 luglio 2021. A suo modo di vedere, in tal modo aveva tuttavia tenuto conto di circostanze che erano state addotte dopo l’istanza di gratuito patrocinio e, questo, senza prima attendere la scadenza del termine impartitole per a sua volta formulare le proprie osservazioni. Sicché, il primo giudice, aveva leso il suo diritto di essere sentita e anticipato in modo inaccettabile il giudizio finale.
4.1 Il Pretore ha precisato che l’attrice chiedeva la revisione della sentenza di divorzio in quanto vittima di inganno da parte del convenuto e dell’allora patrocinatore comune avv. __________, in punto a quelli che avrebbero dovuto essere i suoi legittimi diritti nello scioglimento della liquidazione del regime matrimoniale, diritti di cui era stata tenuta all’oscuro all’atto di convincerla a sottoscrivere la convenzione sulle conseguenze accessorie. A detta dell’interessata tale intento le era divenuto chiaro ad aprile 2021, allorquando quel medesimo legale aveva cominciato a tutelare i soli interessi del convenuto in spregio alle norme deontologiche in tema di patrocinio legale.
In base agli atti di causa, il Pretore ha tuttavia rilevato che l’avv. __________ si era manifestato a tutela del solo convenuto già con scritto del maggio 2020 (doc. 9), in risposta al quale la legale della reclamante si era riservata di adire le competenti autorità civili e penali evocando il carattere illecito delle circostanze che avevano portato allo scioglimento del regime matrimoniale intervenuto a maggio 2019 (doc. 10). Con tutta verosimiglianza, l’attrice disponeva quindi già a maggio 2020 degli elementi sufficienti a sostegno della scoperta del motivo di revisione da lei allegato con domanda di revisione poi presentata solo a maggio 2021. Più che dubbio, a un giudizio sommario, l’ossequio del termine di 90 giorni giusta l’art. 329 cpv. 1 CPC, era così da escludere a priori la probabilità di esito favorevole della causa. Da cui, il diniego del gratuito patrocinio.
4.2 Invano la reclamante rimprovera al Pretore di avere deciso sulla sua richiesta di gratuito patrocinio non in base ai soli rapporti esistenti al momento della sua presentazione, bensì allineandosi agli argomenti sollevati dal convenuto senza prima attendere la scadenza del termine assegnatole per le proprie osservazioni.
4.2.1 Certo, la decisione sul gratuito patrocinio deve tener conto della situazione esistente al momento dell’inoltro della relativa istanza, ma - come visto - questo si può anche estendere a fatti sottaciuti dalla richiedente (sopra, consid. 3). In concreto, il Pretore ha fondato la sua conclusione sullo scritto prodotto dal convenuto quale doc. 10 dopo l’istanza di gratuito patrocinio ma datato 29 maggio 2020. A un giudizio sommario ha poi riconosciuto tale scritto quale sufficiente manifestazione della conoscenza del motivo posto a conforto della domanda di revisione introdotta il 17 maggio 2021, ben oltre il termine di 90 giorni. E, a ben vedere, pur censurando la mancata attesa della sua replica alle osservazioni del convenuto, l’interessata non pretende che in sé quanto ritenuto a livello fattuale dal Pretore in punto ai doc. 9 e 10 non regge. Ciò premesso, si rileva segnatamente che il documento agli atti quale doc. 10, redatto e sottoscritto dalla legale della reclamante, evoca in modo esplicito il mandato assunto a tutela degli interessi di quest’ultima nei confronti del convenuto, per conto del quale si era a quel momento fatto avanti il patrocinatore comune nella procedura di divorzio. Come rilevato dal primo giudice, quello stesso documento evidenzia pure la convinzione di una pretesa connotazione illecita in punto alle circostanze all’origine dell’accordo relativo allo scioglimento del regime matrimoniale dei beni. La domanda di revisione 17 maggio 2021 è stata fatta in completa astrazione da ciò, l’interessata essendosi di contro semplicemente limitata a situare la conoscenza della scoperta di quel motivo a fine aprile 2021/maggio 2021 (petizione, pag. 2). Se è poi vero che con la successiva istanza 6 luglio 2021 tesa a formalizzare la richiesta di gratuito patrocinio la reclamante ha disquisito sul suo stato d’indigenza, neppure lontanamente l’interessata ha ritenuto di dover in quel contesto affrontare e tematizzare il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa.
4.2.2 Inoltre, a differenza di quanto lascia intendere la reclamante, poco importa che le circostanze così considerate siano pervenute al Pretore per il tramite del convenuto. Tale facoltà rientra nel potere di apprezzamento di cui dispone il giudice (sopra, consid. 3). Trattandosi poi di uno scritto che emana dalla reclamante medesima, e quindi di un fatto che - seppur non menzionato - le era ovviamente e pacificamente noto, diventa a priori finanche insostenibile e inconsistente la pretesa violazione del diritto di essere sentito che la reclamante imputa al Pretore.
4.2.3 Tutto ciò considerato, le critiche sollevate dalla reclamante non consentono di ravvisare nel giudizio pretorile né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.
5. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece la questione delle ripetibili.
6. La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di argomenti del tutto inconsistenti, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 agosto 2021 di RE 1 è respinto.
2. La domanda 16 agosto 2021 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 16 agosto 2021 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).