sedente per statuire nella causa inc. n. OR 2015.9 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2015 da
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RE 1
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contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 16 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore aggiunto le ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 marzo 2015 RE 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 946'351.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, postulando altresì di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con risposta 11 novembre 2015 la parte convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
B. Con decisione 24 novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. __________ quale patrocinatore.
Con scritto 8 luglio 2021 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare RE 1.
Con scritto 28 luglio 2021 l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio di RE 1 e ha postulato che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito patrocinio con il nuovo patrocinatore.
C. Con decisione 4 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione d’ammissione al gratuito patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. __________ quale patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di RE 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).
D. Con reclamo 16 agosto 2021 RE 1 è insorta contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento limitatamente al punto 1 del dispositivo.
La controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.
E. L’incarto OR.2015.9 ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024 essendo prima indisponibile perché presso il perito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 9 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 16 agosto 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima dell’all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag. 6675), oppure in caso di malafede o dolo della parte richiedente (Bühler, op. cit., n. 26 segg. ad art. 120), la revoca può però avere effetto retroattivo.
3.2 In virtù del compito pubblico che svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118).
3.3 Non esiste un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO. Il patrocinatore d’ufficio in carica può farsi sostituire da un altro avvocato solo se vi sono motivi oggettivi sufficienti e previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118). L’esigenza di sottoporre al giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.
3.4 Non vi è un diritto alla libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 12 ad art. 119; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer, in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530 segg.; Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 118).
4. Il primo giudice ha rilevato che la revoca unilaterale del patrocinatore d’ufficio non è possibile e che la reclamante non aveva richiesto il suo preventivo consenso per la sua sostituzione, ritenendo così inevitabile la revoca del beneficio del gratuito patrocinio concesso con decisione 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. __________ quale patrocinatore.
La reclamante contesta che nel caso concreto siano date le condizioni per la revoca del gratuito patrocinio. Pure ammettendo che era necessario ottenere il preventivo consenso prima di procedere al cambio del patrocinatore, ritiene che la mancanza del medesimo non sia motivo per revocare retroattivamente il beneficio del gratuito patrocinio, revoca che difetterebbe altresì di una base legale.
4.1 Già si è detto, ed è pacificamente ammesso, che la sostituzione dell’avvocato che interviene in regime di gratuito patrocinio dev’essere preventivamente autorizzata dal giudice e supportata da motivi oggettivi, ciò che nel caso concreto non è stato fatto, la revoca del mandato all’avv. __________ essendo stata comunicata solo a posteriori al Pretore aggiunto.
Il primo giudice, preso atto del cambiamento di patrocinatore e rilevato che ciò era avvenuto senza il suo consenso, ha quindi revocato il beneficio del gratuito patrocinio con effetto retroattivo. Egli non ha tuttavia esaminato se vi fossero validi motivi per la sostituzione, che neppure risultano dalla decisione impugnata. Non ha quindi neppure proceduto alla ponderazione degli interessi in gioco e neppure si è chinato sul principio della buona fede. La reclamante è invero rimasta negligentemente silente sui motivi che l’hanno indotta a rivolgersi a un altro legale e in proposito nulla risulta nell’incarto. Neppure è poi dato di sapere se il nuovo patrocinatore abbia correttamente informato RE 1 in merito alla necessità di chiedere preventivamente l’autorizzazione per intraprendere questo passo. Anche la posizione dell’avv. __________, con cui lo Stato aveva instaurato un rapporto giuridico (sopra, consid. 3.2), non è stata esaminata ma, comunque, dagli atti non risultano a suo carico mancanze che possano in qualche modo giustificare la revoca del mandato con effetto retroattivo, neppure essendo dato a sapere se egli sia stato preventivamente reso edotto della revoca del mandato oppure messo davanti al fatto compiuto.
4.2 Per quanto precede, non risultando dagli atti validi motivi per la revoca retroattiva del mandato, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata, anche se per motivi non addotti dalla reclamante. Le spese seguono la soccombenza.
5. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio - e la revoca del gratuito patrocinio - oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta o revoca il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Il congruo compenso va stabilito in fr. 200.- (incluse spese e IVA) senz’altro adeguato tenuto conto del contenuto del gravame. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata in sede di reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 agosto 2021 di RE 1 è accolto.
Il dispositivo n. 1 della decisione 4 agosto 2021 è annullato.
2. Le spese processuali del reclamo sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale rifonderà a RE 1 fr. 200.– di ripetibili.
3. La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 per la procedura di reclamo è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
- Pretura del Distretto di Bellinzona;
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Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 946'351.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.