Incarto n.
13.2022.10

Lugano

25 luglio 2022   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.310 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 marzo 2021 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 20 gennaio 2022 di RE 1 contro la decisione 23 dicembre 2021 con cui, fra l’altro, il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 (1981), e CO 1 (1981) si sono uniti in matrimonio il 15 novembre 2013 a __________. Dalla loro unione sono nate __________ (__________ 2014) e __________ (__________ 2016).

 

 

                                  B.   Con istanza 29 marzo 2021 RE 1 ha chiesto innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna l’adozione - già in via cautelare - di misure a protezione dell’unione coniugale, una provisio ad litem di fr. 2'000.– e in via subordinata il beneficio del gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza legale nella persona dell’avv. PA 1. Con osservazioni 20 aprile 2021 CO 1 ha formulato le proprie richieste, opponendosi alla provisio ad litem.

 

                                         In esito all’udienza di discussione del 31 maggio 2021 e chiusa l’istruttoria, le rispettive conclusioni sono state presentate dal marito il 25 ottobre 2021 e dalla moglie il 26 ottobre 2021.

 

 

                                  C.   Con decisione 23 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha statuito sulla vita separata delle parti, accertata come tale dall’8 gennaio 2021 (dispositivo n. 1 e 2), come pure sulle relazioni personali e il mantenimento delle due figlie (dispositivo n. 3 e 4). Ha quindi respinto l’istanza di provisio ad litem della moglie (dispositivo n. 5), a cui ha finanche negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 6), e per finire ha fissato le spese processuali (dispositivo n. 7).

 

 

                                  D.   Con reclamo 20 gennaio 2022 RE 1 chiede ora di riformare il dispositivo n. 6 nel senso di concederle il beneficio del gratuito patrocinio nella forma più estesa e massima.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione impugnata, notificata venerdì 31 dicembre 2021 e posto il tentativo di recapito infruttuoso di lunedì 3 gennaio 2022, è pervenuta alla reclamante il 10 gennaio 2022. Spedito il 20 gennaio 2022, il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                         In particolare la reclamante si duole delle modalità di calcolo del fabbisogno allargato suo e delle due figlie, e del margine di disponibilità di fr. 415.– accertato dal Pretore aggiunto, importo che rapportato sui 24 mesi era al di sotto della riserva di soccorso di fr. 15'000.– ammessa in caso di persona singola. Pertanto in assenza di sostanza, con due figlie a carico e i miseri contributi alimentari del padre, il beneficio del gratuito patrocinio le doveva essere concesso.

 

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                         È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

 

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha stimato il fabbisogno della reclamante in fr. 2'895.– mensili (per rapporto a minimo esistenziale LEF fr. 1'350.–, alloggio fr. 850.– [dedotta la quota parte delle due figlie a lei affidate], assicurazione LAMal fr. 416.25 [dedotto il sussidio cantonale], LCA fr. 50.–, assicurazione RC e ED fr. 45.–, spese fisse e variabili auto fr. 190.–) a fronte di un reddito mensile di fr. 4'740.– (inclusa 13.esima mensilità e dedotti gli assegni per le figlie), da cui un’eccedenza di fr. 1'845.–. Ha quindi fissato il fabbisogno della figlia __________ in fr. 1'190.– arrotondati (minimo esistenziale LEF fr. 400.–, alloggio fr. 425.–, assicurazione LAMal fr. 19.95 [dedotto il sussidio cantonale], colonia estiva fr. 16.–, mensa scolastica fr. 25.–, babysitting fr. 125.–, LCA fr. 40.–, quota parte eccedenza fr. 140.–) che, tenuto conto dell’assegno per figli di fr. 200.– e del contributo di mantenimento di fr. 265.– posto a carico del marito, restava scoperto per fr. 725.–. Mentre quello di __________, in fr. 1'165.– arrotondati (minimo esistenziale LEF fr. 400.–, alloggio fr. 425.–, assicurazione LAMal fr. 19.45 [dedotto il sussidio cantonale], colonia estiva fr. 16.–, babysitting fr. 125.–, LCA fr. 40.–, quota parte eccedenza fr. 140.–), computato il citato assegno di fr. 200.– e il contributo di mantenimento di fr. 260.– a carico del marito restava scoperto per fr. 705.–. La madre, dal canto suo, dopo aver provveduto al fabbisogno delle figlie fino a concorrenza di fr. 1'430.– (fr. 725.– e fr. 705.–) in forza della propria eccedenza di fr. 1'845.–, disponeva ancora di un margine di fr. 415.– sicché non poteva considerarsi indigente. Da cui il diniego del gratuito patrocinio.

 

 

                                   5.   La reclamante contesta le modalità di calcolo del fabbisogno allargato così come considerato dal Pretore aggiunto e, di conseguenza, l’esistenza di una disponibilità mensile di fr. 415.–. Di fatto l’importo era annullato in quanto il primo giudice non aveva computato fra gli oneri mensili del suo fabbisogno allargato le poste di fr. 20.– quale forfait mensile per telefonia e internet, di fr. 55.50 per abbonamento mensile arcobaleno per 2 zone, di fr. 40.– mensili per trasporti pubblici delle due figlie e, soprattutto, di almeno fr. 300.– mensili per le imposte stimate sui tre livelli (reclamo, pag. 2 seg. n. 3). Ora, la critica in punto alla determinazione del fabbisogno allargato propone argomenti attinenti il merito della questione che, come tali, sfuggirebbero al potere di cognizione di questa Camera. Nondimeno pare invero dubbio che quale soggetto fiscale sprovvisto di sostanza (reclamo, pag. 3 n. 5) e con due figlie a carico, a fronte di entrate totali annue di fr. 67'980.– (fr. 4'740.– + fr. 400.– + fr. 264.– + fr. 260.–, per 12 mesi) e tenuto conto delle deduzioni ammissibili (forfettarie e/o effettive, professionali e non e/o sociali), rispettivamente delle aliquote determinati per coniugati/famiglie monoparentali in tema di imposta cantonale base e federale diretta (cfr. istruzioni per la dichiarazione d’imposta 2021, pag. 50, 51 e 53, doc. H e richiamo incarto dall’Ufficio di tassazioni), nel caso concreto ci si debba dipartire da un onere fiscale complessivo (cantonale, comunale e federale) di almeno fr. 300.– mensili. La reclamante sembra d’altra parte neppure considerare che oltre a minimo vitale, alloggio, assicurazioni malattia e private, nel fabbisogno delle due figlie il Pretore aggiunto ha incluso anche una loro quota di partecipazione all’eccedenza familiare in ragione di fr. 140.– mensili ciascuna, importo che può senz’altro finanziare tanto i costi di attività sportive e ricreative di due bimbe di 8 e 6 anni (decisione impugnata, pag. 7 nel mezzo) quanto eventuali loro costi di trasporto. Sicché, tutto sommato, non si può a ben vedere dire che attenendosi ad una disponibilità di fr. 415.–, il primo giudice abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti.

 

 

                                   6.   Tuttavia. La reclamante rileva anche che in caso di budget ridotti va ammessa una modica riserva per spese inattese, che la prassi del Tribunale federale ha già stabilito che un importo di fr. 118.35 mensili è insufficiente per far fronte sull’arco di due anni alle spese di una procedura giudiziaria, e che di regola in regime di gratuito patrocinio ad una persona singola è riconosciuta una riserva di soccorso di almeno fr. 15'000.– (reclamo, pag. 4 n. 6). Obietta che, posti i miseri contributi di mantenimento versati dal padre, l’eccedenza di fr. 415.– mensili corrisponde ad un capitale di fr. 9'960.– sull’arco di 24 mesi, ciò che non può legittimare un diniego di gratuito patrocinio ad una madre che deve provvedere anche a due figlie.

 

                                6.1   La reclamante ha già evidenziato di non disporre di sostanza (sopra, consid. 5). Invero, in proposito il Pretore aggiunto nulla ha rilevato, ma i relativi attestati bancari prodotti dall’interessata documentano in effetti di un saldo a lei riconducibile di fr. 3'094.15 al 31 dicembre 2019 (doc. H), di fr. 3'789.37 al 31 dicembre 2020 (doc. L e H) e di fr. 1'546.81 al 31 maggio 2021, riduzione questa coerente anche con l’inizio della vita separata accertata all’8 gennaio 2021 (sopra, consid. C). Come visto poi, dal quadro economico e familiare così come accertato dal Pretore aggiunto, il margine di mantenimento di __________ (8 anni) e di __________ (6 anni) esigibile dal padre è stato fissato in soli fr. 265.– rispettivamente fr. 260.– (sopra, consid. 4). Mentre che, per il resto, in capo a quest’ultimo il primo giudice ha pure accertato tanto l’assenza di sostanza computabile quanto l’esistenza di una mera disponibilità residua di fr. 155.– mensili, escludendo così che in questa causa si potesse da lui esigere una qualsiasi partecipazione alle spese giudiziarie della moglie che questa rivendicava a titolo di “provisio ad litem” (decisione impugnata, pag. 8).

 

                                6.2   Ciò posto, il Pretore aggiunto non ha dedicato alcuna riflessione in merito alle spese giudiziarie presumibili che, dandosi il caso, la reclamante sarebbe chiamata ad affrontare con la disponibilità di fr. 415.–. Egli si è limitato a rilevare che la causa di natura sommaria non era particolarmente complessa e a stabilire in fr. 1'470.– le relative spese processuali (di cui fr. 800.– di tassa di giustizia e fr. 670.– di spese già compresi fr. 570.– di ascolto delle figlie), importo che ha posto per metà a carico delle parti, e quindi in ragione di fr. 735.– anche della reclamante. Non si è invece chinato sulle spese ripetibili, vale a dire sui costi di patrocinio cui la reclamante sarà verosimilmente confrontata. Ora, il saldo attivo disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). L’esistenza di un’eccedenza di fr. 415.- non è da sola sufficiente per negare il gratuito patrocinio, dovendosi in realtà ancora tener conto dell’ammontare delle spese che con la stessa devono essere pagate. Se non che, la reclamante si è limitata a sostenere di non avere alcuna eccedenza, ma non ha sostenuto che l’eccedenza accertata dal Pretore aggiunto non le permette di far fronte al debito con pagamenti rateali.

 

                                6.3   Il reclamo di conseguenza è da respingere.

 

 

                                   7.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente, dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante.

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 20 gennaio 2022 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 20 gennaio 2022 alla controparte):

 

-     ;

-     .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).