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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.89 (procedura di diritto matrimoniale - merito e cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 9 aprile 2020 da
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PI 1 patrocinato dall’ RA 1
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contro
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PI 2 |
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patrocinata dall’ RE 1
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e ora sul reclamo 1° febbraio 2022 dell’avv. RE 1 contro la decisione 26 gennaio 2022 con cui il Pretore aggiunto, fra l’altro, ha statuito sulla remunerazione dovutale in veste di gratuito patrocinatore;
ritenuto
in fatto: A. PI 2 e PI 1 si sono uniti in matrimonio il 1° marzo 2013 a __________ e dalla loro unione è nata __________. Con decisioni 29 marzo 2018 (inc. n. SO.2018.184) e 29 maggio 2019 (inc. n. SO.2019.1402), in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, è stata regolata la vita separata tra le parti con effetto dal 1° aprile 2018.
B. Con petizione 9 aprile 2020 il marito ha chiesto già in via cautelare la modifica del citato assetto e, nel merito, la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie. Il 30 aprile 2020 la moglie ha formulato le proprie osservazioni cautelari, chiedendo fra l’altro una provisio ad litem di fr. 1'500.–, subordinatamente il beneficio del gratuito patrocinio.
Il procedimento cautelare ha visto successive antitetiche rivendicazioni, tra cui una trattenuta sul salario del marito a favore della moglie, con contestuale produzione di documenti.
Il 13 ottobre 2020 si è tenuta l’udienza di conciliazione e il contraddittorio sulle richieste cautelari. Raggiunto un accordo solo su determinati punti, la vertenza è proseguita sui punti rimasti litigiosi e si è contraddistinta per varie proroghe di termini anche mirate a risolvere tali questioni.
C. All’udienza del 18 febbraio 2021 le parti, previa discussione informale, sono giunte ad una transazione cautelare omologata dal Pretore aggiunto in parziale modifica dell’assetto valido dal 29 marzo 2018. La procedura è continuata in punto alle prestazioni LPP, alla liquidazione del regime matrimoniale e alle spese giudiziarie.
D. L’11 marzo 2021 le parti hanno informato il Pretore aggiunto dell’accordo anche su questi ultimi temi. Rilevato che non vi era margine per una provisio ad litem essi hanno sollecitato l’emanazione di una preventiva decisione di concessione del gratuito patrocinio alla convenuta.
Il 7 giugno 2021 le parti hanno ribadito l’intesa globale sul divorzio. Intanto il Pretore aggiunto ha disposto l’ascolto della figlia e invitato le parti a produrre documentazione previdenziale aggiornata e bancaria.
E. Con decisione incidentale processuale 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provisio ad litem, ammesso la convenuta al beneficio del gratuito patrocinio e designato l’avv. RE 1 quale gratuito patrocinatore.
F. Il 17 gennaio 2022 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale definitiva esponendo un saldo totale di fr. 8'743.05, comprensivo di fr. 7'380.– di onorario, fr. 738.– di spese e fr. 625.05 di IVA al 7.7%.
G. Con decisione 25 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti (dispositivo n. 1) e ha omologato la convenzione da loro conclusa (dispositivo n. 2). Ha poi ripartito a metà le spese processuali fissate in complessivi fr. 3'000.–, la quota parte della convenuta a carico dello Stato per effetto del gratuito patrocinio concessole, compensando le ripetibili (dispositivo n. 3). Ha infine stabilito il compenso della legale della convenuta in fr. 4'975.74, di cui fr. 4'200.– di onorario, fr. 420.– di spese e fr. 355.74 di IVA al 7.7% (dispositivo n. 4).
H. Con reclamo 1° febbraio 2022 l’avv. RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 4 di questa sentenza e di approvare integralmente la nota professionale 17 gennaio 2022, riservato in via subordinata il rinvio degli atti al giudice per nuovo giudizio.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione impugnata è pervenuta alla qui reclamante il 27 gennaio 2022. Consegnato a mano alla cancelleria del tribunale il 1° febbraio 2022, il reclamo è così tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
1.3 Rilevato che in concreto è applicabile la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore aggiunto ha anzitutto rammentato sommariamente i principi alla base del compenso dovuto al legale che opera in regime di gratuito patrocinio, con particolare riferimento alle cause di stato. Ha poi rilevato che quanto in concreto rivendicato superava ampiamente il limite massimo forfettario di fr. 4'200.– e che la reclamante aveva omesso di chiedere una deroga verso l’alto a tale importo. La richiesta di tassazione non poteva quindi che essere accolta entro questi limiti con l’aggiunta di spese e IVA, da cui la retribuzione riconosciuta di fr. 4'975.74.
2.2 La reclamante si duole di non essere stata preventivamente interpellata dal Pretore aggiunto, che non aveva indicato il motivo per cui la sua nota professionale non era stata accolta. Reputa la decisione pretorile arbitraria in quanto sino al 15 dicembre 2021 non si sapeva se il gratuito patrocinio sarebbe stato concesso, sicché già la nota trasmessa il 17 dicembre 2021 era tempestiva. Lamenta la lesione del principio della buona fede in quanto il superamento del limite forfettario di fr. 4'200.– era stato indicato in fr. 7'000.– già all’udienza del 18 febbraio 2021. La procedura aveva riguardato anche le misure cautelari, era stata litigiosa e i legali si erano adoperati per giungere all’accordo completo con conseguente contenimento dei costi. I tempi si erano dilungati anche perché il Pretore aggiunto aveva atteso 9 mesi prima di decidere se concedere o meno il gratuito patrocinio. Infine, complessive 41 ore di lavoro erano adeguate per una procedura durata circa 1 anno e 9 mesi.
3. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie allo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar, RL 178.310]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.1 Salvo diversa decisione del giudice in materia di cause di stato - e meglio quelle di protezione dell’unione coniugale e di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale - è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.– (art. 5 Rtar), corrispondenti a poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– applicabile giusta l’art. 4 Rtar. Negli altri ambiti la fissazione di un importo massimo resta invece una facoltà del giudice (art. 3 cpv. 2 Rtar). Ciò posto, quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o quello massimo fissato dal giudice, l’avvocato ha l’obbligo di informarlo immediatamente (art. 8 cpv. 1 Rtar). In punto a principi e motivi che sorreggono da un profilo giuridico il tema dell’onorario massimo e le conseguenze in caso di mancato ossequio, basti per il resto qui richiamare quanto questa Camera ha ancora di recente avuto modo di rammentare quand’anche a titolo abbondanziale (IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3).
3.2 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce quindi il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).
Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
4. È anzitutto invano che la reclamante si duole per non essere stata interpellata dal Pretore aggiunto prima di emettere la decisione impugnata, rispettivamente perché a suo dire questi non aveva indicato il motivo del mancato accoglimento della sua nota professionale. Risulta in effetti dagli atti che, richiamata la pregressa decisione 15 dicembre 2021 di concessione del gratuito patrocinio, con ordinanza 13 gennaio 2022 il primo giudice ha sollecitato la reclamante all’invio della “nota onorario definitiva”, che l’interessata ha poi trasmesso il 17 gennaio 2022 peraltro senza particolari indicazioni e precisazioni in punto al lavoro e alle prestazioni svolte. A fronte del relativo dettaglio il Pretore aggiunto ha quindi spiegato che la “nota professionale supera ampiamente l’importo massimo previsto per le cause di stato di fr. 4'200.–”, che era stato “però omesso di notificare alla Pretura il superamento di predetto onorario rispettivamente di essere autorizzato a superarlo” e che, pertanto, il compenso andava “limitato al predetto importo, oltre spese e IVA”. Di conseguenza, foss’anche non nel senso auspicato dalla reclamante, da questo punto di vista la decisione non può dirsi priva di motivazione. Infondate le relative censure vanno così respinte.
5. La reclamante considera poi la decisione pretorile arbitraria in quanto sino al 15 dicembre 2021 non si sapeva nemmeno se il Pretore aggiunto avrebbe concesso il gratuito patrocinio, motivo per cui l’obbligo di informazione verso l’autorità competente sancito dall’art. 8 Rtar non era applicabile. Precisa l’interessata che, ricevuta quella decisione, già il 17 (correttamente 16) dicembre 2021 - quindi tempestivamente - aveva provveduto a trasmettere la sua nota d’onorario. Nei termini così proposti l’argomento risulta nondimeno fuorviante.
Già si è detto che questa Camera ha avuto modo di affrontare il tema generale che è alla base e sorregge (anche) il citato obbligo d’informazione sancito da questa norma (sopra, consid. 3.1). E in luogo di una trascrizione integrale dell’analisi così proposta si rinvia appunto alla disquisizione proposta in quel contesto (loc. cit.: da ultimo IIICCA 13.2020.124/125 del 16 marzo 2021 consid. 3, con rinvio esplicito a IIICCA 13.2016.61 del 13 dicembre 2017 consid. 3 e 4). Ai fini di questo giudizio giova in aggiunta evidenziare che l’art. 8 Rtar pone un chiaro ed evidente obbligo a carico dell’avvocato - definito come tale anche a margine del Regolamento medesimo - quando questi opera in regime di gratuito patrocinio e le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4'200.– o l’importo massimo fissato dal giudice. Tale suo onere sussiste per rapporto all’istanza di gratuito patrocinio introdotta a monte nell’interesse del proprio assistito e vale quindi anche per l’avvocato che aspira al ruolo di gratuito patrocinatore. Di conseguenza, esso non può venir meno per il solo fatto che il giudice non ha ancora formalmente concesso quel beneficio. Certo è indubbio e legittimo l’interesse, tanto della parte che ha presentato domanda di gratuito patrocinio quanto del legale che la rappresenta, a conoscere in tempi ragionevoli se quel beneficio le è concesso o no. Ma vincolare l’obbligo di informazione dell’avvocato solo e unicamente alla preventiva decisione formale con cui il giudice riconosce ad una parte il gratuito patrocinio, e non già alla mera aspettativa che questi disponga in tal senso, oltre ad introdurre una condizione che l’art. 8 cv. 1 Rtar non prevede affatto, renderebbe in sostanza illusorio il compenso determinato da importi forfettari massimi che, per le cause di stato, lo Stato del Canton Ticino ha prefissato in fr. 4'200.–, riservato un successivo aumento autorizzato dal giudice. Nella misura in cui si fonda sull’art. 8 Rtar, il giudizio del Pretore aggiunto non evidenza così gli estremi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. La critica non può quindi che essere respinta.
6. La reclamante lamenta la lesione del principio della buona fede sostenendo che il superamento del limite forfettario di fr. 4'200.– era stato evidenziato in occasione dell’udienza tenutasi il 18 febbraio 2021, visto che a quel momento aveva indicato che le sue spese legali ammontavano a circa fr. 7'000.– e il Pretore aggiunto nulla aveva obiettato. Invano. In quel contesto la reclamante aveva rivendicato per conto della sua patrocinata “almeno fr. 7'000.– complessivi a titolo di provisio ad litem” (act. X pag. 4). La pretesa va però contestualizzata rispetto ad una trattativa ancora aperta e litigiosa in punto alla liquidazione del regime matrimoniale e alle spese giudiziarie. Ciò posto, la provvigione ad litem è lo strumento che consente al coniuge, che non è in grado di far fronte da sé ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di divorzio, di ottenere un adeguato sussidio dall’altro coniuge, sempre che questi sia in grado - fra l’altro - di fornirlo (Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 276 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 24 ad art. 276]). E quale anticipo, da richiedere in una causa di stato alla stregua di un provvedimento cautelare, è in linea di massima soggetto a restituzione riservati motivi di equità (sentenza del TF 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 276 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 276]). Ora, a ben vedere, nulla indica che la richiesta di provvigione ad litem di fr. 7'000.– avanzata dalla reclamante fosse limitata alle spese legali della reclamante sin lì insorte, ovvero al netto degli altri costi del processo e non già quale pretesa omnicompresiva dei costi per l’intero processo. Sicché, come tale, la cifra ancora avrebbe giustificato una retribuzione dell’ordine di grandezza grosso modo di un importo forfettario di fr. 4'200.– di onorario, aumentato del 10% di spese legali e dell’IVA.
Ma la conclusione non giova alla reclamante nemmeno laddove si considerasse - come pretende - che l’importo di fr. 7'000.– era riferibile alle sole spese legali del suo lavoro. Poiché la cifra già in occasione dell’udienza 18 febbraio 2021 superava di molto il limite di fr. 4'200.– che determinava l’obbligo d’informazione giusta l’art. 8 cpv. 1 Rtar, la reclamante avrebbe allora dovuto contestualizzare e legittimare di moto proprio innanzi al giudice la necessità dell’intervenuto aumento della pretesa di onorario (sopra, consid. 5 e riferimenti indicati). Non era invece compito di quest’ultimo avanzare solleciti in tal senso. Una volta di più la conclusione pretorile non può così dirsi costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti, rispettivamente di un’errata applicazione del diritto. Ne consegue la reiezione del reclamo.
7. Obietta la reclamante che la procedura non era limitata alle prestazioni finalizzate al divorzio ma aveva pure comportato due procedimenti di adozione di misure cautelari e supercautelari, ciò di cui il Pretore aggiunto non aveva tenuto conto. Nondimeno, gli aspetti cautelari sono stati parte integrante della causa di divorzio, in punto alla quale è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio in data 15 dicembre 2021. Premessa per i menzionati motivi l’applicabilità nella fattispecie in esame dell’obbligo d’informazione giusta l’art. 8 Rtar (sopra, consid. 5) e venuta meno la relativa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte del primo giudice ad un onorario eccedente l’importo forfettario di fr. 4'200.– (sopra, consid. 6), gli argomenti così proposti non hanno una portata pratica propria. Sicché, anche al riguardo il reclamo va respinto.
8. Ancora soggiunge la reclamante che la procedura era stata litigiosa e che i legali si erano particolarmente adoperati per raggiungere un accordo con conseguente contenimento dei costi. Ma per quanto vada riconosciuto il lodevole impegno profuso dai patrocinatori per addivenire all’accordo totale sul divorzio poi omologato dal primo giudice, il tema non è tale da sovvertire la conclusione pretorile che per le ragioni esposte merita conferma (sopra, consid. 5 e 6). Come visto poi l’aspirante gratuito patrocinatore non è esonerato dall’obbligo d’informazione. Al riguardo pertanto poco importa che la procedura si sia oltremodo dilungata a motivo anche del fatto che, nonostante i solleciti dei legali, il Pretore aggiunto ha atteso 9 mesi prima di ammettere la convenuta al beneficio del gratuito patrocinio. Semmai questo poteva essere uno dei motivi da addurre a sostegno di una formale richiesta di superamento del limite forfettario di fr. 4'200.–. Di nuovo il reclamo va respinto.
9. La reclamante rileva infine che a fronte di una procedura durata dal 30 aprile 2020 al 26 gennaio 2022 (1 anno e 9 mesi) complessive 41 ore di lavoro sono da considerare adeguate. Non essendo stata autorizzata a superare l’importo forfettario massimo di fr. 4'200.– ammesso a titolo di onorario e pari a poco più di 23 ore di lavoro, la censura cade nel vuoto.
10. Le spese processuali di questo giudizio sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - tenuto conto del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–. Non si pone la questione di eventuali ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° febbraio 2022 dell’avv. RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo, di fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 3'767.30, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).