Incarto n.
13.2022.14

13.2022.15

Lugano

19 agosto 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2021.9 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio unilaterale e misure cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa il 29 gennaio 2021 da

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 14 febbraio 2022 di RE 1 contro la decisione 1° febbraio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1, e RE 1 si sono uniti in matrimonio a __________ il 12 febbraio 2016. Dalla loro unione è nato N__________. Con decisione 26 marzo 2018 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato le parti a vivere separate e regolato le relative conseguenze accessorie, tra cui l’affidamento esclusivo del figlio al padre al cui mantenimento quest’ultimo provvedeva integralmente. Varie criticità sono sorte in punto alle relazioni personali della madre con il figlio.

 

                                  B.   Con istanza 29 gennaio 2021 - e domanda di misure già in via cautelare - CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale, affidare il figlio al padre, disporre l’autorità parentale congiunta con il più ampio diritto di visita alla madre, rinunciare a contributi di mantenimento fra coniugi e al conguaglio degli averi previdenziali riservati gli accrediti educativi AVS per la madre, e dare atto dell’avvenuta liquidazione del regime matrimoniale dei beni. Ha inoltre postulato il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  C.   All’udienza 21 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha accertato l’accordo sul principio del divorzio. All’udienza 24 giugno 2021 ha poi rilevato l’impossibilità di giungere ad una convenzione.

 

                                         Con osservazioni cautelari 9 luglio 2021 rispettivamente risposta 23 agosto 2021 il convenuto ha formulato le proprie richieste di giudizio. Contestualmente alla risposta ha pure chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza ad opera dello Studio legale avv. __________.

 

                                         Il 29 settembre 2021, a sostegno della sua istanza di gratuito patrocinio, il convenuto ha trasmesso il certificato municipale di rito.

 

                                         Due ulteriori udienze si sono tenute il 21 novembre 2021 e il 24 gennaio 2022 e sono state altresì prodotte la replica 21 ottobre 2021 dell’attrice e la duplica 17 gennaio 2022 del convenuto.

 

                                  D.   Con decisione 1° febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha statuito su una parte delle prove.

 

                                         Con separata decisione 1° febbraio 2022 il medesimo giudice ha inoltre respinto l’istanza di gratuito patrocinio del convenuto.

 

                                  E.   Con reclamo 14 febbraio 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora la riforma di quest’ultima decisione nel senso di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1. L’interessato postula analogo beneficio per questa sede di giudizio.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 3 febbraio 2022. Spedito lunedì 14 febbraio 2022 e in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

                                   2.   Il reclamante allega al suo gravame una serie di documenti. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (IIICCA 13.2017.65 17 gennaio 2018 consid. 2; sentenza del TF 5A_44/2012 20 marzo 2012 consid. 3.3; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Ora, i corrispondenti documenti che l’interessato produce quali doc. C, C1, C2, D, E, F e G fanno invero parte del fascicolo processuale quali doc. 12 e segg.. Si tratta nondimeno di documenti prodotti in Pretura con scritto datato 22 marzo 2022 e a conforto di una nuova domanda di gratuito patrocinio presentata il 9 febbraio 2022 (nel fascicolo mappetta gialla). Ciò posto, ai fini delle censure sollevate in punto alla decisione qui impugnata dal reclamante, che appunto risale al 1° febbraio 2022, gli stessi sono nuovi e inammissibili. La loro ammissibilità resta riservata con riferimento alla richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.

 

                                   3.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   4.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                         È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

 

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha accertato un reddito netto (con 13.esima inclusa) del convenuto di fr. 4'500.– mensili. Ne ha quindi stabilito il fabbisogno facendo astrazione di quello della nuova compagna __________, con cui conviveva e da cui aveva avuto una figlia M__________, nulla essendo dato di sapere sulla sua situazione reddituale. Limitatamente alle asserite spese e ai parametri LEF, al figlio N__________ e alla figlia M__________, lo ha così fissato in fr. 2'600.– mensili, ossia fr. 850.– di minimo vitale LEF (½ di fr. 1'700.– per coppia che convive), fr. 970.– di costi per l’alloggio (inclusi ¼ di fr. 1'550.– per sé, ¼ di fr. 1'550.– per N__________ a lui affidato, ⅛ di fr. 1'550.– per la figlia M__________), fr. 400.– di minimo vitale LEF per N__________, fr. 120.– di CM per N__________, fr. 200.– di minimo vitale LEF per M__________ (½ di fr. 400.–), fr. 60.– di CM per M__________ (½ di fr. 120.–). Il primo giudice ha escluso un interpello dell’interessato poiché quest’ultimo era debitamente patrocinato da un legale e ha quindi ritenuto che, dedotto dal fabbisogno di N__________ l’assegno per figli di fr. 200.–, risultava un agio a favore del convenuto di fr. 2'100.–. Il Pretore aggiunto ha invero rilevato che, anche volendo tener conto dell’altra metà del fabbisogno di M__________ posto a carico della nuova compagna (fr. 453.75, di cui ⅛ di fr. 1'550.– per l’alloggio di M__________, fr. 200.– di minimo vitale LEF per M__________ (½ di fr. 400.–) e fr. 60.– di CM per M__________ (½ di fr. 120.–), oltre all’assegno per figli di fr. 200.– per M__________, l’agio in capo al convenuto restava pur sempre di fr. 1'846.25, ben sufficienti per sostenere i costi legali e di patrocinio anche con pagamenti rateali.

 

                                5.1   Rivendica anzitutto il reclamante una maggiorazione del suo fabbisogno mensile così computato di fr. 871.– quali spese di trasporto e professionali e di fr. 329.05 mensili di costi di assicurazione malattia per tutta la famiglia. Ma invano. Il formulario per il gratuito patrocinio 13 settembre 2021 prodotto in Pretura con scritto 29 settembre 2021, si limita ad indicare quale unico onere corrente una spesa per l’alloggio di complessivi fr. 1'550.– confortata dal relativo contratto (nel fascicolo mappetta gialla e doc. B al reclamo con annessi). E, l’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso. Ma questo esclude a priori il computo di deduzioni forfettarie non altrimenti allegate e comprovate, requisito che non è adempiuto per il solo fatto di avere annesso a quel certificato municipale il conteggio di calcolo dell’imponibile determinante per l’anno fiscale 2019 dove, in base ai parametri ammessi in quel contesto, si tiene conto di una deduzione complessiva corrispondente a fr. 871.– mensili. Inoltre, non soccorre neanche il reclamante l’ulteriore sedicente spesa di fr. 434.55 mensili quantificata a titolo di costo fisso dell’auto (leasing, assicurazione e targhe). I giustificativi compiegati in proposito al gravame (doc. C, C1 e C2 al reclamo) sono stati prodotti in Pretura quali doc. 12 e segg. solo con scritto 22 marzo 2022, sicché, in quanto nuovi, essi sono a priori inammissibili (sopra, consid. 2). Lo stesso destino va riservato al preteso maggior costo per l’assicurazione malattia che il reclamante pretende di sostanziare in forza della decisione di sussidio - che sottolinea essere stata ammessa nella misura di un 70% - e delle relative polizze (doc. D al reclamo), documenti che non sono mai stati acclusi al citato certificato municipale 13 settembre 2021 (nel fascicolo mappetta gialla e doc. B al reclamo con annessi).

 

                                5.2   Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto il mancato computo dell’onere fiscale mensile per l’anno 2019 di fr. 22.30. Tuttavia, in merito, il certificato municipale 13 settembre 2021 annesso allo scritto 29 settembre 2021 non specifica alcunché (nel fascicolo mappetta gialla e doc. B al reclamo). Si aggiunga per il resto che, in linea di massima, il semplice fatto che la decisione di tassazione accompagni quel formulario non costituisce ancora prova di un suo corrente ed effettivo pagamento, presupposto di per sé determinante ai fini del computo dell’onere d’imposta nel fabbisogno LEF. Fatte queste premesse, al Pretore aggiunto non si può quindi rimproverare di avere escluso la citata posta a motivo che le imposte non possono rientrare nel fabbisogno LEF.

 

                                5.3   Obietta ancora il reclamante di essere diventato nuovamente padre il 23 settembre 2021 del secondogenito Ni__________ avuto dalla compagna __________ e di dover quindi provvedere al mantenimento di tutta la famiglia (due adulti e tre figli) visto che, oggettivamente, non si poteva imporre ad una mamma di due figli piccoli di svolgere anche un’attività professionale. Da cui un fabbisogno familiare mensile complessivo quantificabile in fr. 5'649.05 (fr. 1'700.– di minimo vitale LEF, fr. 1'550.– di costo per l’alloggio, fr. 329.05 di assicurazione malattia per la famiglia, fr. 871.– di spese di trasporto e professionali, complessivi fr. 1'200.– di minimo vitale LEF per i tre figli [fr. 400.– ciascuno]), a cui era poi da aggiungere la tassa rifiuti (doc. F al reclamo) e il costo relativo al posteggio per l’auto al lavoro (doc. E al reclamo). Non vi era pertanto margine di eccedenza in capo al reclamante. Se non che, una volta di più e per le ragioni di cui si è già detto, l’interessato si avvale qui di circostanze - tra queste in particolare la nascita del suo terzo figlio Ni__________ e la relativa impossibilità di un rientro a breve della compagna nel mondo del lavoro - e di voci di costo sostanziate innanzi al Pretore aggiunto solo il 22 marzo 2022 (sopra, consid. 2 e 5.1). E l’inammissibilità di tali documenti comporta giocoforza anche quella delle relative censure.

 

                                5.4   Invero lo stesso reclamante indica di avere già formulato una nuova domanda di gratuito patrocinio, rispettivamente di riservarsi di chiedere la revisione della decisione qui impugnata. Ora, dagli atti risulta in effetti che l’interessato ha inoltrato una sua nuova istanza di gratuito patrocinio in data 9 febbraio 2022, istanza che egli riconduce in primis alla nuova nascita del figlio Ni__________ (nel fascicolo mappetta gialla) e sulla scorta della quale il 22 marzo 2022 ha poi trasmesso un nuovo certificato municipale datato 24 febbraio 2022 assortito dei già menzionati nuovi documenti (sopra, consid. 2). Sulla pertinenza e i termini entro cui andrà esaminata quest’ultima istanza di gratuito patrocinio (cfr. al riguardo anche sentenza del TF 5D_112/2015 28 settembre 2015 consid. 4.4.2; 5A_886/2017 20 marzo 2018 consid. 3.3.2, citate in: Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/ Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 119) non risulta che il Pretore aggiunto si sia già determinato. Sia come sia, il tema esula dall’esame esperibile in punto alla decisione qui impugnata.

 

                                5.5   Infine, il reclamante contesta il mancato riconoscimento da parte del Pretore aggiunto del suo debito di fr. 45'000.–/50'000.– per spese legali causato dalle procedure giudiziarie di sottrazione di minori promosse e da lui affrontate in Svizzera e all’estero, procedure ben note alla Pretura e a comprova di cui rinvia agli incarti richiamati e agli atti. Il primo giudice ha indicato che tali voci di costo non potevano entrare in linea di conto poiché per quanto a lui noto risultavano saldate, rispettivamente non ne era stata allegata e comprovata l’esistenza attuale in forma di debito (decisione impugnata, pag. 2). Con la motivazione così proposta il reclamante neppure tenta di confrontarsi. Immotivata, la critica risulta quindi a priori inammissibile.

 

                                5.6   In conclusione, e per quanto non già inammissibili, le censure sollevate dal reclamante in punto alla decisione impugnata escludono a priori una qualsiasi ipotesi di accertamento manifestamente errato dei fatti o errata applicazione del diritto imputabile al Pretore aggiunto, da cui la reiezione del reclamo.

 

                                   6.   L’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo, ad ogni modo infondata rispetto ad una decisione negativa. Peraltro l’eventualità di un rischio concreto ed effettivo fondato sull’art. 101 cpv. 3 CPC neppure è stata marginalmente confortata.

 

                                   7.   La domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta. Gli argomenti si sono rivelati prevalentemente inammissibili in quanto nuovi rispettivamente non motivati, e per il resto del tutto inconsistenti. Così proposto, ai limiti del pretesto, il reclamo non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

 

                                   8.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Sicché, le spese processuali di fr. 300.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Per quanto non già inammissibile il reclamo 14 febbraio 2022 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                   3.   La domanda 14 febbraio 2022 di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

 

                                   4.   Le spese processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   5.   Notificazione (unitamente al reclamo 14 febbraio 2022 alla controparte):

 

-      ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).