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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente, |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.27 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 8 febbraio 2021 da
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RE 1
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contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 contro la decisione 29 marzo 2022 con cui il Pretore le ha imposto una cauzione processuale di fr. 10'000.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 febbraio 2021 RE 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 53'550.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente a fr. 57'574.10.
Con risposta 26 aprile 2021 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 16 novembre 2021 la convenuta ha chiesto che l’attrice sia astretta a prestare una cauzione processuale di fr.10'000.-. A mente della richiedente, l’attrice verserebbe in una difficile situazione finanziaria e sarebbe quindi verosimile che in caso di soccombenza la stessa non sarà in grado di far fronte al pagamento delle ripetibili.
Con osservazioni 17 novembre 2021 l’attrice si è opposta all’istanza di cauzione rilevando di non potervi essere astretta, ostandovi i trattati internazionali.
C. Con sentenza 29 marzo 2022 il Pretore ha accolto l’istanza di cauzione e imposto all’attrice una cauzione di fr. 10'000.
Il primo giudice ha ritenuto seriamente compromesso il pagamento delle ripetibili alla convenuta, l’attrice stessa avendo ammesso di versare attualmente in difficoltà finanziarie, attribuite al mancato incasso della somma oggetto di causa. L’attrice neppure avrebbe contestato il contenuto né l’attendibilità della documentazione prodotta dalla controparte relativa alla sua situazione finanziaria e neppure avrebbe fornito elementi atti a dimostrare di essere in grado di far fronte alle spese e ripetibili della causa. Non da ultimo, nell’ambito dell’istanza di conciliazione l’attrice medesima avrebbe dimostrato di non essere in grado di far fronte al versamento dell’anticipo delle tasse e spese di giustizia nei termini assegnati.
D. Con reclamo 11 aprile 2022 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’istanza di prestazione di garanzia, in subordine di ridurre l’importo della garanzia a fr. 3'000.-.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta con decisione presidenziale 3 maggio 2022.
Considerando
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 30 marzo 2022. Rimesso alla posta l’11 aprile 2022, in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2 L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica generica, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art. 99).
3.3 La dottrina ritiene che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i propri attivi (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
4. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto che lei avesse affermato che le sue difficoltà finanziarie dipendono dal mancato incasso della somma oggetto della causa di cui trattasi. Il mancato incasso dell’importante credito vantato nei confronti della convenuta avrebbe avuto quale conseguenza un inasprimento solo momentaneo e circoscritto della sua situazione economica. Da ciò sarebbe errata la conclusione del primo giudice che in caso di soccombenza l’attrice non sarebbe in grado di far fronte al pagamento di spese e ripetibili. Né la richiesta di dilazione del pagamento dell’anticipo delle spese processuali sarebbe un indice che il pagamento delle ripetibili sia seriamente compromesso.
4.1. Va qui rilevato che, come pertinentemente osservato dal Pretore, a fronte delle difficoltà finanziarie addotte dalla parte convenuta, fondate sulle informazioni commerciali raccolte e documentate, l’attrice si è limitata a sostenere che nessuna cauzione le è imponibile perché vi ostano i trattati internazionali. In effetti, essa ha invocato dapprima l’art. 2 CPC - norma per la quale nelle vertenze con nesso internazionale sono da rispettare le disposizioni speciali del diritto processuale civile internazionale -, poi l’art. 17 della convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 e, infine, il trattato consolare tra Svizzera e Italia del 22 luglio 1868, concludendo che, sulla scorta di tali norme e senza ulteriori digressioni, l’istanza di cauzione era da respingere. Essa non ha invece in alcun modo contestato di avere difficoltà finanziarie, né che queste sono tali da rendere difficoltoso l’incasso delle ripetibili, né la pertinenza della documentazione prodotta dalla parte avversa a sostegno delle proprie affermazioni, e neppure pretende in questa sede di averlo fatto.
4.2 Già per questo motivo l’accertamento del Pretore circa l’esistenza di difficoltà a far fronte al pagamento delle ripetibili alla controparte in caso di soccombenza non rileva né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’errata applicazione del diritto. Il reclamo, infondato, è quindi da respingere.
5. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver “affermato che la soccombenza della qui ricorrente sarebbe altamente probabile alla luce dell’esito della perizia” ciò che, tenuto conto che l’istruttoria ancora non è terminata, costituisce un manifestamente errato accertamento dei fatti.
Nel passaggio a pagina 5 della sentenza impugnata dalla reclamante il primo giudice ha rilevato che “in concreto la convenuta fonda la sua istanza sulle informazioni commerciali raccolte sulla parte attrice (doc. 15), dalle quali risulterebbe che la RE 1 versa attualmente in difficoltà finanziarie tali da mettere in serio dubbio le sue capacità di far fronte alle spese e ripetibili dovute in caso di soccombenza. Soccombenza ritenuta altamente probabile alla luce dell’esito della perizia di cui all’inc. CA.2021.129”. Il Pretore si è qui limitato a riassumere gli argomenti esposti dalla CO 1. Non v’è quindi alcun accertamento manifestamente errato dei fatti e la questione non merita di essere ulteriormente esaminata.
6. In via subordinata la reclamante postula che l’importo della cauzione sia ridotto a fr. 3'000 poiché, a suo dire, l’importo di fr. 10'000.- supererebbe l’importo massimo previsto dall’art. 11 Rtar.
6.1 L’ammontare della cauzione processuale dev’essere adeguato alle presumibili spese e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed alla complessità, può comportare per la parte vincente. In merito alle ripetibili, la misura della cauzione va riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i disposti del Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Come per la determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale il primo giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi previsti (III CCA 16 febbraio 2016 inc. n. 13.2015.93 consid. 4.4).
6.2 Per la fascia di valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, le ripetibili sono stabilite in base ad un tasso tra l’8% e il 15% del valore (art. 11 cpv. 1 Rtar). In applicazione di tale principio, posto un valore di causa di fr. 57.574.10 l’importo delle ripetibili si situa tra fr. 4'606.- e fr. 8'636.-. Tenuto conto dell’importo di fr. 4'846.50 di spese peritali già anticipate dalla convenuta, l’importo della cauzione di fr. 10'000.- stabilito dal Pretore si situa nei limiti della tariffa, e rientra pertanto nel suo potere di apprezzamento ciò che esclude a priori una qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista, non si ravvisa né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto.
7. Per concludere, l’assenza di elementi costitutivi di un’errata applicazione del diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti comporta la reiezione del reclamo.
Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
8. Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 aprile 2022 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 aprile 2022 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).