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Incarto n. 13.2022.35 |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente, Olgiati e Giamboni |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2022.477 (revisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda 12 gennaio 2022 presentata da
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RE 1
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in seno alla causa (inc. n. SO.2021.1097) promossa contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 2 maggio 2022 di RE 1 contro la decisione 22 aprile 2022 con cui il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la revisione;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1997) e CO 1 (1994) si sono uniti in matrimonio il 6 agosto 2017 a __________. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (2018).
Il 26 febbraio 2021 RE 1 ha avviato nei confronti del marito una procedura di adozione di misure a protezione della personalità giusta l’art. 28b CC (inc. n. SO.2021.1097 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6).
B. Con decreto 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo “per desistenza” la menzionata procedura a protezione della personalità (n. 1), ha annullato i divieti cautelari imposti (nel frattempo) al marito da ultimo ancora il 4 ottobre 2021 (n. 1.1), ha respinto la domanda di provvigione ad litem della moglie (n. 2), ha dichiarato prive d’interesse le domande di gratuito patrocinio di RE 1 (n. 3) e di CO 1 (n. 4) e, infine, ha ripartito a metà le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– compensando le ripetibili (n. 5).
Con decisione 31 dicembre 2021 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto, per quanto ammissibile, il relativo reclamo proposto da RE 1 in materia di spese giudiziarie e di diniego del gratuito patrocinio.
C. Il 12 gennaio 2022 RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto la revisione del decreto 15 dicembre 2021 nel senso di stralciare dal ruolo la procedura in quanto divenuta priva d’oggetto, di annullare il divieto imposto al marito, di concederle il gratuito patrocinio riconoscendo la nota d’onorario 6 dicembre 2021 di fr. 3'002.50 della sua legale avv. PA 1, ed infine di non prelevare spese processuali a suo carico. Per la procedura di revisione l’interessata ha protestato tasse, spese e ripetibili, postulando di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e di riconoscere un onorario di complessivi fr. 639.70 a favore della sua legale avv. PA 1.
D. Con osservazioni 4 marzo 2022 CO 1 ha chiesto in via principale di respingere la domanda di revisione, postulando anch’egli di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. In via subordinata ha chiesto di annullare il decreto di stralcio 15 dicembre 2021 e la pronuncia di una nuova decisione nel senso di annullare il divieto posto a suo carico, di concedere anche a lui il gratuito patrocinio e di confermare la ripartizione a metà delle spese processuali compensando le ripetibili.
E. Con sentenza 22 aprile 2022, in parziale accoglimento della citata domanda di revisione, il Pretore aggiunto ha modificato il decreto 15 dicembre 2021 nel senso che la causa è stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto (n. 1). Ha quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio per la procedura di revisione formulate da RE 1 (n. 2) e da CO 1 (n. 3) e ha fissato in fr. 2'000.– le spese processuali ripartendole poi a metà e compensando le ripetibili (n. 4).
F. Con reclamo 2 maggio 2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la domanda di revisione sia integralmente accolta e meglio che le sia concesso il gratuito patrocinio anche nella procedura originaria, sia ammessa la remunerazione di fr. 3'002.50 per la sua legale e che non siano prelevate spese processuali. Inoltre, la reclamante chiede che pure per la revisione non siano poste a suo carico spese processuali, che le sia concesso il gratuito patrocinio e che sia stabilita in fr. 639.70 la remunerazione a favore della sua legale. Infine, e a sua volta per questa sede di giudizio, la reclamante postula il beneficio del gratuito patrocinio e la rinuncia al prelievo a suo carico di spese processuali.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie in esame la procedente insorge innanzi al Tribunale d’appello con un unico reclamo fondato sugli art. 332 CPC, 110 CPC e 121 CPC.
1.1 La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo (art. 332 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). Se accoglie la domanda di revisione il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC), ritenuto che nella nuova decisione egli decide anche sulle spese della precedente procedura (cpv. 2). Questa decisione sarà allora impugnabile con i rimedi ricorsuali ordinari (rispettivamente, dandosi il caso, anche straordinari) dati contro la decisione originaria (Tanner, Das Revisionsverfahren nach Art. 328-333 ZPO, in: ZZZ 2019 pag. 191 segg., 222).
1.1.1 A dipendenza delle circostanze, è invero possibile riunire queste due fasi (accoglimento della domanda di revisione e nuova decisione di merito) giudicando con un’unica decisione (sentenza del TF 5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4; Brunner/Tanner, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 ad art. 333; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 332; Herzog, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1b ad art. 332; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 222). Parte della dottrina sostiene in tal caso che l’unico rimedio di diritto proponibile è quello dato contro la nuova decisione emessa in applicazione dell’art. 333 CPC (Bastons Bulletti, op. cit., n. 6 ad art. 332 e n. 6 ad art. 333; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2 ad art. 332-333). Per altri la decisione resta impugnabile con reclamo giusta l’art. 332 CPC in punto all’accoglimento della domanda di revisione mentre il nuovo giudizio di merito è da censurare - a dipendenza del valore litigioso - con appello (art. 308 segg. CPC) o reclamo (art. 319 segg. CPC) (Brunner/Tanner, op. cit., n. 2 ad art. 333; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 222). Dal canto suo il Tribunale federale non ha ancora chiarito la sua posizione, precisando nondimeno che il termine utile per proporre il gravame è quello di 30 giorni se la procedura applicabile al procedimento originario era ordinaria o semplificata e di 10 giorni se era sommaria (sentenza del TF 5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6 in fine, citata anche in: SZZP/RSPC 2017 pag. 159 segg. e ius.focus 2018/1 Nr. 17; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 222).
1.1.2 La procedura di protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie fondata dall’art. 28b CC (e art. 28c CC) è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. b CPC). In quanto tesa esclusivamente alla protezione della personalità, la controversia rientra tra quelle non patrimoniali, ovvero sprovviste di valore litigioso (Heinzmann/Grobéty, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 ad art. 91), quindi di principio appellabili (art. 308 cpv. 2 a contrario CPC; Baston Bulletti, op. cit., n. 9 ad art. 308; Spühler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 e 9 ad art. 308), riservata la via del reclamo a titolo indipendente (art. 110 CPC).
1.2 Dal canto suo per l’art. 110 CPC la decisione in materia di spese è appunto impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) da proporre entro il termine valido per la procedura di merito, vale a dire 30 giorni se ordinaria o semplificata e 10 giorni se sommaria.
1.3 Inoltre giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché - sotto questo profilo - il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.4 Invero, i reclami di cui sopra non rientrerebbero tutti nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello. Tuttavia, in quanto non già data (combinati art. 48 lett. a cifra 8a e 48 lett. c cifra 1 LOG), essa se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
2. Nel caso in esame, la decisione sulla revisione è attinente a un decreto di stralcio emesso a chiusura di una causa retta dalla procedura semplificata, nell’ambito della quale erano già stati disposti dei provvedimenti in via cautelare.
Notificato il 22 aprile 2022, il giudizio impugnato è pervenuto alla qui reclamante il 25 aprile 2022. Ne consegue che il gravame 2 maggio 2022, spedito con invio raccomandato l’indomani e pervenuto alla cancelleria del tribunale il 4 maggio, ossequia il termine minimo di 10 giorni oltre a quello di 30 giorni. In quanto tempestivo, da questo punto di vista è quindi ammissibile.
3. Con il reclamo giusta l’art. 320 CPC possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Sul gratuito patrocinio e sulle spese processuali del decreto di stralcio 15 dicembre 2021
4. Con la decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha statuito nel senso che “La domanda di revisione 12/13 gennaio 2022 di RE 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza cifra 1 del decreto di stralcio del 15 dicembre 2021 viene così modificato […]” (loc. cit, pag. 7 dispositivo n. 1). In tal senso il primo giudice ha di fatto deciso sulla revisione emanando un unico giudizio, riunendo quindi le due fasi di cui si è poc’anzi detto (sopra, consid. 1.1.1). Con il parziale accoglimento della domanda di revisione il primo giudice ha ora stralciato la procedura perché divenuta priva d’oggetto e non – come precedentemente deciso – per desistenza della parte attrice. Per il resto ha confermato il pregresso dispositivo sul gratuito patrocinio e sulle spese processuali.
5. Con il decreto di stralcio 15 dicembre 2021 il Pretore aggiunto aveva dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante (sopra, consid. B).
5.1 Su questo punto, con decisione 31 dicembre 2021 emessa su reclamo, la prima Camera civile del Tribunale d’appello aveva disposto quanto segue (doc. A pag. pag. 5 seg.):
“6. Riguardo infine al gratuito patrocinio chiesto in prima sede, la reclamante non contesta che il diritto all’assistenza giudiziaria sia altamente personale, sicché qualora un richiedente perda - per un motivo qualsiasi - la qualità di parte durante il processo, il diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è stata stralciata dal ruolo, il beneficio richiesto. E a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l’attrice aveva perduto - contrariamente a quanto essa pretende - la qualità di parte al processo. Ne discende che la domanda di gratuito patrocinio era diventata senza interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto alla critica.”
E, in forza di tale argomentazione, la medesima Camera aveva per finire respinto il reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio, dispositivo non impugnato innanzi al Tribunale federale e che è passato pacificamente in giudicato. La decisione sul gratuito patrocinio non può quindi più essere impugnata nell’ambito del reclamo contro la domanda di revisione.
5.2 Comunque sia, su questo punto il reclamo sarebbe da respingere. Come appena ricordato, quella domanda di gratuito patrocinio è diventata priva d’interesse a causa della perdita della qualità di parte e questo per effetto dello stralcio della causa dai ruoli. Il motivo per cui la causa è stralciata dai ruoli, se perché priva d’interesse o per desistenza è irrilevante. A ben vedere v’è invero da chiedersi se, così stando le cose, la reclamante avesse ancora un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a pretenderne, per il tramite della revisione e in applicazione dell’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, una modifica nel senso che, a fronte dell’inefficacia del motivo (desistenza) per il quale il Pretore aggiunto aveva a torto pronunciato lo stralcio della causa il 15 dicembre 2021, il gratuito patrocinio le andava invece concesso (cfr. Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 328; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 212). Rispettivamente e in tal senso se, per effetto della decisione della prima Camera civile del Tribunale d’appello, la competenza del Pretore aggiunto a determinarsi su questo specifico punto era ancora realmente data (cfr. Bastons Bulletti, op. cit., n. 25 ad art. 328 con riferimenti; Tanner, in: ZZZ 2019 191, 210; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 7 ad art. 328). Posto che in assenza di tali presupposti la relativa domanda di revisione sarebbe stata a priori inammissibile, la questione può qui restare indecisa.
5.3 L’esame d’ufficio che incombe al giudice chiamato a decidere sull’ammissione di una domanda di revisione in applicazione dell’art. 332 CPC include anche quello dell’esistenza di un valido motivo di revisione (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 332). Il Pretore aggiunto ha in concreto ribadito quanto già evidenziato dalla prima Camera civile del Tribunale, e meglio che la domanda di gratuito patrocinio nella procedura originaria era diventa priva d’interesse in forza della perdita della qualità di parte a prescindere dalle ragioni dello stralcio della causa. La reclamante obietta invero di non avere “mai inteso né lasciato intendere di voler perdere la qualità di parte prima che fosse decisa la sua domanda di gratuito patrocinio […]” e che “con scritto 6.12.2021, con cui comunicava che i decreti potevano essere revocati, la reclamante sollecitava espressamente la concessione del GP” (reclamo, pag. 6 n. 2). Ciò non toglie che titolare della pretesa di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio è esclusivamente la parte al processo, nel senso che quel beneficio appunto non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2017, n. 1 ad art. 117). Vero è che il giudice deve statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio, essendo senz’altro di interesse della parte richiedente di avere ben chiaro i rischi finanziari in cui incorre. Tuttavia è pur sempre l’esistenza del procedimento come tale a conferire il ruolo di parte nel processo. Sicché è appunto nel contesto di quello specifico procedimento che, se del caso, quel beneficio andava anzitempo e preventivamente sollecitato, ciò che l’interessata non pretende di avere fatto. E da ciò, quand’anche a fronte di un esito severo, non si può prescindere. In tal senso la domanda di revisione andava quindi respinta già solo per questo.
5.4 Sotto questo profilo, non potendosi ravvisare elementi costitutivi di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’applicazione errata del diritto, in quanto presentato ai sensi dell’art. 332 CPC (sopra, consid. 1.1), il relativo reclamo è da respingere con conferma della decisione pretorile.
6. La reclamante censura poi la decisione 22 aprile 2022 laddove il Pretore aggiunto ha confermato i termini del dispositivo sulle spese giudiziarie così come erano già stati stabiliti con il decreto di stralcio 15 dicembre 2021, respingendo su questo punto la domanda di revisione.
6.1 Il primo giudice ha in particolare indicato che una logica di vittoria e sconfitta era estranea alle cause di diritto di famiglia, che era poi da considerare il presumibile esito della causa in quanto diventata priva d’oggetto, che il marito aveva provocato l’avvio della causa e a suo carico erano stati disposti dei divieti in via cautelare e che, nondimeno, nel seguito la moglie ne aveva chiesto la revoca, revoca a cui il marito aveva aderito. A fronte di tutto ciò il Pretore aggiunto ha ritenuto congrua e giustificata la ripartizione fra le parti in ragione di metà ciascuno delle spese processuali fissate in fr. 1'000.– giusta l’art. 2 e 8 LTG, confermando così il dispositivo n. 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (decisione impugnata, pag. 5 in basso).
6.2 Ammissibile e pertinente, anzitutto, la domanda di revisione in quanto tesa ad annullare il decreto di stralcio 15 dicembre 2021 fondato sulla desistenza. Ciò premesso, il giudizio 22 aprile 2022 che ha disposto lo stralcio per sopravvenuta carenza d’oggetto in luogo della contestata desistenza configura la nuova decisione pronunciata ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPC.
6.3 Il decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d’oggetto o d’interesse (art. 242 CPC) è impugnabile con appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso, rispettivamente con reclamo giusta l’art. 110 CPC se la censura è limitata al dispositivo sulle spese giudiziarie (Richers/Naegeli, in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad art. 242; Heinzmann/Braidi, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 242).
6.4 Già si è detto che la causa in esame non è di natura patrimoniale (sopra, consid. 1.1.2), sicché il decreto di stralcio - nel tenore modificato dalla decisione 22 aprile 2022 - sarebbe come tale appellabile (a contrario art. 308 cpv. 2 CPC). Nondimeno, poiché al giudice della revisione incombe per legge di decidere nuovamente anche sulle spese giudiziarie (art. 333 cpv. 2 CPC), limitatamente a questo punto la via di ricorso percorribile a titolo indipendente resta quella del reclamo ex art. 110 CPC (sopra, consid. 1.1 e 1.2).
6.5 Sotto questo profilo la reclamante afferma che le procedure tese all’adozione di misure a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie secondo l’art. 28b CC sono per principio gratuite in applicazione dell’art. 114 lett. f CPC. Addirittura poi il Pretore aggiunto aveva erroneamente qualificato la causa come attinente al diritto di famiglia e non già fondata sull’art. 28b CC. Mentre con la parziale soccombenza ammessa in forza della richiesta di revoca dei divieti cautelari a carico del marito, il primo giudice legittimava a tutti gli effetti un diniego di accesso alla giustizia ad una vittima di violenza.
6.6 L’art. 114 lett. f CPC - in vigore dal 1° luglio 2020 - stabilisce che nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC o quelle riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC. La gratuità è giustificata dal carattere sovente esistenziale per l’attore delle azioni intentate in base a questi articoli e dall’interesse pubblico specifico di attuare e far rispettare il diritto: la questione dei costi si risolve in questo modo a favore della vittima in quanto decade l’obbligo di versare un anticipo e si elimina la liquidazione delle spese processuali. Tale gratuità vale esclusivamente per quelle azioni che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale. Inoltre essa si applica alle spese processuali della procedura decisionale - senza riguardo al tipo di procedura e al modo con cui la procedura si conclude - inclusi eventuali procedimenti per l’adozione di misure o rimedi giuridici, ma non per le procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale o per eventuali procedure esecutive, riserva fatta per quelle relative alla disposizione e all’esecuzione di una sorveglianza elettronica giusta l’art. 28c CC (FF 2017 6267, 6327 seg.; Dietschy-Martenet, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 2 e 3 ad art. 114).
L’eccezione a questo principio è data dall’art. 115 cpv. 2 CPC - introdotto in esito alla discussione tenutasi innanzi al Consiglio Nazionale (AB 2018 N 1421/1424) - che consente di addossare le spese processuali alla parte soccombente contro cui è stato pronunciato un divieto giusta l’art. 28b o 28c CC: si tratta di una possibilità - non di un obbligo - lasciata al libero apprezzamento del giudice così da tener conto delle circostanze concrete, allo scopo di evitare che l’onere delle spese processuali posto a carico dell’autore dell’atto si ripercuota in modo negativo sulla vittima con cui sovente vive in comunione domestica (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 13 ad art. 115).
6.7 Nella fattispecie in esame, la controversia è fondata sull’art. 28b CC ed esula da una procedura di diritto matrimoniale (decisione impugnata, pag. 1; doc. A consid. A e 9). Richiamato l’art. 114 lett. f CPC che sancisce il principio della gratuità di questo tipo di procedura, nella misura in cui ha confermato l’imposizione a carico di RE 1 delle spese processuali in ragione di fr. 500.– (1/2 di fr. 1'000.–) - come stabiliva il dispositivo n. 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 - il primo giudice è quindi incorso in un’errata applicazione del diritto. Su questo punto il reclamo è fondato e dev’essere accolto. Questa modifica non può tuttavia estendersi alla quota parte di spese di fr. 500.– addossata alla controparte, considerato che nella procedura di revisione questa aveva esplicitamente chiesto di confermare “quanto già deciso al dispositivo cifra 5 del decreto di stralcio, ossia ponendo le spese processuali a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno”.
Sulle spese processuali della decisione sulla revisione 22 aprile 2022
7. La reclamante lamenta l’errata applicazione dell’art. 114 lett. f CPC anche con riferimento al dispositivo sulle spese processuali riferite alla procedura di revisione. In merito il Pretore aggiunto ha spiegato che giusta l’art. 19 LTG la tariffa delle decisioni sulla revisione sono la metà di quelle della procedura originaria sicché, trattandosi di procedura semplificata, era da ritenere un minimo di fr. 125.– e un massimo di fr. 10'000.– (cfr. combinati art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 LTG) e che la questione del gratuito patrocinio per la procedura originaria era già stata chiarita dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello. A mente del primo giudice era quindi giustificato e proporzionato “porre le spese processuali qui fissate in CHF 2'000.– a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili”.
7.1 Già si è detto che il principio della gratuità delle controversie promosse in applicazione dell’art. 28b e 28c CC sancito dall’art. 114 lett. f CPC vale nell’ambito dei rimedi di diritto proposti a livello cantonale (sopra, consid. 6.6). Di conseguenza, neppure per la procedura di revisione potevano essere prelevate spese. Non solo, ma, a fronte di fr. 1'000.- di spese processuali della procedura originaria, seguendo il medesimo ragionamento del primo giudice, in applicazione dell’art. 19 LTG le spese processuali potevano essere al massimo di fr. 500.-. In dispregio di questa norma, il Pretore aggiunto ha invece ritenuto di dover raddoppiare la tariffa, giungendo a un risultato che, oltre ad apparire arbitrario, risulta addirittura sanzionatorio e ritorsivo, ritenuto che la procedura di revisione mirava a correggere un suo errore, e meglio lo stralcio per desistenza in luogo della sopravvenuta perdita d’oggetto, come illustrato dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. A consid. 2, 3 e 4).
7.2 Nelle circostanze così descritte il reclamo - giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1.2 e 6.4) - deve essere accolto, nel senso che per effetto dell’art. 114 lett. f CPC nella procedura di revisione non sono prelevate spese processuali. Data la particolarità del caso di specie, la modifica torna a vantaggio anche della controparte, a cui il reclamo non è stato notificato e non è stato sentito in proposito.
Sul gratuito patrocinio della decisione sulla revisione 22 aprile 2022
8. La reclamante insorge pure contro la mancata concessione del gratuito patrocinio per la procedura di revisione, contestando di non avere provato il proprio stato d’indigenza. In proposito il Pretore aggiunto ha considerato insufficiente il semplice richiamo di documenti dalla precedente procedura e le allegate difficoltà finanziarie, non potendo per il resto fare affidamento sulla immutata situazione economica della pregressa procedura sfociata nel decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (decisione impugnata, pag. 6 verso il basso).
8.1 Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
8.2 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
8.3 La reclamante ha compiegato alla sua domanda di revisione la decisione 15 novembre 2021 rispettivamente 14 dicembre 2021 con cui l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento le riconosceva una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre 2021 di fr. 1'959.– e ulteriori fr. 800.–, e per il mese di gennaio 2022 di fr. 1'959.–: dal relativo conteggio non risulta alcuna sostanza e le prestazioni tengono conto di un nucleo familiare composto dall’interessata e dalla figlia nata nel 2018 (doc. B). Trattasi di prestazioni erogate in applicazione della Legge sull’assistenza sociale (Las) dell’8 marzo 1971 [RL 871.100: cfr. art. 2] che, in quanto tali, sono di regola costitutive di un palese stato d’indigenza (sentenza TF 2C_448/2017 24 ottobre 2017 consid. 4.5, 5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 3.1; Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 16 ad art. 117). Sicché mal si comprende come il Pretore aggiunto - alla stregua della controparte che invero nulla aveva prodotto circa la sua situazione economica - abbia potuto ritenere non realizzato il presupposto di indigenza. Implicita e pacifica d’altra parte la probabilità di esito favorevole della revisione - presupposto non esaminato dal Pretore aggiunto - in quanto tesa alla pronuncia dello stralcio per sopravvenuta perdita d’oggetto (sopra, consid. 6.2). Sotto questo profilo, il reclamo giusta l’art. 121 CPC è quindi fondato e va accolto, con conseguente riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura di revisione.
8.4 La reclamante chiede invero anche di procedere alla tassazione della nota d’onorario della sua legale, che quantifica la pretesa complessiva in fr. 639.70 da riconoscere integralmente (reclamo, pag. 9 n. 4).
8.4.1 Richiamato il principio del doppio grado di giurisdizione, l’incarto andrebbe invero retrocesso al Pretore aggiunto affinché si determini sulla congruità di tale importo. Nondimeno la relativa nota professionale figura già agli atti in quanto prodotta su esplicito invito di quello stesso giudice. Trattandosi poi di un contenuto importo, e non volendo appesantire un iter procedurale già protrattosi eccessivamente, alla resa dei conti l’operazione risulterebbe esageratamente sproporzionata e dispendiosa.
8.4.2 Ora, non si può omettere di considerare che la decisione 31 dicembre 2021 della prima Camera civile del Tribunale d’appello aveva definito la questione in punto all’istanza di gratuito patrocinio nella procedura originaria chiusa dal decreto di stralcio 15 dicembre 2021 (sopra, consid. 5 segg.). D’altra parte, la stessa Camera aveva illustrato i motivi per i quali era data la revisione del decreto di stralcio per inefficacia della desistenza (sopra, consid. 7.1 in fine). Tutto sommato quindi, nelle circostanze del caso concreto, pare congruo ammettere un dispendio di tempo complessivo di 2 ore di lavoro (in luogo delle 3 conteggiate dalla legale) per la revisione. Ne consegue che, alla tariffa oraria di fr. 180.– giusta il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria (del 19 dicembre 2007 [Rtar]: art. 4 cpv. 1), la remunerazione dovuta assomma a fr. 426.50, importo che tiene conto di fr. 36.– di spese (10%: art. 6 Rtar) e fr. 30.50 di IVA al 7.7%. La relativa richiesta va accolta entro questi limiti.
Sulle spese processuali e sul gratuito patrocinio nella procedura di reclamo
9. Le procedure decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono - come visto - gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in sede cantonale (sopra, consid. 6.6 e 7.1). Sicché pure nella presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi in tal senso. Non si pone il problema delle ripetibili il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
10. Sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio in questa sede di giudizio giova qui anzitutto richiamare le condizioni a sostegno di un siffatto beneficio (sopra, consid. 8.1 e 8.2). Ora, l’esistenza di uno stato d’indigenza concreto ed effettivo è confortato dalla decisione 24 febbraio 2022 con cui l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha di nuovo riconosciuto alla reclamante una prestazione assistenziale ordinaria mensile secondo i principi della Las, stabilita per i mesi di marzo e aprile 2022 in fr. 2'759.– (doc. D al reclamo). Il reclamo d’altra parte, seppur infondato sul mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella procedura originaria, ottiene causa vinta in quanto riferito alla gratuità della procedura per effetto di cui la reclamante viene liberata dagli oneri a titolo di spese processuali in ogni grado di giudizio, e in quanto formulato contro il diniego del gratuito patrocinio per la procedura di revisione. La concessione del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è quindi fondata e va riconosciuta.
10.1 Alla luce di quanto già riconosciuto a titolo di onorario per il mandato di gratuito patrocinio nella procedura di revisione (sopra, consid. 8.4.2), per il reclamo pare ragionevole allinearsi per analogia al relativo conteggio di cui alla nota d’onorario prodotta in quella sede e ammettere qui un dispendio di tempo di 3 ore di lavoro, ampiamente sufficienti per sollevare il solo argomento utile e pertinente ai fini del presente giudizio (il principio della gratuità della procedura decisionale nelle controversie giusta l’art. 28b CC) e per difendere il preteso diritto al gratuito patrocinio nella procedura di revisione e, ancora, davanti a questa Camera. La remunerazione dovuta a questo titolo può così essere quantificata in fr. 639.70, di cui fr. 540.– a titolo di onorario (3 ore alla tariffa oraria di fr. 180.–), oltre fr. 54.– di spese (10%: art. 6 Rtar) e fr. 45.70 di IVA al 7.7%.
11. L’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. Il reclamo 2 maggio 2022 di RE 1 va parzialmente accolto. Pertanto i dispositivi n. 1, 2 e 4 della decisione sulla revisione 22 aprile 2022 sono modificati come segue:
“1. La domanda di revisione 12/13 gennaio 2022 di RE 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 5 del decreto di stralcio 15 dicembre 2021 vengono così modificati:
1. La procedura di cui all’incarto SO.2021.1097 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto.
5. Le spese processuali sono poste nella misura di fr. 500.– a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.
Per il resto il decreto di stralcio 15 dicembre 2021 è confermato.
2. L’istanza 12/13 gennaio 2022 di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di revisione, comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.
§ A favore dell’avv. PA 1 è riconosciuto:
- onorario fr. 360.–
- spese (10% su fr. 360.–) fr. 36.–
- IVA (7.7% su fr. 396.–) fr. 30.50
- Totale fr. 426.50
4. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.”
II. L’istanza 2 maggio 2022 di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, comprensiva del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.
§ A favore dell’avv. PA 1 è riconosciuto:
- onorario fr. 540.–
- spese (10% su fr. 540.–) fr. 54.–
- IVA (7.7% su fr. 594.–) fr. 45.70
- Totale fr. 639.70
III. Per la procedura di reclamo non si prelevano spese processuali.
IV. Notificazione (unitamente al reclamo 2 maggio 2022 alla controparte):
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Comunicazione:
- Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).