Incarto n.
13.2022.43

13.2022.46

Lugano

12 dicembre 2022   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2022.125 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 19 maggio 2022 da

 

 

 RE 1 

 

 

e

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

 

 

e ora sullo “scritto” 14 luglio 2022 di RE 1 e quello 14 luglio 2022 di CO 1 contro la decisione 5 luglio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la causa per desistenza, dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 e statuito sulle spese processuali;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’11 giugno 1996 a __________. Dalla loro unione sono nati __________ e __________.

 

                                  B.   Con istanza comune e accordo completo sul divorzio il 19 maggio 2022 RE 1 e CO 1 hanno chiesto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, lo scioglimento del vincolo matrimoniale e l’omologazione della convenzione sulle relative conseguenze accessorie sottoscritta il medesimo giorno. Contestualmente hanno altresì postulato il beneficio del gratuito patrocinio per tasse e spese di giustizia.

 

                                         Il 24 maggio 2022 RE 1 ha chiesto la designazione di un gratuito patrocinatore. Il 15 giugno 2022 ha informato la Pretura di rinunciare alla nomina di un avvocato per evitare inutili spese, limitando il gratuito patrocinio alle spese processuali.

 

                                  C.   Le parti sono comparse all’udienza 5 luglio 2022 per l’audizione congiunta e separata dei coniugi. Chiusa la discussione, RE 1 ha indicato di non più voler discutere i punti non omologabili della convenzione e ritirato la domanda di divorzio.

 

                                  D.   Con decisione 5 luglio 2022, emessa in esito all’udienza e registrata a verbale, il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la causa per desistenza (dispositivo n. 3), ha dichiarato priva d’interesse l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4) ponendo a suo carico le spese processuali stabilite in fr. 600.– e compensate le indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 5).

 

                                  E.   Con “scritto” 14 luglio 2022 RE 1 insorge contro l’audizione del 5 luglio 2022 e il relativo svolgimento, indicando il suo desiderio di poter continuare il divorzio senza però dover prendere alimenti dalla moglie come indicato nella convenzione.

 

                                         Con separato “scritto” 14 luglio 2022, CO 1 contesta le modifiche e gli aumenti prospettati dal Pretore aggiunto alle sue voci di spesa, rileva le gravi difficoltà finanziarie e chiede di valutare una riduzione degli eventuali alimenti dovuti al marito.

 

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

 

                                         L’esistenza di un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, Abschreibungsentscheid un Abschreibunsverfügung, in: ZZZ/PCEF 59/2022 pag. 334 segg., 338).

 

                                1.1   La domanda di revisione va presentata entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) e va chiesta al giudice che ha statuito sulla medesima (art. 328 cpv. 1 CPC).

 

                                1.2   Lo scritto 14 luglio 2022 di RE 1 è stato spedito - con Posta A - il 18 luglio 2022 (timbro originale sulla busta d’invio). D’altro canto, lo scritto 14 luglio 2022 di CO 1 è stato spedito - con posta B - il 15 luglio 2022 (timbro originale sulla busta d’invio). Sicché in linea di massima, trattati alla stregua di domande di revisione della decisione registrata a verbale in esito all’udienza tenutasi il 5 luglio 2022, tali scritti possono considerarsi tempestivi. Nondimeno, la relativa richiesta non era da proporre al Tribunale d’appello, ma andava semmai sottoposta al Pretore aggiunto. Ne consegue l’inammissibilità dei medesimi.

 

                                         Invero agli interessati, che non sono assistiti da un patrocinatore legale, non sarebbe nemmeno di soccorso una trasmissione degli atti al competente giudice ad opera di questa Camera. In effetti, e come si dirà nel seguito, nelle citate circostanze gli argomenti sollevati non possono recare loro alcun giovamento.

 

                                   2.   RE 1 afferma di voler continuare il divorzio senza che siano imposti alimenti a suo favore e a carico della moglie, non essendovi margine in tal senso ritenute le gravi difficoltà finanziarie emerse a fronte del quadro economico che era stato elaborato in esito al percorso di mediazione presso il Consultorio di Lugano dell’Associazione Comunità familiare di Lugano.

 

                                2.1   Per l’art. 241 cpv. 1 CPC in caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere consegnate al giudice per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti rispettivamente del desistente o dell’acquiescente), oppure oralmente con la loro consegna a verbale, che le parti devono firmare (art. 241 cpv. 1 CPC: Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 29 ad art. 241 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 31 ad art. 241]).

 

                                2.2   Nel presente caso dal verbale d’udienza 5 luglio 2022 (pag. 1) emerge che in esito all’ampia discussione ivi tenutasi, RE 1 ha “dichiara[to] di non voler più discutere la convenzione demandando al giudice le conseguenze accessorie non omologabili e pertanto ritira la sua domanda comune di divorzio”. In calce al medesimo verbale figurano le debite firme di entrambi i coniugi. E, del resto, RE 1 nemmeno pretende il contrario e men che meno contesta di avere voluto desistere dal procedimento. Poco importa che questa sua scelta sia stata in qualche modo indotta dal fatto che il primo giudice abbia prospettato l’eventualità di una soluzione diversa - e che egli non condivide - rispetto alla concordata rinuncia tra coniugi di contributi alimentari. Tale circostanza non fa venire meno l’efficacia della sua esplicita e palese desistenza. Semmai l’agire e le conclusioni pretorili sarebbero state da contestare impugnando la decisione di merito che, laddove la vertenza non fosse stata ritirata, il Pretore aggiunto avrebbe poi emesso.

 

                                   3.   Invero anche CO 1 solleva contestazioni in punto alle modifiche e ai correttivi che il Pretore aggiunto aveva segnalato di voler apportare riguardo a delle sue voci di spesa (ad esempio spese di benzina, spese di imposte) elencate nel suo conteggio mensile prodotto agli atti, giudicate eccessive dal primo giudice. L’interessata chiede di valutare la diminuzione degli eventuali alimenti a favore del marito, quantificati dal primo giudice nell’ordine di grandezza di fr. 340.– mensili, poiché a fronte delle sue spese ed entrate è solo con grosse difficoltà che avrebbe potuto far fronte al versamento di un pari importo. Se non che, una volta ancora, gli argomenti così proposti non hanno utilità pratica nel presente caso, poiché il Pretore aggiunto non ha deciso alcunché in tal senso. E questo, appunto, in conseguenza dell’avvenuto ritiro da parte del marito della domanda di divorzio comune (sopra, consid. 2.2). A prescindere dalla loro eventuale pertinenza, le relative censure sono quantomeno premature.

 

                                   4.   Giova infine ancora rilevare che RE 1 non impugna il dispositivo sulle spese che lo condanna al pagamento di spese processuali per l’importo di fr. 600.– (dispositivo n. 5) in quanto soccombente, a causa della sua desistenza. Non entra quindi in discussione un’eventuale trattazione del suo “scritto” 14 luglio 2022 quale reclamo giusta l’art. 110 CPC (sopra, consid. 1).

 

                                         D’altro canto il marito non si esprime neppure sulla sua istanza di gratuito patrocinio dichiarata priva d’interesse dal Pretore aggiunto in forza della perdita di qualità di parte che l’intervenuta sua desistenza nella causa ha comportato (cfr. su questo tema da ultimo: sentenza del TF 5A_205/2022 20 ottobre 2022 consid. 3). E questo esclude a priori un esame del suo “scritto” 14 luglio 2022 sotto il profilo dell’art. 121 CPC.

 

                                   5.   Tenuto conto delle particolari specificità del caso concreto e dei limitati margini finanziari degli interessati, a titolo eccezionale e per questa volta si soprassiede al prelievo di spese processuali in questa sede di giudizio.

 

                                         La relativa domanda di gratuito patrocinio avanzata da RE 1 diventa così prova d’oggetto.

 

                                   6.   Il presente giudizio, che per quanto non già inammissibile non pone comunque questioni di principio (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG), è emanato da questa Camera nella composizione a giudice unico.

 

Per i quali motivi,

pronuncia:

                                   1.   Trattato quale domanda di revisione, lo “scritto” 14 luglio 2022 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

 

                                   3.   Trattato quale domanda di revisione, lo “scritto” 14 luglio 2022 di CO 1 è inammissibile.

 

                                   4.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   5.   Notificazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi di diritto

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).