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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2016.280 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda 24 novembre 2016/25 gennaio 2018 da
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CO 1
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contro
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RE 1
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e ora sul reclamo 18 agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 11 luglio 2022 con cui il Pretore ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio a __________ il 3 ottobre 2008. Ad evasione della procedura di protezione dell’unione coniugale pendente innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel corso dell’udienza 24 novembre 2016 i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata e assunto il regime di separazione dei beni che è stato omologato. Così richiesto dalle parti il Pretore ha aperto la procedura di divorzio e accertato la volontà di entrambi di divorziare. La causa che ne è poi seguita si è contraddistinta per i vari incidenti cautelari promossi dalle parti, su cui non giova qui dilungarsi oltre.
B. Il 25 gennaio 2018 CO 1 ha motivato la sua domanda di divorzio e avanzato le relative richieste in punto a liquidazione del regime matrimoniale e ripartizione degli averi di previdenza, con rinuncia a contributi di mantenimento.
Con risposta 24 maggio 2018 RE 1, riservata la pronuncia del divorzio, si è opposta alle richieste di giudizio del marito e ha formulato le proprie rivendicazioni.
Con replica 7 febbraio 2022 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista, aggiornando e adattando le sue richieste alla nuova documentazione reperita e agli esiti della ricostruzione finanziaria effettuata nel procedimento penale promosso a suo carico e dove la moglie aveva il ruolo di accusatrice privata.
Dal canto suo con duplica 2 maggio 2022 RE 1, confermato il divorzio, ha precisato i termini delle proprie domande di giudizio in punto alle conseguenze accessorie.
C. Il dibattimento si è tenuto il 20 giugno 2022. Riaffermate le proprie richieste e allegazioni, l’attore ha notificato i mezzi di prova indicati nell’allegato di replica. Anche la convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e conclusioni, rispettivamente le richieste di prova di cui al memoriale di duplica. Le parti si sono quindi espresse sulle reciproche opposizioni formulate rispetto ai mezzi di prova così indicati.
D. Con ordinanza 11 luglio 2022 il Pretore ha deciso sulle prove. Egli ha ammesso tutti i documenti prodotti (n. 1), richiamato incarti dalla medesima Pretura (n. 2), dal Ministero Pubblico (n. 9), dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (n.10), dall’Ufficio circondariale di tassazione delle persone giuridiche (n. 11) e dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (n. 12) e di Mendrisio (n. 13), ordinato l’edizione di documenti dalla convenuta (n. 3), dall’attore (n. 4) e da terzi (n. 5, 6, 7, 8, 14, 15), autorizzato l’attore all’ispezione a Registro fondiario previa trasmissione dei giustificativi (n. 16), disposto l’audizione di testi (n. 17), l’esecuzione di perizie immobiliari e mobiliari (n. 18) oltre che fiscali (n. 19 e 20) e, infine, le deposizioni delle parti (n. 21). Il Pretore ha respinto ogni altra prova non espressamente specificata (n. 22). Per il resto ha ingiunto all’attore (n. 23) e alla convenuta (n. 24) il pagamento di fr. 5'000.– ciascuno quale anticipo spese per l’assunzione della perizia di cui al dispositivo n. 18.
E. Con reclamo 18 agosto 2022, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di stralciare i dispositivi n. 3 e 5, di ammettere l’audizione di tutti i testi da lei notificati (dispositivo n. 17/22) e, parimenti, di ammettere tutte le perizie da lei richieste (dispositivo n. 18/22).
L’effetto sospensivo al reclamo è stato concesso con decisione presidenziale 6 settembre 2022.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore statuisce sui mezzi di prova notificati dalle parti al dibattimento, rappresenta una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il giorno 12 luglio 2022 (tracciamento degli invii). Posta la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto 2022 per effetto dell’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto spedito il 18 agosto 2022 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
2.3 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 12 ad art. 319; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 319; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3).
Il rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l’avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).
3. La reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile in punto alle sue proposte di audizioni testimoniali che il Pretore aveva respinto (segnatamente dei testi __________, __________, __________, __________, __________). L’interessata rileva che l’avvio del processo risaliva al 2016 e che i fatti su cui questi testi dovevano riferire erano finanche precedenti di ben 10 anni. Potendo ancora trascorre parecchi anni prima di sentirli e ritenuto che, oggettivamente, con il trascorrere del tempo i ricordi si riducevano, di fatto la decisione pretorile metteva a rischio la forza probatoria di queste stesse audizioni. Questo pregiudicava e danneggiava irrimediabilmente un adeguato accertamento in punto a quei fatti che la reclamante aveva allegato a tutela dei propri diritti patrimoniali (reclamo, pag. 11 n. 3.1.d). Nondimeno. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile può senz’altro sussistere rispetto ad una perdita verosimilmente irreversibile di un mezzo di prova concernente fatti non ancora accertati (ad esempio distruzione di documenti, grave malattia o anzianità del teste), ma è pur sempre vero che non è considerato tale il timore astratto a che il trascorrere del tempo possa alterarlo (Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 22b ad art. 319; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319; Spühler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 319). In concreto la reclamante si limita a ipotizzare che il trascorrere del tempo potrebbe compromettere le risultanze delle audizioni testimoniali respinte dal Pretore e, in sostanza, di essere in tal senso privata della possibilità di accertare fatti essenziali ai fini della sua tesi. Ma ciò assurge a un mero timore astratto che, in quanto tale, non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile. Sicché su questo punto, il reclamo è inammissibile.
In difetto del requisito fondamentale, non occorre addentrarsi oltre sulle relative censure sollevate dalla reclamante rispetto alla mancata assunzione testi che lei contesta (reclamo, pag. 8 segg. n. 3.1.a/b/c).
4. La reclamante non sostanzia invece alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile rispetto alle sue richieste di perizie (sui movimenti di denaro del marito a debito di conti della moglie o di società a lei facenti capo; sui debiti del marito maturati prima e dopo l’inizio della relazione con la moglie; sul danno provocato dal marito al patrimonio della moglie e di società a lei facenti capo) e che il Pretore aveva respinto. Motivo per cui, da questo punto di vista, il reclamo si rivela a priori inammissibile.
Questo rende inutile ogni disquisizione sulle censure di merito invocate a sostegno della pertinenza di queste sue denegate richieste di perizia (reclamo, pag. 11 segg. n. 3.2.a/b/c).
5. A mente della reclamante, l’ordine disposto tanto a suo carico quanto a carico della __________ Sagl di produrre gli “estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria sia in Svizzera che all’estero” costituisce un’ingerenza sproporzionata nella propria vita privata non più cancellabile una volta realizzata. Trattandosi di relazioni personali, sensibili e commerciali, concernenti oltretutto il periodo successivo la pronuncia del regime di separazione dei beni fra coniugi, quei dati erano tutelati dal segreto privato e commerciale e suscettibili di un suo pregiudizio irreparabile (reclamo, pag. 3 n. 2). Afferma che i suoi interessi e quelli della società erano già stati gravemente danneggiati dal comportamento manipolatorio dell’attore, sicché vi era il fondato timore che questi potesse estrapolare in modo abusivo delle informazioni sensibili e riservate, rispetto alle quali egli nemmeno aveva tentato di allegare una parvenza di oggettiva giustificazione a sostegno di un suo diritto ad accedervi. In tal senso la reclamante invoca così il diritto al rispetto della sfera privata sua e della società, oltre che al suo segreto professionale (reclamo, pag. 8 n. 2g).
5.1 Ora, i dettagli di dati bancari e postali riferiti a beni economici possono senz’altro includere informazioni sulla vita privata del titolare del conto, motivo per cui quest’ultimo può avere un interesse legittimo a impedirne l’accesso. Va qui rilevato che l’art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione, corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e telecomunicazioni (cpv. 1), e ad essere protetti dall’impiego abusivo di dati personali (cpv. 2). In proposito il Tribunale federale ha invero sancito il principio secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione, ed esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg. e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla sentenza del TF 1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd). Questa giurisprudenza non è però applicabile al caso concreto, dove il contenuto dei documenti va ben oltre ai dati relativi a reddito e sostanza, estendendosi verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che rientrano nella sfera privata.
Da ciò ne consegue che laddove invoca il diritto al rispetto della sua sfera privata a fronte dell’ordine di produrre la propria personale documentazione bancaria e/o postale dal 2016 in poi (dispositivo n. 3 della decisione impugnata), alla reclamante va riconosciuto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Su questo punto è quindi da entrare nel merito del reclamo.
5.2 È per contro invano che la reclamante invoca il diritto alla tutela del suo segreto professionale. Trattasi in sostanza di un obbligo di segretezza e confidenzialità verso terzi sancito da norme legali a carico di specifiche figure professionali e con riferimento ad informazioni apprese in quel preciso contesto lavorativo. Ma in tal senso l’interessata non circostanzia alcunché.
5.3 A sostegno del pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante rivendica poi inutilmente il diritto al rispetto della sfera privata della __________ Sagl. Quale società per capitali ai sensi degli art. 772 segg. CO, questa ha una personalità giuridica propria (art. 779 cpv. 1 CO) in forza di cui gode ed esercita a proprio nome i diritti civili. Sicché, tutt’al più, spetta alla società medesima prevalersi di un pregiudizio difficilmente riparabile in forza di tale diritto, posti ancora i limiti entro cui una persona giuridica può invocare il rispetto alla tutela della sfera privata (Hertig Randall/Marquis, in: Commentaire Romand, Costitution fédérale, 2021, n. 15 segg. ad art. 13). Giova per il resto rilevare che, da questo punto di vista, il dispositivo impugnato n. 5 specifica appunto che “si richiama l’obbligo di cooperazione dei terzi e le eccezioni di cui agli art. 160 segg. e 165 segg. CPC. Entro il termine assegnato il terzo interpellato rimane sin d’ora autorizzato a presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni alla collaborazione richiesta.”. Ciò posto, poco cambia il fatto che, di questa società, la reclamante sia oramai unica socia e gerente (cfr. registro di commercio del Cantone Ticino), visto che non è in questa sua veste che formula reclamo. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo laddove la censura concerne l’ordine impartito a __________ Sagl di produrre documentazione bancaria e/o postale dal 2016 in poi (dispositivo n. 5 della decisione pretorile impugnata).
6. Il Pretore ha ritenuto di non poter escludere a priori la rilevanza degli estratti bancari e postali dal 2016 in poi chiesti in edizione alla reclamante, posto inoltre che la produzione dei medesimi nemmeno era da ritenere gravosa in termini di celerità ed economicità del procedimento. Egli ha così disposto a carico della moglie il contestato ordine di edizione. A premessa di questa sua conclusione ha rilevato che l’attore considerava detti documenti necessari a comprovare i benefici economici conseguiti dagli investimenti comuni dei coniugi, mentre per la controparte la documentazione era irrilevante ai fini della causa fermo restando poi che tra le parti vigeva oramai dal 2016 il regime di separazione dei beni (decisione impugnata, pag. 2).
6.1 Obietta invero la reclamante di avere altresì precisato che l’attore non aveva neppure confortato la sua richiesta indicando quali fossero i fatti suscettibili di rivestire importanza per la liquidazione del regime matrimoniale, e men che meno spiegato e comprovato i cosiddetti “investimenti comuni dei coniugi”, per ovvi motivi comunque precedenti il 2016 e da lei contestati. Ora, questa sua obiezione era in effetti stata sollevata in occasione dell’udienza 20 giugno 2022. Su questo punto l’attore aveva osservato che, a prescindere dalla separazione dei beni disposta nel 2016, l’interessata aveva tratto vantaggi “riconducibili ad attività svolte dai coniugi in costanza di matrimonio, come ad esempio la vendita della part. __________ RFD di __________ da parte della __________ Sagl, nonché benefici derivanti dalla compravendita e commercializzazione del prodotto __________” (verbale, pag. 2 verso il basso), e meglio come ampiamente esposto nell’allegato di replica (verbale, pag. 6 nel mezzo). E su questi punti la reclamante si è limitata a riproporre la medesima generica contestazione. Sicché il rimprovero è privo di ogni fondamento.
6.2 Afferma inoltre la reclamante che il Pretore con decisione cautelare 12 aprile 2022 aveva già respinto una richiesta dell’attore tesa a ottenere il blocco degli averi appartenenti a __________ Sagl, che in quella sede il primo giudice aveva rilevato che il fondo part. n. __________ RFD di __________ apparteneva alla società appunto e non rientrava quindi nella massa dei cespiti matrimoniali da sciogliere, e che tale giudizio non era stato impugnato. Se non che, richiamato il principio di verosimiglianza che regge l’emanazione di misure cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC), allora il Pretore aveva a ben vedere ritenuto che “il fondo n. __________ RFD di __________ non sembrerebbe mai essere appartenuto ai coniugi, sicché non pare rientrare nella massa dei cespiti matrimoniali oggetto dello scioglimento del regime dei beni” (decisione 12 aprile 2022, pag. 6 in alto). Ma la considerazione non può più a priori valere in un contesto di accertamento di merito e prova piena che s’impone in una causa di divorzio dove la controversia verte appunto sulla liquidazione del regime matrimoniale. In tal caso vi è in effetti la necessità di determinare con certezza categoria ed entità di beni e benefici spettanti all’uno o all’altro coniuge, tema questo che non può certo considerarsi risolto in forza della pronuncia della separazione dei beni disposta nel 2016. Solo così si potrà poi statuire sulle rispettive e antitetiche tesi e richieste di giudizio delle parti.
6.3 La reclamante si duole della violazione dell’art. 150 CPC, norma stante la quale oggetto della prova sono solo i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Afferma che giusta l’art. 55 cpv. 1 CPC spetta alle parti allegare i fatti e i mezzi di prova di rilievo, posto che solo entro questi limiti si può pretendere che il giudice assuma le pertinenti prove (art. 152 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene che in proposito l’attore non ha specificato alcunché, motivo per cui non era dato comprendere come il Pretore avesse potuto fare esercizio del suo potere di apprezzamento per decidere della rilevanza dell’ordine di edizione di documenti posto a suo carico, oltretutto neppure spiegata e motivata. L’argomento tuttavia non regge già solo a fronte delle articolate e quantificate richieste di giudizio avanzate dall’attore (replica, pag. 49 segg.) e che si contrappongono diametralmente con quelle della reclamante (duplica, pag. 96). Già solo per questo non regge la tesi secondo cui il Pretore non aveva modo di valutare in via anticipata la rilevanza dell’edizione di documenti imposto alla reclamante.
6.4 Evidenzia infine la reclamante che la separazione dei beni era ormai stata pronunciata nel 2016 e che da allora non si potevano più creare nuovi acquisti da suddividere tra coniugi nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale. Inoltre, decorsi ben 6 anni dall’adozione di questo regime dei beni, la pertinenza della richiesta di edizione di documenti andava motivata e giustificata con particolare precisione e dovizia. L’attore però si era nel frattempo limitato ad avanzare una richiesta di blocco di alcuni conti a tutela di eventuali diritti nella liquidazione del regime matrimoniale, senza quindi manifestare in modo attivo e pertinente un suo interesse in tal senso. Ora, la pronuncia dal 2016 della separazione dei beni non è in concreto coincisa con un pacifico e unanime distinguo in punto ai beni (immobili, mobili e flussi finanziari) propri dell’attore e della convenuta, e ancora degli acquisti prima del 2016 e finanche di possibili beni in comproprietà dopo di allora (art. 248 CC). Indipendentemente dai 6 anni ormai trascorsi, a fronte di visioni dei due coniugi che oggettivamente divergono, mal si vede quindi come ai fini di una necessaria ricostruzione in tal senso, anche la documentazione successiva al 2016 non debba a priori avere una sua rilevanza.
6.5 Giova ancora aggiungere quanto segue rispetto al diritto degno di protezione invocato dalla reclamante. Spettava in ogni caso a quest’ultima l’onere di indicare in che misura i documenti in questione contenessero informazioni riservate e sensibili così da permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - e meglio della reclamante a non rendere accessibili certe informazioni e dell’attore a prenderne visione - e determinarsi in proposito. In tal senso non basta allegare per la prima volta in questa sede di giudizio un diritto degno di protezione della sfera privata ma è necessario spiegare quali informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare quello specifico diritto.
6.6 In conclusione, da ciò ne consegue la reiezione del reclamo. Resta salva la facoltà della reclamante di chiedere al Pretore di limitare l’accesso ai documenti, indicando partitamente quali siano le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale in modo da eventualmente valutare l’adozione di provvedimenti giusta l’art. 156 CPC.
7. Entro i limiti della sua ammissibilità, il reclamo va così respinto. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare tenuto conto del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.–. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
8. Il reclamo che, per quanto non già inammissibile, non pone in discussione questioni di principio o rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 18 agosto 2022 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 agosto 2022 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).