Incarto n.
13.2023.103

13.2023.104

Lugano

21 novembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2022.55 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 8 marzo 2022 da

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 contro la decisione 9 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di edizione dell’attore e citato le parti all’udienza per procedere al loro interrogatorio e la successiva decisione 13 ottobre 2023;

 

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio il 31 gennaio 2002 a __________. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ e __________. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 23 gennaio 2017, in virtù della quale il marito - tra l’altro - si impegnava a versare contributi alimentari per la moglie vita natural durante, o meglio di fr. 8'500.- mensili, aumentati a fr. 10'000.- mensili indicizzati dal 18° compleanno della figlia __________, ridotti a fr. 8'500.– mensili (da cui dedurre le prestazioni sociali percepite dalla moglie [rendita AVS e cassa pensione]) dal pensionamento di lei, quest’ultima impegnandosi a mantenere l’avere pensionistico nella cassa pensione. Per quanto riguarda un’immobile a __________, i coniugi si sono impegnati a mantenerlo in comproprietà in ragione di ½ ciascuno fino a quando le figlie non avranno concluso gli studi, rispettivamente la formazione professionale.

 

                                  B.   Con petizione 8 marzo 2022 alla Pretura del Distretto di Lugano, CO 1 ha postulato la modifica della sentenza di divorzio, chiedendo lo scioglimento della comproprietà e la riduzione del contributo alimentare dovuto alla ex moglie.

 

                                  C.   All’udienza di conciliazione del 9 maggio 2022 le parti non hanno raggiunto un’intesa. Con memoria 18 agosto 2022 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Con replica del 21 settembre 2022 l’attore e con duplica del 21 novembre 2022 la convenuta hanno confermato le rispettive domande.

 

                                  D.   All’udienza delle prime arringhe dell’11 gennaio 2023, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e notificato le prove. Con ordinanza 23 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha assegnato un termine alla convenuta per produrre della documentazione, ha ammesso l’audizione di un teste e si è riservato una decisione sulla prova dell’interrogatorio delle parti.

 

                                         Sentito il teste ammesso, con ordinanza 26 aprile 2023 il Pretore aggiunto ha poi deciso di non ammettere i testi di parte convenuta A__________, M__________ e P__________ - rilevando che la convenuta medesima vi aveva rinunciato - né la prova dell’interrogatorio delle parti.

                                         La decisione è stata impugnata da CO 1 che, con reclamo 9 maggio 2023 ha chiesto di annullare la decisione e retrocedere l’incarto al Pretore aggiunto per statuire sulle prove offerte su cui non era ancora stata presa una decisione, ammettere la prova dell’interrogatorio delle parti e completare l’istruttoria. Il gravame è stato respinto con sentenza 30 agosto 2023, dove la scrivente Camera aveva nondimeno rilevato che il primo giudice ancora non si era pronunciato sulla domanda di edizione della documentazione relativa a __________ SA e che restava da decidere il destino di alcune prove, per alcune delle quali era stata solo preannunciata la reiezione con ordinanza 23 gennaio 2023, senza però che ciò sia poi stato formalizzato nel dispositivo.

 

                                  E.   Con ordinanza 9 ottobre 2023 il Pretore aggiunto, preso atto della sentenza 30 agosto 2023 di questa Camera, ha respinto la richiesta di edizione dalla società __________ SA, modificato l’ordinanza sulle prove 26 aprile 2023 nel senso di ammettere l’interrogatorio delle parti e citato le parti medesime per procedervi.

                                         Con ordinanza 11 ottobre 2023 il Pretore aggiunto, rilevato che erano state notificate per errore due ordinanze sulle prove recanti date differenti per l’udienza, l’una fissata il 25 ottobre 2023 e l’altra il 2 novembre 2023, ha annullato la citazione per la prima e confermato l’udienza per il giorno di giovedì 2 novembre 2023.

 

                                         Con istanza 11 ottobre 2023 la convenuta, oltre a chiedere il rinvio dell’udienza, ha postulato l’annullamento dell’ordinanza 9 ottobre, la conferma dell’ordinanza sulle prove 26 aprile 2023 e di completare quest’ultima nel senso di respingere le domanda di edizione da __________ SA. In subordine, in caso di mantenimento dell’interrogatorio delle parti, ha chiesto che siano ammessi tutti i testi da essa notificati.

 

                                         Con ordinanza 13 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e assegnato all’attore un termine per presentare le sue osservazioni all’istanza 11 ottobre 2023.

 

                                  F.   Con unico reclamo 20 ottobre 2023 RE 1 postula che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, le ordinanze 9 ottobre e 13 ottobre 2023 siano annullate e l’incarto retrocesso al Pretore aggiunto affinché annulli le due ordinanze impugnate, confermi l’ordinanza del 26 aprile 2023, la completi nel senso di respingere la domanda di edizione da __________ SA e convochi le parti per le arringhe finali. In subordine che completi l’istruttoria esprimendosi sulle prove richieste dalla convenuta e meglio sull’audizione testimoniale di A__________, M__________ e P__________ come pure sulla ripetizione dell’audizione di F__________.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

Considerato

in diritto:                  1.   La decisione 9 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b n. 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. Rilevato che essa è stata notificata alla reclamante il 10 ottobre 2023 il gravame, rimesso alla posta il 20 ottobre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

 

                                         L’ordinanza 13 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e assegnato alla parte attrice un termine per inoltrare osservazioni all’istanza 11 ottobre 2023 della convenuta è anch’essa una decisione ordinatoria processuale, impugnabile con i medesimi rimedi e nei medesimi termini. Il reclamo contro la medesima risulta anch’esso tempestivo.

 

                                   2.   In virtù dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

 

                                   3.   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, così come la decisione di annullare l’udienza e assegnare un termine per inoltrare osservazioni non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente.

 

                                         La reclamante sostiene che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile le deriva da un accertamento erroneo del Pretore aggiunto, il quale non ha ammesso i testi da essa notificati ritenendo, contrariamente al vero, che essa vi aveva rinunciato, ciò che le impedirebbe in futuro di impugnare una decisione a lei sfavorevole. L’argomentazione della reclamante si fonda quindi sul timore di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché la parte non ha dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.

                                         In mancanza di un pregiudizio difficilmente riparabile, premessa fondamentale del reclamo fondato sull’art. 319 lett. b n. 2 CPC, il gravame in esame non può che essere dichiarato inammissibile.

 

                                   4.   Di transenna si rileva comunque che la reclamante critica manifestamente a torto la decisione del primo giudice - senza specificare quale, ma verosimilmente l’ordinanza 9 ottobre 2023 - invocando la crescita in giudicato dell’ordinanza 26 aprile 2023. Le decisioni ordinatorie processuali non crescono infatti in giudicato e possono di principio essere modificate dal giudice che le ha pronunciate fino alla decisione finale, riserva fatta dei diritti riconosciuti e della sicurezza giuridica (TF 5A_276/2010). E in questo contesto non si può non rilevare la manifesta contraddizione nell’agire della reclamante che, dopo aver rimproverato al primo giudice un comportamento “… contrario allo stato di diritto, al principio della buona fede processuale, a quello dell’affidamento, della sicurezza del diritto e della crescita in giudicato (ne bis in idem senza mutazione di fatti o di diritto che autorizzassero modifiche)” per aver modificato l’ordinanza 26 aprile 2023, ne chiede poi essa stessa la modifica nel senso di ammettere le prove a suo tempo respinte.

                                         Neppure si può rimproverare al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti per aver rilevato che la convenuta aveva rinunciato all’audizione dei testi di cui ora chiede l’assunzione, considerato che ciò risulta dal verbale d’udienza 26 aprile 2023 (pag. 3), firmato anche dalla reclamante e dal suo patrocinatore.

                                         Per quanto concerne invece la domanda subordinata che “… il Pretore completi l’istruttoria esprimendosi sulle prove chieste dalla convenuta, e meglio sull’audizione testimoniale di A__________, M__________ e P__________ come pure sulla ripetizione dell’audizione di F__________”, la stessa appare finanche inammissibile. Rilevato che il Pretore aggiunto già si è pronunciato sull’ammissibilità dei testi con ordinanza 26 aprile 2023, il reclamo sarebbe abbondantemente tardivo. Nella misura in cui invece la reclamante ha chiesto la modifica di quell’ordinanza, il gravame è inammissibile in mancanza di una decisione del primo giudice che ancora non si è pronunciato sulla questione.

                                         Non è poi dato di comprendere quale sia l’interesse della reclamante a chiedere l’annullamento dell’ordinanza 9 ottobre 2023 nella misura in cui respinge la domanda di edizione di documenti di controparte, quando poi chiede che la medesima domanda sia respinta completando l’ordinanza 26 aprile 2023.

 

                                   5.   La reclamante impugna anche la decisione ordinatoria processuale con cui il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza e assegnato alla controparte un termine per prendere posizione sulla sua istanza 11 ottobre 2023 con cui essa ha chiesto la modifica dell’ordinanza 9 ottobre 2023 nel senso di non ammettere l’interrogatorio delle parti e, subordinatamente, di ammettere i testi a suo tempo rifiutati. Considerato che le parti hanno il diritto di esser sentite (art. 53 CPC) l’agire del primo giudice che ha notificato l’atto alla controparte con un termine per le osservazioni appare non meno che corretto, e non è dato di vedere come avrebbe dovuto altrimenti procedere senza violare siffatto diritto. Su questo punto il reclamo, neppure motivato e al limite del temerario, sarebbe comunque da respingere.

 

                                   6.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

 

                                   7.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

 

                                   8.   Con la presente decisione la richiesta di conferire effetto sospensivo al gravame diviene priva d’oggetto. La stessa sarebbe comunque stata respinta stante l’inammissibilità del gravame.

 

Per i quali motivi,

pronuncia:               1.   Il reclamo 20 ottobre 2023 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   Le spese processuali, fissate in fr. 400.-, sono a carico della reclamante.

 

                                   3.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 20 ottobre 2023 alla controparte):

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30’000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).