Incarti n.
13.2023.107
13.2023.108

Lugano

8 gennaio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente

 

cancelliere:

Annovazzi

 

 

sedente per statuire nella causa inc. SO.2023.1167 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza dell'8 marzo 2023 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall'  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 ,

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo del 23 ottobre 2023 di RE 1 contro il dispositivo n. 4 della decisione dell'11 ottobre 2023, con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio il 20 marzo 1986 a __________ (BE). Dalla loro unione non sono nati figli.

 

 

                                  B.   L'8 marzo 2023 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano chiedendo misure a tutela dell'unione coniugale. Ha postulato altresì una provvigione ad litem di fr. 5000.–, e in subordine l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  C.   All'udienza del 24 aprile 2023, indetta per procedere anche alla discussione della richiesta di provvigione ad litem, le parti sono giunte a una transazione per quanto riguarda l'autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione dell'abitazione coniugale; per il resto rimanendo litigioso l'ammontare del contributo alimentare richiesto dalla moglie. In virtù delle risultanze documentali prodotte dal marito, la moglie ha poi ridotto la propria richiesta di provvigione ad litem a fr. 2000.–. Il convenuto vi si è opposto, la sostanza di cui disponeva essendo stata utilizzata per ripianare dei debiti. La moglie in duplica e il marito in replica hanno confermato i rispettivi punti di vista. In esito all'udienza, oltre a omologare in via cautelare l'accordo raggiunto dalle parti, il Pretore aggiunto ha accolto la richiesta di provvigione ad litem della moglie nella misura di fr. 2000.–.

 

 

                                  D.   Con sentenza dell'11 ottobre 2023 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha ritenuto, tra l'altro, di non stabilire contributi di mantenimento a favore della moglie, “vista l'impossibilità economica del marito”. Per il resto ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio della moglie “nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto” (dispositivo n. 4), ponendo le spese processuali di fr. 3000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispositivo n. 5).

 

 

                                  E.   Con reclamo del 23 ottobre 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la decisione sia parzialmente annullata e riformata nel senso di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (dispositivo n. 4) e che lo Stato si assuma la quota delle spese processuali poste a suo carico (dispositivo n. 5), oltre a postulare il beneficio del gratuito patrocinio anche per la procedura di reclamo.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni al reclamo, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato.

 

 

Considerando

 

in diritto                   1.   Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
L
a decisione qui impugnata è pervenuta al reclamante il 16 ottobre 2023. Consegnato alla posta il 24 ottobre 2023, il reclamo è quindi tempestivo.

 

                                         Rammentata la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).

 

 

                                   2.   L'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121).
La nuova documentazione prodotta dal convenuto con il reclamo – un'istanza di rigetto definitivo del 18 ottobre 2023 concernente il precetto esecutivo n. __________ (“Provisio ad litem – sentenza della Pretura di Lugano 24 aprile 2023” per fr. 2000.–) introdotta davanti al giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest (doc. D) e un estratto del registro delle esecuzioni di CO 1, del 23 ottobre 2023, attestante esecuzioni per fr. 7833.15 (3 attestati di carenza beni per fr. 2622.90 tra il 2020 e il 2022), tra cui fr. 2000.– di esecuzione per la provisio ad litem (doc. E) – sarebbe irricevibile. Come si vedrà in seguito, nondimeno, essa poco giova ai fini del giudizio.

 

 

                                   3.   Per l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                3.1   Il Pretore aggiunto con le conclusioni della moglie ha assunto agli atti il precetto esecutivo n. __________ (“Provisio ad litem – sentenza della Pretura di Lugano 24 aprile 2023” per fr. 2000.–). Per quanto riguarda la nota professionale del patrocinatore, invece, ha rilevato che “di principio la medesima non viene mai assunta agli atti. Inoltre, come si vedrà nei successivi considerandi, tale documento non è rilevante ai fini della presente procedura, per cui non viene assunto agli atti”. Dipoi, nel respingere la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie “in quanto la situazione del marito non lo consente”, il Pretore aggiunto ha ritenuto che non è dato modo di sapere se il marito disponga ancora della somma di fr. 7136.50 con valuta 10 aprile 2023 sul conto a lui intestato presso (…), anche in considerazione del fatto che con decisione a verbale del 24 aprile 2023 il marito è stato condannato a versare alla moglie un importo di fr. 2000.– a titolo di provisio ad litem”.

                                         Rilevato poi che, a mente della moglie, il marito non avendo versato la provisio ad litem in corso di causa, “… l'utilità di quest'ultima è venuta a cadere” e dovrebbe “essere chiamato a versare gli importi non più a titolo di provvigione, che sarebbe tardiva, ma semplicemente a titolo di ripetibili secondo le regole della procedura”, quantificate in fr. 4806.25 (importo corrispondente alla nota d'onorario del suo patrocinatore allegata alle conclusioni scritte), il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'avvio della sola procedura esecutiva per l'incasso della provvigione ad litem riconosciutale non bastava a comprovare delle difficoltà straordinarie per il suo ottenimento. Di conseguenza ha respinto la domanda della moglie di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

 

                                3.2   La reclamante contesta al primo giudice una violazione del diritto e un accertamento manifestamente errato dei fatti. Come accertato nella decisione impugnata essa verserebbe in ristrettezze economiche, registrando uno scoperto di almeno fr. 1850.– sul proprio fabbisogno mensile accertato in fr. 2864.–, essendo unicamente al beneficio di una rendita AVS di fr. 1014.– mensili. Con il mancato versamento della provvigione ad litem, la decisione adottata il 24 aprile 2023 sarebbe stata “svuotata di senso”, così che la moglie si trova a far fronte alle spese di causa da sola e a dover sborsare ulteriori fr. 1500.– a titolo di spese processuali, oltre all'onorario del legale. Considerato il fatto che anche la procedura esecutiva genera per lei ulteriori esborsi, senza nulla ottenere, sarebbe dimostrato che l'incasso effettivo e concreto della somma di fr. 2000.– è palesemente e oltremodo difficoltoso. Nella misura in cui ha ritenuto che l'incasso fosse in concreto possibile senza particolari difficoltà, quindi, il primo giudice avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti.

Sarebbe poi inaccettabile e contraddittorio sostenere che la provvigione ad litem può essere concretamente incassata, dopo aver accertato che l'obbligato astretto al suo versamento si trova in una condizione di totale indisponibilità finanziaria per redditi e sostanza, la rendita AVS, unico reddito di cui benefìcia il marito, essendo impignorabile. Il Pretore aggiunto ha poi escluso che il marito potesse e/o dovesse intaccare la propria sostanza. Ciò poiché quest'ultima era di per sé esigua anche solo in base alla documentazione agli atti, già obsoleta al momento della decisione, e soprattutto perché la sostanza è stata verosimilmente consumata per coprire il fabbisogno scoperto del marito. Non si potrebbe ragionevolmente, da un lato, non assegnare alcun contributo di mantenimento perché mancano sostanza e redditi in capo all'obbligato al versamento della provisio ad litem, e contemporaneamente, d'altro lato, sostenere che l'incasso di quest'ultima non è oltremodo difficoltoso, e negare così il gratuito patrocinio.

Quanto alla circostanza, ribadita nella decisione impugnata, che la moglie ha omesso di formulare un'ulteriore richiesta di provvigione ad litem in sede conclusionale, la reclamante sottolinea l'irrilevanza della questione, non essendo possibile statuire sul versamento di una provvigione ad litem con la decisione finale, potendo se mai dar luogo, a questo stato avanzato della procedura, soltanto a una restituzione della somma versata e alla ripartizione delle spese secondo le regole di procedura. Anche per questo, in luogo della provvigione ad litem, la reclamante ha postulato la rifusione delle ripetibili e, temendo seriamente per la loro riscossione, risp. in caso di parziale o totale soccombenza, l'ammissione al gratuito patrocinio. Considerata la propria evidente condizione d'indigenza, ha postulato la domanda di gratuito patrocinio in subordine alla richiesta di provvigione ad litem rivelatasi quest'ultima impossibile da recuperare.

 

 

                                   4.   Lo strumento del gratuito patrocinio è sussidiario rispetto alla provvigione ad litem e, più in generale, rispetto all'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge dedotto dal diritto di famiglia giusta gli art. 159 cpv. 3 e 163 CC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 55 ad art. 117; Bernasconi, in: Trezzini e al., op. cit., n. 19 ad art. 276). Questo significa che se il coniuge rinuncia a presentare una domanda di provvigione ad litem nonostante ne abbia diritto, il beneficio del gratuito patrocinio gli è precluso: la richiesta di gratuito patrocinio potrà quindi essere accolta unicamente quando è stabilito che il richiedente non è nelle condizioni di ottenere alcuna provvigione ad litem dall'altro coniuge, ma fintanto che vi è incertezza al riguardo la via del gratuito patrocinio gli è impedita (Trezzini, op. cit., n. 57 ad art. 117). Si può prescindere dal formulare preventivamente una siffatta richiesta indirizzandosi da subito a quella di gratuito patrocinio solo se è fin dall'inizio evidente e chiaro che l'altro coniuge non può fornire una provvigione ad litem oppure che il suo ottenimento sottostà a difficoltà straordinarie (Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 117).

 

 

                                   5.   In concreto, nonostante gli sforzi compiuti dalla reclamante, il Pretore aggiunto ha apoditticamente statuito che l'avvio della sola procedura esecutiva per l'incasso della provvigione ad litem riconosciutale non basta di per sé a comprovare delle difficoltà straordinarie per il suo ottenimento. A torto.
Nelle circostanze del caso di specie, con gli elementi di reddito e sostanza ritenuti nella decisione per entrambi i coniugi, in particolare non si vede come il marito, a fronte di sole entrate di fr. 2026.– mensili da rendita AVS, un fabbisogno di fr. 2612.– mensili (per tacere della criticabile riduzione stimata dell'importo di cassa malati al netto di un teorico sussidio RIPAM di cui non risulta beneficiare), e dunque uno scoperto di fr. 586.– mensili, possa essere ritenuto nelle condizioni di corrispondere la provvigione ad litem di fr. 2000.–. Ancor meno è dato di comprendere come la moglie possa ottenere la provvigione senza difficoltà straordinarie. Ne deriva, quindi, che già per l'ammontare della provvigione concessa, entra in considerazione l'istituto del gratuito patrocinio a titolo sussidiario.

 

                                        Non soltanto. Appare incomprensibile l'affermazione del Pretore aggiunto secondo cui “come si vedrà nei successivi considerandi, tale documento non è rilevante ai fini della presente procedura (…)”, quando – da un punto di vista sostanziale – invece si trova proprio confrontato con una nota professionale di fr. 4806.25 (fr. 5344.75 al netto di un acconto versato dalla cliente di fr. 538.50), con cui la reclamante allega di aver già superato, con le prestazioni professionali maturate, l'importo di fr. 2000.– concesso a titolo di provvigione ad litem (e ciò anche nel caso in cui l'onorario venisse ridotto da fr. 280.– esposti a fr. 180.– per ora di lavoro). Considerato che le spese legali superano l'importo della provvigione ad litem, quand'anche l'importo di fr. 2000.– attribuito alla moglie fosse di possibile incasso, la domanda di gratuito patrocinio non potrebbe essere dichiarata priva d'oggetto ma dovrebbe comunque essere esaminata. Inoltre, considerata la precaria situazione economica del marito, accertata dal primo giudice, e la difficoltà di incassare la provvigione accordata, ben si poteva prescindere dal chiedere un'ulteriore provvigione ad litem.

 

                                         Per quanto concerne segnatamente la nota professionale dell'avv. PA 1, da questi prodotta unitamente alle conclusioni di causa, si rileva che l'art. 105 cpv. 2 CPC dispone che “le parti possono presentare una nota delle loro spese”. L'enunciato del Pretore aggiunto, che “di principio la stessa non viene mai assunta agli atti” costituisce quindi una manifesta violazione della procedura.

 

                                   6.   Tutto ciò considerato, il Pretore è incorso in un manifesto accertamento errato dei fatti (quanto alla possibilità di incasso della provvigione ad litem senza particolari difficoltà), e in un'errata applicazione del diritto (art. 117 CPC). Il reclamo, fondato, va così accolto. Ritenuto, tuttavia, come non sia compito dell'autorità di reclamo sostituirsi al giudice di prime cure, il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va annullato e l'incarto rinviato al Pretore aggiunto perché si determini sui presupposti per il conferimento del beneficio del gratuito patrocinio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), senza trascurare le conseguenze sull'anticipo della parte di spese processuali e ripetibili poste a carico della reclamante nel dispositivo n. 5.

 

 

                                   7.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2).

Analogamente allo Stato del Cantone Ticino incombe pure l'obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un'adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Nonostante la reclamante rivendichi un'indennità di
fr. 1500.–, oltre a fr. 150.– di spese, un importo complessivo stabilito in fr. 700.– (comprensivo di onorario, spese e IVA, che remunera circa due ore di lavoro alla tariffa fr. 280.– l'una), appare congruo per lo studio e la redazione del reclamo in esame, rilevato come la reclamante non ottiene la riforma del dispositivo n. 4 della decisione impugnata come postulato, ma il suo annullamento. Ciò rende priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

 

                                         La presente decisione rende priva d'oggetto la domanda intesa a ottenere il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

 

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:               1.   Il reclamo del 23 ottobre 2023 di RE 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione dell'11 ottobre 2023 è annullata
e la causa è rinviata al Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 6 per nuova decisione, nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono
poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà
a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo
è dichiarata priva d'oggetto.

 

                                   4.   La domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo è dichiarata priva di oggetto.

 

                                   5.   Notificazione:

 

–    
   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15 000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30 000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Trattandosi di una decisione finale di diniego del gratuito patrocinio, ai fini del valore litigioso è determinante il presumibile costo del processo (v. sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1).