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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2023.2649 (modifica di decisione in protezione dell’unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 31 maggio 2023 da
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RE 1
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contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 23 ottobre 2023 di RE 1 contro la decisione 10 ottobre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle restanti prove;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ed CO 1 si sono uniti in matrimonio il 10 settembre 2010 a Lugano. Dalla loro unione è nato __________, affetto da un disturbo dello spettro autistico (DSA).
B. Con decisione 10 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, le parti sono state autorizzate a vivere separate dal 17 agosto 2020 ed è stata omologata la convenzione da essi conclusa, convenzione che disponeva fra l’altro l’affidamento di __________ in custodia alternata ad entrambi i genitori secondo un piano prestabilito, un contributo di fr. 740.– mensili oltre assegni per figli (se percepiti) per __________ da luglio 2021 a carico del padre, la ripartizione a metà fra genitori degli oneri di mantenimento per il figlio, un contributo di mantenimento di fr. 2'243.– per la madre a carico del padre, la conferma della curatela educativa a favore di __________ con suddivisione dei relativi costi a metà fra i genitori.
C. Con istanza 31 maggio 2023, e richieste supercautelari e cautelari, introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, RE 1 ha postulato la modifica della decisione 10 agosto 2021 nel senso di affidargli la custodia esclusiva di __________ - riservati i diritti di visita della madre - con obbligo di mantenimento a suo esclusivo carico, di ordinare la suddivisione a metà da luglio 2021 dell’assegno per i figli e dei costi di affidamento di __________ presso terzi (__________), di ordinare la suddivisione a metà delle spese straordinarie (art. 286 cpv. 3 CC) per __________ e di stralciare il suo obbligo di mantenimento nei confronti della madre.
Con decreto 2 giugno 2023 il Pretore aggiunto ha respinto le domande supercautelari, ha convocato le parti al dibattimento del 22 agosto 2023 e ha ordinato l’assunzione di documenti mancanti e aggiornati.
D. Con istanza 7 luglio 2023, preso atto che la procedura innanzi all’Autorità regionale di protezione 9 (nel seguito: ARP) era stata chiusa a fronte della vertenza pendente in Pretura, RE 1 ne ha richiamato l’incarto. Egli ha in particolare chiesto al Pretore aggiunto di intervenire a protezione del figlio, ritenuto che l’ARP era stata chiamata a valutare l’affidamento esclusivo di __________ al padre anche tramite perizia sulle capacità di entrambi i genitori e a sostituire con una nuova persona la curatrice educativa __________.
E. Con osservazioni spontanee 16 agosto 2023 CO 1 ha preso posizione sulle rivendicazioni e sui vari scritti di RE 1.
F. Il 22 agosto 2023 si è tenuta l’udienza per il dibattimento in punto all’affidamento di __________, alle relazioni personali del genitore non affidatario, al contributo di mantenimento per __________, al contributo di mantenimento per la moglie e alle spese giudiziarie. Le parti hanno confermato le rispettive posizioni e domande di giudizio: l’istante nel memoriale 31 maggio 2023 producendo poi una presa di posizione scritta sulla documentazione prodotta dalla controparte e una replica spontanea alle osservazioni 16 agosto 2023 della convenuta; la convenuta riaffermando le proprie osservazioni 16 agosto 2023 ed opponendosi alle argomentazioni di controparte. Le parti si sono determinate sulle reciproche contestazioni e hanno notificato i mezzi di prova da assumere.
G. Il Pretore aggiunto ha statuito su parte delle prove, con decisione resa a verbale il 22 agosto 2023, al termine dell’udienza. In particolare, egli ha negato l’audizione di testi (dispositivo n. 11), ha disposto l’assunzione di informazioni scritte limitatamente (dispositivo n. 12) a medici (dispositivo n. 4, 7, e 9), enti (dispositivo n. 5 e 6) e alla curatrice educativa __________ (dispositivo n. 8) e ha deciso sui documenti ancora da produrre (dispositivo n. 10). Il primo giudice ha invece rinviato la decisione sulla perizia sulle capacità genitoriali delle parti e sui loro interrogatori e deposizioni (dispositivo n. 13).
Il reclamo 1° settembre 2023 di RE 1 interposto contro i dispositivi n. 11 e 12 di questa decisione 22 agosto 2023 è evaso da questa Camera con odierno separato giudizio.
H. Con ordinanza 27 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha invitato le parti a indicare se mantenevano le restanti richieste di prove. Il 4 ottobre 2023 RE 1 ha precisato di mantenere la prova della perizia sulle capacità genitoriali e gli interrogatori e deposizioni delle parti. Il 5 ottobre 2023 la convenuta ha indicato di non ritenere utili né la perizia sulle capacità genitoriale né gli interrogatori e deposizioni delle parti.
I. Con decisione 10 ottobre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di prova peritale sulle capacità genitoriali delle parti (dispositivo n. 2) e ha ammesso quella dell’interrogatorio e deposizione delle parti (dispositivo n. 3).
J. Con reclamo 23 ottobre 2023 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 2 di quest’ultima decisione e di riformarlo nel senso di ammettere la prova della perizia sulle capacità genitoriali delle parti.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle restanti richieste di prova rappresenta una disposizione ordinatoria processuale ai sensi degli art. 124 e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio qui impugnato è pervenuto al reclamante l’11 ottobre 2023. Spedito con invio raccomandato lunedì 23 ottobre 2023 (affrancatura sulla busta d’invio originale), giunto giovedì 26 ottobre 2023 alla cancelleria del tribunale (timbro in originale ed estratto tracciamento degli invii), il gravame è quindi tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Il Pretore aggiunto ha evidenziato che la procedura era retta dalla procedura sommaria dove, essenzialmente, erano da considerare le prove documentali, altri mezzi di prova potendo essere considerati se non ritardavano notevolmente la procedura o se il giudice doveva accertare d’ufficio i fatti (art. 254 CPC). Questo valeva anche nelle procedure di natura provvisoria, quali quelle di protezione dell’unione coniugale, nonostante il principio inquisitorio. A maggior ragione in concreto, posto che frattanto l’istante aveva promosso azione di divorzio, sicché a fronte di seri dubbi era semmai in quel contesto da valutare le capacità genitoriali delle parti. Di contro i vari rapporti scritti sin lì assunti non avevano evidenziato elementi per mettere in discussione le capacità genitoriali delle parti, bensì un clima conflittuale tra loro insieme ad una mancanza di comunicazione e collaborazione. Tenuto anche conto della natura provvisoria del regime di protezione dell’unione coniugale, il Pretore aggiunto non ha ritenuto opportuna né necessaria una perizia sulle capacità genitoriali dei genitori. Ha così respinto la richiesta.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 75 ad art. 319]). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
4. Per il reclamante la mancata esecuzione della perizia sulle capacità genitoriali dei genitori è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Egli spiega che trattandosi della custodia di un figlio minorenne vale il principio inquisitorio illimitato e che il pregiudizio difficilmente riparabile sussiste perché __________ non è sereno, l’affidamento congiunto nuoce al suo bene e in ambito scolastico ed extrascolastico era incorso in importanti cali di rendimento e regressioni. In particolare __________, maestra di __________, aveva ipotizzato un suo trasferimento in una classe di scuola speciale qualora non vi fossero stati dei miglioramenti. E, per il futuro del bambino, questo avrebbe comportato conseguenze negative e difficilmente recuperabili, sia laddove l’appello contro la sentenza finale avesse poi trovato accoglimento che facendo affidamento al sistema educativo offerto dalle “passerelle scolastiche”.
Se non che, il reclamante si limita a riproporre l’argomentazione che è alla base della procedura intesa alla modifica della decisione 10 agosto 2021 di protezione dell’unione coniugale. L’interessato, in particolare, focalizza il suo pregiudizio in quello del figlio __________, che identifica nell’eventualità di un trasferimento del bambino ad altra scuola e nelle conseguenze negative che - a suo modo di vedere - questo comporterebbe. Ma, in tal senso, egli dà voce a ipotetici sviluppi futuri espressione di una personale e aprioristica lettura dei fatti. Ciò non può e, ad ogni modo, non basta a sostanziare un pregiudizio difficilmente riparabile alla posizione complessiva del reclamante in relazione al processo giudiziario in corso e che scaturisce dalla decisione impugnata. Invero, nemmeno il richiamo al principio inquisitorio illimitato soccorre l’interessato. Questo principio, in effetti, fa sì che il giudice (di ogni ordine e grado) non sia vincolato alle allegazioni delle parti, ossia né ai fatti allegati, né ai fatti ammessi, né alle prove offerte e chiarisca la fattispecie di propria iniziativa, procedendo - dandosi il caso - egli medesimo alle indagini necessarie (Bernasconi, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 296 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 2 e 3 ad art. 296). Ed esso non esclude nemmeno un apprezzamento anticipato delle prove (sentenza del TF 5A_848/2019 2 dicembre 2020 consid. 8.2.1; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, 2021, n. 6 ad art. 296; Spycher, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 6 ad art. 296). Sicché, da questo punto di vista, anche in un contesto di principio inquisitorio illimitato il giudice non è tenuto a dare seguito ad ogni richiesta di prova (Spycher, op. cit., n. 6 ad art. 296). Non si vede quindi come il citato principio possa ora confortare l’esistenza del presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile in capo al reclamante a motivo che il Pretore aggiunto non ha ritenuto necessario procedere con la perizia sulle capacità genitoriali delle parti.
5. Afferma il reclamante che il peggioramento di __________ è cominciato quando il Pretore aggiunto - nel corso della pregressa procedura di protezione dell’unione coniugale (sopra, consid. B; doc. C) - ha revocato l’affidamento esclusivo di __________ al padre a favore del suo affidamento congiunto ai genitori, come avrebbero confermato - se ammesse - le audizioni dei testi. A mente dell’interessato le difficoltà e il disagio di __________ si manifestano al rientro dal periodo trascorso con la madre, minandone la stabilità emotiva, il rendimento scolastico e la salute psicofisica. L’istanza 31 maggio 2023 era appunto finalizzata a raccogliere tutte le informazioni determinanti per decidere sulla custodia esclusiva richiesta dal padre e che era la miglior soluzione per __________. Ma in assenza della perizia sulle capacità genitoriali difficilmente il primo giudice avrebbe potuto decidere su questo punto, i rapporti scritti raccolti sino a quel momento essendo insufficienti da questo punto di vista.
Il reclamante lascia così intendere che la mancata esecuzione della perizia sulle capacità genitoriali delle parti impedisca l’acquisizione di dati e informazioni atti a circoscrivere le peculiarità dell’affidamento di __________ in modo da stabilire quale, tra la custodia alternata e quella esclusiva, era la migliore soluzione, non potendo bastare da questo punto di vista i rapporti scritti ordinati dal primo giudice. In quest’ottica il reclamante sembra paventare l’eventualità di un giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un siffatto giudizio negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. Questo poiché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore aggiunto - oltretutto alla luce dei rapporti scritti già assunti e prodotti dalle varie figure specialistiche che assistono le parti e __________ (dott. med. __________, dott. med. __________, dott. med. __________, __________, __________ e curatrice educativa __________) - decide di rinunciare alla perizia sulle capacità genitoriali delle parti, in quanto un tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere a priori tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione. Ciò che non può essere.
6. Soggiunge il reclamante che un appello contro la decisione finale non è una soluzione plausibile e da considerare perché __________ non ha tutto questo tempo, perché sono mesi che egli segnala invano le difficoltà di __________ e perché non è immaginabile attendere ancora mesi prima di intervenire a livello giudiziario. Nell’interesse di __________ è quindi da stabilire nell’immediato se la madre è in grado di prendersene cura e come aiutarlo, ciò di cui i rapporti scritti ordinati dal Pretore aggiunto non davano contezza, senza di che difficilmente la sua situazione potrebbe essere recuperata, il che per un bambino vulnerabile quale egli è comporta indubbiamente un pregiudizio difficilmente riparabile.
Il reclamante lamenta una volta di più un pregiudizio non suo bensì e semmai di __________, su cui ha fondato la causa e che a suo modo di vedere sussiste a motivo di una pretesa incapacità della madre di prendersi cura del figlio. Ma a parte il fatto che nulla indica che le informazioni scritte sin lì assunte dal Pretore aggiunto non siano oggettivamente adeguate e sufficienti per decidere la vertenza in un senso piuttosto che nell’altro, è una mera opinione soggettiva la tesi secondo cui le stesse non diano una sufficiente contezza del nocciolo della questione. Invero il reclamante sembra quasi fraintendere il concetto di pregiudizio difficilmente riparabile quale condizione di ricevibilità ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, dato quando non può essere totalmente riparato da una decisione finale (o incidentale) o quando in conseguenza della decisione impugnata la situazione dell’interessato risulta notevolmente aggravata. Questo pregiudizio è in effetti ben diverso dalla condizione materiale di protezione giuridica provvisoria o di salvaguardia di uno stato di fatto (cfr. art. 261 cpv. 1 lett. b e art. 315 cpv. 5 CPC), senza di che la situazione giuridica di fondo di colui che si pretende leso risulterebbe compromessa per sempre e dove il pregiudizio può anche essere dato dal semplice trascorrere del tempo durante il processo (DTF 142 III 798 consid. 2.2, 138 III 378 consid. 6.3; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 75 e 76 ad art. 319 [versione #8 e-book 1° febbraio 2020 n. 77 e 78 ad art. 319; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 13 in fine ad art. 319). Ora, dei motivi per i quali la decisione impugnata non è costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC già si è detto (sopra, consid. 4 e 5) e non giova quindi ripetersi.
7. Stando così le cose il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile. Diventa così inutile disquisire oltre sulle censure di errata applicazione del diritto e di accertamento manifestamente errato dei fatti sollevate dal reclamante.
8. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state raccolte osservazioni.
9. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 ottobre 2023 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 ottobre 2023 alla controparte):
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).