Incarto n.
13.2023.114

Lugano

5 marzo 2024  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Olgiati e Giamboni

 

 

cancelliera:

Locatelli

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 (azione di divorzio - procedura di diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 2020 da

 

 

 CO 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

 RE 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 27 novembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 novembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle parti al contratto prematrimoniale 8 marzo 1991;

 

ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1 e RE 1, entrambi di nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________ (Sudafrica, ZA). Dall’unione è nato __________. In esito ad una procedura di protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il relativo accordo.

 

                                  B.   In data 26 agosto 2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento per divorzio del matrimonio e l’adozione di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio e le parti hanno entrambe dato atto del principio di ripartizione delle prestazioni di libero passaggio come per legge. Il 1° febbraio 2021 il marito ha motivato le sue richieste in punto al contributo di mantenimento e alla liquidazione del regime matrimoniale, punti rimasti litigiosi.

 

                                         Con risposta dell’8 marzo 2021 la moglie ha formulato le proprie richieste, e così il marito con replica 11 novembre 2021 e con duplica 17 gennaio 2022 la moglie. In parallelo è poi altresì proseguito il procedimento cautelare.

 

                                  C.   Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26).

 

                                         Nel frattempo la causa di merito e quella cautelare sono state sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20 ottobre 2022.

 

                                  D.   All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH) in modo da chiarire il regime matrimoniale vigente tra i coniugi.

 

                                  E.   Il Pretore aggiunto ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023 e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e la moglie in data 6 febbraio 2023.

 

                                  F.   Con decisione processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta avanzata il 6 febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH.

 

                                         Con ordinanza suppletoria di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio 2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13 giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34).

 

                                  G.   Il 5 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha indicato alle parti che la questione incidentale era matura per il giudizio. Con ordinanza 8 settembre 2023 ha respinto l’istanza del marito di formulare delle osservazioni finali, argomentando che l’applicazione del diritto era accertata d’ufficio dal giudice e che, dal canto loro, era stato dato modo alle parti di documentare il contenuto del diritto sudafricano.

 

                                  H.   Con istanza 12 ottobre 2023 di assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) la moglie ha prodotto la sentenza 10 ottobre 2023 della Corte costituzionale sudafricana inerente all’applicazione del diritto di “redistribuzione” ai matrimoni celebrati in Sudafrica dopo il 1984 (in applicazione del “Matrimonial Property Act del 1° novembre 1984”). Il 26 ottobre 2023 il marito vi si è opposto e il 6 novembre 2023 ha chiesto l’assegnazione di un termine per elaborare una sua presa di posizione.

 

                                         Il nuovo documento è stato assunto agli atti con ordinanza 9 novembre 2023, respingendo l’opposizione e la domanda di assegnazione di termine del marito.

 

                                    I.   Con decisione 15 novembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle parti al contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” 8 marzo 1991 (dispositivo n. 1). Ha quindi fissato in fr. 4'000.– le spese processuali ponendole a carico della moglie, e non ha riconosciuto spese ripetibili o indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 2).

 

                                  L.   Con reclamo 27 novembre 2023 RE 1 chiede di riformare la decisione 15 novembre 2023 sicché il contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” 8 marzo 1991 sia accertato come non valido e non vincolante per le parti, le spese processuali di fr. 4'000.– siano poi poste a carico di CO 1 e non siano assegnate ripetibili o indennità d’inconvenienza.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni.

 

                                  M.   Il parallelo reclamo 12 dicembre 2023 di CO 1, teso alla riforma del dispositivo n. 2 (seconda frase) della decisione 15 novembre 2023 nel senso di condannare RE 1 a versargli fr. 9'500.– di spese ripetibili, subordinatamente di annullarlo e disporne il rinvio al Pretore aggiunto affinché statuisca sulle ripetibili a suo favore, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.118).

 

Considerando

in diritto:                 1.   Con la decisione impugnata, in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, il Pretore aggiunto si è pronunciato sulla validità del contratto prematrimoniale datato 8 marzo 1991 e ha statuito in materia di spese e ripetibili.

 

                                1.1   Le decisioni limitate a “singole questioni o conclusioni” giusta l’art. 125 lett. a CPC possono essere finali - fra cui rientrano anche quelle parziali - o incidentali: le decisioni finali pongono termine al processo (art. 236 cpv. 1 CPC) - se parziali pongono fine ad una parte indipendente del procedimento - mentre le decisioni incidentali potrebbero portare all’immediata fine del processo con conseguente risparmio di tempo o di spese se l’autorità giudiziaria superiore dovesse giungere ad un giudizio diverso rispetto a quello originario (art. 237 cpv. 1 CPC), da cui l’imprescindibile necessità di doverle impugnare subito in modo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) (Sogo/Naegeli, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 segg. ad art. 236 e n. 1 e 6 ad art. 237; Heinzmann/Braidi, in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 3 e 9 ad art. 236 e n. 3 e 9 ad art. 237; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 125; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 e 7 ad art. 236 e n. 3 e 7 ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2).

 

                                1.2   Non rientrano in queste categorie di decisioni quelle che, pur rese in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, si limitano a risolvere una questione che non può mettere fine totalmente o parzialmente alla causa in quanto non concerne l’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità, ma è di natura a orientare o semplificare il prosieguo dell’istruttoria e l’andamento del procedimento (ad es. la qualifica di un contratto [cfr. sentenza TF 4A_642/2014 29 aprile 2015 consid. 3.6.2 pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 n. 1695] o la legge applicabile secondo il diritto internazionale: Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 319; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125; Tappy, op. cit., n. 3 in fine e 7 ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2). Trattasi allora, a seconda del caso, di “altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali” impugnabili nell’immediato - e per quanto non rientrino già fra i casi stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) - unicamente con reclamo laddove sia dato un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC) (Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 3 e 9 ad art. 237; Bastons Bulletti, op. cit., n. 7 ad art. 319; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 237; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 319).

 

                                1.3   In concreto, la decisione impugnata accerta come valido e vincolante il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991 (sopra, consid. D) retto dalla legge sudafricana. Essa statuisce quindi su una questione in sé materiale avente carattere pregiudiziale, nel senso che - senza decidere sull’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità - fissa comunque le premesse per la continuazione della causa (Brunner/Vischer, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 319). Poiché non regola aspetti meramente formali del processo, bensì definisce appunto una questione rilevante per il merito, non può essere qualificata quale decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Non si tratta però neanche di una decisione incidentale giusta l’art. 237 CPC, giacché una diversa decisione dell’autorità giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento essendo comunque ancora da procedere all’effettivo scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Inoltre, non configura neanche una decisione parziale in quanto non pone fine alla causa su una questione indipendente. Ne consegue pertanto che la decisione 15 novembre 2023, con cui il Pretore aggiunto ha accertato come valido e vincolante per le parti il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, rappresenta una decisione su un incidente del processo - resa su unanime ed esplicita richiesta delle parti (sopra, consid. D) - nel senso di “un’altra decisione” giusta l’art. 319 lett. b CPC.

 

                                   2.   Per l’art. 48 lett. c cifra 1 LOG, le decisioni giusta l’art. 319 lett. b CPC sono impugnabili con reclamo proponibile alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, nel termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria o trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC).

 

                                         La decisione qui in esame è pervenuta alla reclamante il 16 novembre 2023. Spedito lunedì 27 novembre 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC), ovvero in ossequio al termine minimo di 10 giorni (art. 321 CPC), il gravame risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

 

                                   3.   Con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.

 

                                         Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, sicché il reclamante deve perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

 

                                   4.   A conforto del suo pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante sostiene che l’accertamento della validità del contratto prematrimoniale di cui al doc. HH risulta significativo per la liquidazione del regime matrimoniale nell’ambito del divorzio, in quanto stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono retti dalla separazione dei beni con l’esclusione del sistema dell’accrescimento, ovvero l’esclusione di qualsiasi suddivisione della ricchezza creata in costanza di matrimonio. Di contro, laddove quel contratto fosse stato dichiarato invalido, si sarebbe dovuto procedere allo scioglimento del regime matrimoniale dei beni secondo il principio della comunione dei beni, ovvero il regime previsto dalla legge sudafricana in assenza di pattuizioni tra coniugi.

 

                                         La decisione impugnata ha accertato come vincolante e valido il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, con cui i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni con esclusione di profitti e perdite ed esclusione del sistema di accrescimento, secondo il diritto sudafricano (decisione impugnata, n. 5 in fine a pag. 11). Dal canto suo la reclamante non pretende di non avere sottoscritto questo contratto, bensì di averne semmai sostenuto l’inefficacia e l’invalidità (reclamo, n. 5 a pag. 3 e n. 7 a pag. 4). E, in particolare, l’interessata individua il suo pregiudizio difficilmente riparabile contrapponendovi l’alternativa nel senso che, laddove quel contratto fosse appunto stato dichiarato non valido, in base al diritto sudafricano determinante fra i coniugi sarebbe diventato il regime matrimoniale della comunione dei beni. Nondimeno, la reclamante medesima rammenta nella cronologia processuale dei fatti succedutisi in corso di causa, che il Pretore aggiunto in data 9 novembre 2023 ha accolto la sua istanza 12 ottobre 2023 tesa a completare il parere di diritto sudafricano da lei prodotto facendo assumere in applicazione dell’art. 229 CPC la “recentissima decisione della Corte costituzionale del Sudafrica la quale, in estrema sintesi, sancisce il diritto incondizionato alla cosiddetta “ridistribuzione” anche per il coniuge assoggettato ad un contratto prematrimoniale senza sistema di accrescimento di diritto sudafricano ” (reclamo, n. III/9 a pag. 10). Se del caso quindi, il pregiudizio difficilmente riparabile avrebbe dovuto essere confortato tenendo altresì conto di questo aspetto. Ora, non solo la reclamante non pretende questo. Ma è pure da rilevare che su questo punto il Pretore aggiunto si è limitato a rammentare l’esistenza e l’assunzione agli atti di quel documento in accoglimento di quell’istanza 12 ottobre 2023 nella narrativa fattuale della decisione impugnata (consid. M), senza tuttavia trarre nello specifico alcuna conclusione. Motivo per cui, a maggior ragione la tesi di un verosimile pregiudizio difficilmente riparabile cade nel vuoto.

 

                                   5.   Obietta invero la reclamante di avere 58 anni, di essersi sposata a 26 anni lasciando poco dopo il Sudafrica, sua terra natale, per trasferirsi in Svizzera, di essersi poi dedicata alla famiglia - marito e figlio - e, per il resto, di avere avuto modo di lavorare solo per società appartenenti al marito, da cui era però stata licenziata allorquando l’unione coniugale era stata sospesa. A suo modo di vedere, la validità di quel contratto prematrimoniale amplificava in modo esponenziale il rischio per la reclamante di ritrovarsi esclusa da una qualsivoglia liquidazione in capitale, senza avere avuto modo di costituirne uno proprio, e questo malgrado fosse pacifico il suo contributo nella gestione e nella costituzione della ricchezza della famiglia. Evidente pertanto che questa situazione non avrebbe mai potuto essere riequilibrata nell’ambito di una regolamentazione degli altri aspetti divorzili, ovvero quelli alimentari e pensionistici. E questo ben comportava un pregiudizio, concreto ed essenziale, difficilmente riparabile che una successiva sentenza finale favorevole non avrebbe mai potuto soccorrere e ribaltare. Da cui la compromissione della posizione complessiva della reclamante in seno al processo di divorzio.

 

                                         Tuttavia, la situazione personale e finanziaria della reclamante in costanza di matrimonio è parte integrante dell’esame che sottende la regolamentazione degli aspetti alimentari e pensionistici dovuti al divorzio. E, considerato che in merito il Pretore aggiunto non si è ancora pronunciato, pare quantomeno prematuro escludere a priori un possibile e sufficiente riequilibrio economico a beneficio della reclamante. Sicché, sotto questo profilo, mal si vede come a questo stadio e in concreto la posizione complessiva dell’interessata nel processo possa ritenersi irrimediabilmente compromessa. Inoltre, già si è detto dei motivi per i quali il presupposto di pregiudizio difficilmente riparabile non appare verosimile in punto all’accertamento della validità del contratto prematrimoniale 8 marzo 1991 e al relativo regime matrimoniale dei beni determinante ai sensi del diritto sudafricano (sopra, consid. 4). Al riguardo, non occorre pertanto qui ripetersi. Di fatto, l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, ipotesi che però non configura un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.

 

                                   6.   Per le suesposte ragioni (sopra, consid. 4 e 5), in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame non può che essere dichiarato inammissibile. Questo rende inutile esprimersi sulle censure di merito invocate dalla reclamante.

 

                                   7.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, posto che nello specifico non sono state raccolte osservazioni.

 

                                   8.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo, che a fronte di una prospettiva di giudizio inammissibile sarebbe ad ogni modo stata respinta.

 

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 27 novembre 2023 di RE 1 è inammissibile.

 

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante.

 

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 27 novembre 2023 alla controparte):

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).