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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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cancelliera: |
Locatelli |
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2021.39 (azione di divorzio - procedura di diritto matrimoniale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 20 ottobre 2021/6 maggio 2022 da
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CO 1
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contro
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CO 2
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e ora sul reclamo 11 dicembre 2023 dell’avv. RE 1 contro la decisione 28 novembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota d’onorario;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e CO 2 si sono uniti in matrimonio il 2 settembre 2013 a __________. Dalla loro unione è nato __________.
In esito ad una procedura di protezione dell’unione coniugale chiusa il 6 aprile 2020, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha autorizzato la vita separata delle parti dal 26 agosto 2019, affidato alla madre il figlio con riserva delle relazioni personali e dei diritti di visita con il padre, assegnato alla madre l’abitazione coniugale di __________ e fissato i contributi a carico del padre per il mantenimento e l’accudimento del figlio (inc. n. SO.2019.465/CA.2019.49). Le parti sono state poi interessate da varie procedure innanzi l’Autorità di regionale di protezione n. 2 di Mendrisio (di seguito: ARP), che hanno visto la nomina di un curatore educativo (__________) del figlio e - più volte - la ridefinizione delle relazioni personali e dei diritti di visita tra padre e figlio.
B. Con petizione 20 ottobre 2021 CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale e di regolare le conseguenze accessorie. Il 25 novembre 2021 CO 2 ha postulato di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Analoga richiesta è stata presentata da CO 1 il 26 gennaio 2022.
C. All’udienza del 24 febbraio 2022 CO 2 ha acconsentito al divorzio. Il Pretore aggiunto, rilevata la oltremodo gravosa conflittualità tra le parti sulle questioni riguardanti il figlio ha ordinato l’esecuzione di una perizia sulle loro capacità genitoriali, perizia affidata il 1° marzo 2022 al dr. med. __________.
Con decisioni 1° marzo 2022 il Pretore aggiunto ha concesso alle parti il gratuito patrocinio, inclusi i costi dei rispettivi legali, e meglio dell’avv. RE 1 per CO 1 e dell’avv. PA 2 per CO 2.
D. Il 6 maggio 2022 CO 1 ha motivato la domanda di divorzio. Mentre al termine dell’udienza tenutasi il 19 maggio 2022, sentiti il curatore e le parti, il Pretore aggiunto ha ordinato una serie di misure a protezione del figlio.
Il 7 luglio 2022 CO 2 ha trasmesso il memoriale di risposta con le richieste di giudizio. Sono seguite la replica 12 settembre 2022 di CO 1 e la duplica 20 ottobre 2022 di CO 2.
E. All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno notificato i mezzi di prova. È poi seguita l’istruttoria con l’assunzione di documenti, il richiamo di incarti, l’audizione dei testimoni e la perizia sul valore dell’abitazione coniugale.
F. L’11 gennaio 2023 è stato rassegnato il rapporto peritale sulle capacità genitoriali delle parti, di cui CO 1 il 1° febbraio 2023 CO 1 ha chiesto il complemento e la delucidazione, accolto dal Pretore aggiunto con decisione 13 febbraio 2023.
Il 1° settembre 2023 CO 1 ha ricusato il perito giudiziario dr. med. __________, istanza che il Pretore aggiunto ha respinto il 16 ottobre 2023.
G. Il 16 ottobre 2023 l’avv. RE 1 ha comunicato al Pretore aggiunto la revoca del mandato di rappresentanza di CO 1, a cui era quindi da rivolgersi direttamente.
H. All’udienza del 19 ottobre 2023 CO 1 ha dichiarato di accettare il referto peritale 11 gennaio 2023 del dr. med. __________, mentre le parti, concordato un nuovo assetto sui diritti di visita che il Pretore aggiunto ha omologato, si sono impegnate a non litigare e screditarsi vicendevolmente innanzi al figlio.
I. Il 15 novembre 2023 CO 1 ha chiesto al Pretore aggiunto la formale sostituzione del gratuito patrocinatore per l’intervenuta grave sfiducia nella legale designatale. Il 16 novembre 2023 il Pretore aggiunto, ritenuta giustificata la richiesta, ha indicato l’avv. PA 1 quale nuovo patrocinatore.
L. Il 24 novembre 2023 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale per la tassazione di rito, esponendo un totale di fr. 23'166.25, di cui fr. 20'340.– di onorario, fr. 1'170.– di spese e fr. 1'656.25 di IVA al 7.7%.
M. Con decisione 28 novembre 2023 il Pretore aggiunto ha stabilito il compenso dovuto all’avv. RE 1 in fr. 14'248.70, di cui fr. 12'600.– di onorario, fr. 630.– di spese e fr. 1'018.70 di IVA al 7.7%.
N. Con reclamo 11 dicembre 2023 l’avv. RE 1 chiede la riforma di questa decisione nel senso che le sia riconosciuto un compenso totale di fr. 22'983.20, di cui fr. 20'340.– di onorario, fr. 1'000.– di spese e fr. 1'643.20 di IVA al 7.7%.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, IN PRAXI, 2019, n. 981 pag. 344; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 25 ad art. 122]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 45 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).
La decisione in esame, recapitata il 29 novembre 2023, è stata impugnata con reclamo spedito lunedì 11 dicembre 2023 (art. 142 cpv. 3 CPC). In gravame è quindi tempestivo e, da questo profilo, è ammissibile.
1.3 Richiamata (per analogia) la procedura sommaria, il reclamo è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. La reclamante lamenta una carente motivazione per non avere spiegato il Pretore aggiunto le ragioni della riduzione delle ore di lavoro riconosciute ed essersi limitato a riassumere i principi.
3.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante di quel diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali sia giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
3.2 Il Pretore aggiunto ha ricordato i principi validi in materia di tassazione delle note professionali a cui si è ispirato per l’esame del dispendio di tempo esposto dalla reclamante, segnatamente la non retroattività della domanda, il potere di apprezzamento, il rapporto ragionevole tra prestazione e responsabilità assunta dal legale, la congruità dell’onorario dovuto, la ponderazione in base alla ragionevole conduzione del mandato rispetto a prestazioni di carattere strettamente forensi escluso sostegno morale e aiuto sociale. Stabilito poi dal 26 gennaio 2022 al 16 ottobre 2023 il periodo temporale determinante, ha distinto fra tre tipologie di prestazioni. Per colloqui e corrispondenza con il cliente ed eventuali terzi ha ammesso un complessivo di 15 ore, indicando come eccessive i 160 messaggi di posta elettronica con il cliente in aggiunta alle telefonate e agli incontri, i 40 messaggi con il curatore e i 10 messaggi con i medici del figlio. A titolo di preparazione degli allegati di causa, inteso per la petizione, la replica, la fase peritale e gli incidenti processuali, ha considerato un totale di 40 ore di lavoro. Infine per la partecipazione alle udienze ha riconosciuto 15 ore. Alla tariffa oraria di fr. 180.– si aveva un onorario di fr. 12'600.–, oltre a fr. 630.– (art. 6 Rtar) e l’IVA del 7.7%. Foss’anche a fronte di un’argomentazione pretorile stringata e una riduzione di onorario non condivisa dalla reclamante, la sedicente mancanza di motivazione risulta - come meglio si vedrà nel seguito - infondata e persino pretestuosa.
4. L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese (art. 2 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 Rtar), mentre a titolo di spese di cancelleria può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario (art. 6 cpv. 1 Rtar). Salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell’unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, è riconosciuto un onorario massimo, calcolato sulla base dell’articolo 4, di fr. 4200.– (art. 5 Rtar).
4.1 La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. La remunerazione non ha necessariamente da essere completa, ma deve comunque essere adeguata. Essa non è quindi necessariamente definita in modo aritmetico sommando semplicemente il tempo esposto per l’espletamento delle varie attività. Nel fissare la retribuzione il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento. Poiché chi ha trattato la causa e ne ha seguito le varie fasi è meglio in grado di valutare l’attività del patrocinatore da un punto di vista quantitativo, poiché conosce meglio anche le difficoltà della causa stessa e quindi l’impegno che essa ha richiesto, l’autorità di ricorso non sostituisce il proprio potere d’apprezzamento a quello del primo giudice, ma interviene solo quando il risultato appare, nel complesso, manifestamente inadeguato (IIICCA 13.2020.134 del 30 marzo 2021 consid. 3).
4.2 Nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio è da tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto e in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza del Tribunale federale 6B_810/2010 del 25 maggio 2011).
5. Giova anzitutto rilevare che il Pretore aggiunto, richiamati il principio di non retroattività dell’istanza di gratuito patrocinio e la rinuncia al mandato manifestata dalla legale, ha limitato tra il 26 gennaio 2022 e il 16 ottobre 2023 il periodo determinante. E in merito la reclamante non solleva specifiche contestazioni. Ciò posto, il dispendio di tempo indicato dall’interessata tra l’11 agosto 2021 e il 19 gennaio 2022 assomma a 11 ore e 45 minuti (705 minuti). Dal 16 ottobre 2023 incluso - la revoca del mandato non rientra all’evidenza nell’attività legale svolta nell’interesse del cliente - risulta poi il conteggio di 1 ora e 55 minuti (115 minuti). Da cui, già solo per questo, il legittimo stralcio di totali 13 ore e 40 minuti (820 minuti), e l’inammissibilità della censura.
6. La reclamante contesta le 40 ore di lavoro riconosciute come adeguate dal Pretore aggiunto per la “preparazione degli allegati di causa con la specifica di petizione, replica, fase peritale e incidenti processuali”. Rimprovera al primo giudice di avere travalicato e violato il suo pur ampio potere di apprezzamento in materia di tassazione della nota professionale. Indica di essersi limitata ad esporre un complessivo di 16 ore e 30 minuti per il solo allestimento degli allegati di causa (petizione motivata, replica, domande di completamento e delucidazione della perizia e istanza di ricusazione), obiettando che il dettaglio di ore di prestazioni conteggiate è congruo e proporzionato, che la procedura è stata litigiosa, che il tempo richiesto da un allegato di causa non si riduce alle effettive ore di allestimento essendo ancora da considerare le prestazioni accessorie quali l’esame di documenti, gli scambi di corrispondenza vari e lo studio giuridico della fattispecie. Il tutto poi l’aveva costretta ad un lavoro particolarmente scrupoloso che il Pretore aggiunto, consapevole dell’animosità della controversia, le avrebbe dovuto riconoscere.
6.1 La reclamante propone invero una serie di argomenti generici, ma non tenta nemmeno di dimostrare che le 40 ore di lavoro ammesse dal primo giudice non coprono sufficientemente il lavoro da lei svolto in attinenza con la “preparazione degli allegati di causa”. Scorrendo il dettaglio della nota agli atti si identificano fino all’udienza di discussione 19 maggio 2022 un tempo complessivo di 8 ore (480 minuti) di prestazioni attinenti questa categoria di prestazioni, e meglio la preparazione dell’istanza di gratuito patrocinio (26 gennaio 2022), i contatti scritti e telefonici con la Pretura (10 febbraio 2022, 24 marzo 2022, 31 marzo 2022), l’esame di documenti trasmessi dalla legale di controparte (5 aprile 2022), la preparazione della petizione (6 maggio 2022) e i contatti con Ufficio previdenza, __________ e Ufficio tassazioni (6 maggio 2022 e 10 maggio 2022).
Proseguendo fino all’udienza di dibattimento del 15 dicembre 2022 risultano ancora 8 ore e 35 minuti (515 minuti) fra contatti scritti e telefonici con la Pretura (20 maggio 2022, 2 giugno 2022, 14 giugno 2022, 24 giugno 2022, 28 giugno 2022, 11 agosto 2022, 16 settembre 2022), esame risposta, lettera e duplica della controparte (12 luglio 2022, 30 agosto 2022, 31 ottobre 2022), esame rapporto Servizio medico-psicologico (18 agosto 2022), allestimento della replica (12 settembre 2022) e visione rapporto Centro coppia e famiglia (12 settembre 2022).
Ancora fino all’udienza 24 agosto 2023, emerge un tempo totale di 15 ore e 5 minuti (905 minuti) fra contatti scritti e telefonici con legale di controparte e relativo esami di documenti prodotti (23 dicembre 2022, 11 gennaio 2023, 2 febbraio 2023, 15 febbraio 2023, 27 aprile 2023, 6 giugno 2023), contatti scritti e telefonici con la Pretura (10 gennaio 2023, 16 gennaio 2023, 1° febbraio 2023, 8 febbraio 2023, 30 maggio 2023, 6 giugno 2023, 13 giugno 2023, 14 luglio 2023, 11 agosto 2023), preparazione documenti, trasferta per consegna documenti alla Pretura, visione incarto presso Pretura e trasferta (16 gennaio 2023 e 25 gennaio 2023), analisi perizia sulle capacità genitoriali e allestimento domande di completamento e delucidazione (17 gennaio 2023, 1° febbraio 2023), scritti alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (27 gennaio 2023) e redazione dell’autorizzazioni di svincolo segreto professionale per il notaio avv. __________ (14 giugno 2023, 11 luglio 2023).
Emerge infine un tempo complessivo di 7 ore e 40 minuti (460 minuti) per allestimento dell’istanza di ricusazione del perito (1° settembre 2023), contatti scritti con la Pretura (5 settembre 2023, 29 settembre 2023, 2 ottobre 2023, 5 ottobre 2023), visione delle osservazioni di controparte e del perito (19 settembre 2023, 3 ottobre 2023) e visione del rapporto del curatore (20 settembre 2023).
6.2 Nelle circostanze così descritte si giunge ad un dispendio di tempo pari a 39 ore e 20 minuti (2360 minuti), che tiene finanche conto di 30 minuti di trasferta esposti dalla reclamante per la sola consegna di documenti in Pretura (16 gennaio 2023). Non si può pertanto dire che la stima di 40 ore riconosciuta dal Pretore aggiunto sia costituiva di una riduzione di ore di lavoro. La critica, insieme a quella di carente motivazione (sopra, consid. 3), è così priva di ogni consistenza e quantomeno imprudente.
7. La reclamante si duole poi delle 15 ore di lavoro ammesse dal Pretore aggiunto per la “partecipazione alle udienze”. Precisa che oltre alla comparsa in Pretura va altresì considerata la preparazione dell’udienza, e quindi la rilettura dell’incarto e dei documenti, l’elaborazione delle domande, i contatti con il cliente e la controparte, l’elaborazione della strategia processuale e persino l’approfondimento di un componimento bonale della vertenza. Una limitazione in tal senso dell’onorario impedisce al legale di percorrere anche quest’ultima via, svuotando di ogni contenuto il suo dovere deontologico.
7.1 Tuttavia, una volta di più la reclamante si diffonde in argomenti generici senza neanche abbozzare un tentativo che conforti l’insufficienza delle 15 ore di lavoro ammesse dal primo giudice a copertura delle prestazioni da lei esposte e riconducibili alla “partecipazione alle udienze”. Dal dettaglio della nota risulta la prima udienza del 24 febbraio 2022 per totali 2 ore e 35 minuti (155 minuti) comprendenti il colloquio con il cliente e relativa preparazione dell’udienza (23 febbraio 2022) e la trasferta con partecipazione alla medesima (24 febbraio 2022). Per l’udienza del 19 maggio 2022 sono state esposte 3 ore e 5 minuti (185 minuti) per i contatti scritti con Pretura, __________ e il cliente (17 maggio 2022), preparazione dell’udienza (17 maggio 2022) e trasferta con partecipazione alla medesima (19 maggio 2022). Per l’udienza del 15 dicembre 2022 vi è un dispendio di 2 ore e 15 minuti (135 minuti) fra contatto scritto con cliente (14 dicembre 2022), preparazione dell’udienza (14 dicembre 2022) e trasferta con partecipazione alla medesima (15 dicembre 2022) e allestimento notifica delle prove (15 dicembre 2022). Infine sono state esposte 4 ore e 25 minuti (265 minuti) in relazione all’udienza del 24 agosto 2023 per contatti scritti con il cliente (22/23 agosto 2023), preparazione dell’udienza (23 agosto 2023) e trasferta con partecipazione alla medesima (24 agosto 2023) e contatto scritto con curatore (24 agosto 2023).
7.2 Gli atti processuali non danno invece riscontro di un’udienza tenutasi il 2 febbraio 2023 come esposto dalla reclamante nel dettaglio delle prestazioni per un complessivo di attività ad essa correlate di 2 ore e 40 minuti (160 minuti) di colloquio con cliente e preparazione dell’udienza (1° febbraio 2023), trasferta e partecipazione alla medesima (2 febbraio 2023) e allestimento notifica delle prove (2 febbraio 2023).
7.3 Da ciò ne consegue che il dispendio di ore di 12 ore e 20 minuti (740 minuti) indicato dalla reclamante risulta a ben vedere (e di nuovo) inferiore rispetto alle 15 ore riconosciute dal Pretore aggiunto. Non essendovi traccia di una riduzione, la censura inclusa la pretesa carente motivazione (sopra, consid. 3), risulta di nuovo del tutto inconsistente e, una volta ancora, addirittura imprudente.
8. Il Pretore aggiunto ha per il resto stimato in 15 ore il tempo remunerabile a titolo di colloqui e corrispondenza con il cliente e con eventuali terzi. In merito ha precisato di non poter riconoscere gli oltre 160 messaggi di posta elettronica con il cliente, in aggiunta ai relativi colloqui telefonici e incontri con il medesimo, né i circa 40 messaggi con il curatore e i 10 con i medici che si occupavano o si erano occupati del figlio.
8.1 La reclamante reputa la riduzione a 15 ore arbitraria, e richiama l’estrema litigiosità della controversia e la conseguente necessità di confrontarsi più del necessario con il cliente e i terzi, questo anche a fronte della perizia sulle capacità genitoriali delle parti che lo stesso Pretore aggiunto aveva voluto e ordinato. Con il cliente ed il curatore aveva tenuto i contatti via e-mail e per telefono, limitando al minimo gli incontri personali con il cliente, e questo proprio per contenere le spese legali. Tutti questi contatti, insieme a quelli con i medici, erano fondamentali in discussione essendovi appunto gli aspetti medici e l’esercizio del diritto di visita con il figlio, temi che andavano poi trasposti negli allegati di causa.
8.2 È indubbio che il compito di rappresentanza legale svolto in un contesto familiare caratterizzato da grave litigiosità può risultare difficoltoso in quanto comporta la gestione di certe dinamiche non sempre facili. Nondimeno, le procedure legate al diritto di famiglia sono per natura particolarmente emotive, sicché situazioni di (anche) ampia divergenza non possono sorprendere e sono da prevedere allorquando se ne assume il mandato. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare (IIICCA 13.2023.10 4 maggio 2023 consid. 8.1), va da sé che per il patrocinatore, estensore della nota e del relativo dettaglio, sia indispensabile ogni singola prestazione. Ma in regime di gratuito patrocinio spetta al giudice stabilire la remunerazione dovutagli. E l’adeguatezza di un onorario non presuppone per forza che sia integralmente indennizzato il dispendio di tempo esposto, sicché quel giudice si limiti a tener conto del computo matematico di ogni singola attività indicata. L’esame del giudice non si traduce in semplice e mero esercizio di ratifica e convalida della pretesa avanzata da quel legale tenuto a considerare, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento, l’eventualità che quanto egli reputi giustificato non trovi poi necessario riscontro nella decisione di tassazione. Al patrocinatore legale va senz’altro riconosciuto un certo margine di apprezzamento riguardo al tempo dedicato al patrocinio, ma è pur sempre da ritenere che questo non si estende al sostegno morale e sociale (cfr. anche Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 16 ad art. 122]). Ciò che lo stesso Pretore aggiunto ha avuto cura di evidenziare richiamato i principi a cui si è ispirato a sostegno del suo giudizio (sopra, consid. 3.2).
8.3 In concreto l’esistenza di una particolare conflittualità tra le parti per rapporto alle questioni inerenti il figlio non è in discussione. Ma a tale scopo erano appunto già stati attivati dei provvedimenti a loro supporto nel corso della vertenza di protezione dell’unione coniugale e di quella innanzi l’ARP, fra cui la nomina del curatore educativo del figlio (act. VIII pag. 3 e 4; act. II pag. 2) - i cui compiti sono poi stati estesi in pendenza di divorzio includendovi la supervisione della frequenza scolastica da parte del figlio e i rapporti tra quest’ultimo con le varie figure mediche (act. IX pag. 4 n. 1, 2 e 3) - e l’obbligo per i genitori di seguire un processo di mediazione (act. IX pag. 4 dispositivo n. 5). Sicché, era quantomeno da spiegare perché oltre a ciò, la trattazione degli aspetti giuridici del divorzio abbia ulteriormente imposto anche alla legale un particolare maggior dispendio di tempo in contatti con il cliente, questi a tratti con cadenza giornaliera, e ancora con il curatore, di norma in concomitanza con quelli con il cliente. Mal si comprende poi come l’esecuzione della perizia giudiziaria sulle competenze genitoriali possa giustificare alcunché in proposito, fermo restando che la gestione dell’attività peritale compete al perito giudiziario preposto e non ai rappresentanti legali delle parti. Non risultano peraltro documenti medici prodotti con la petizione motivata, di modo che a ben vedere viene altresì meno l’oggettiva esigenza di contatti con le figure mediche occupatesi del figlio. Altresì discutibile che il tempo esposto per la pianificazione di percorsi formativi nell’interesse del proprio assistito (contatti con __________) valga alla stregua di un’attività legale remunerabile in regime di gratuito patrocinio. Sicché, nel complesso, la riduzione del dispendio di tempo in punto a “contatti e corrispondenza con il cliente e terzi” operata dal Pretore aggiunto (che non include però quelli avuti con la Pretura, la legale di controparte, vari uffici e in parte pure con il cliente, in quanto considerati a parte [sopra, consid. 6 e 7]) non può dirsi frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, e men che meno di un’errata applicazione del diritto. Da cui la reiezione del reclamo.
9. Argomenta infine la reclamante di essersi attenuta alla tariffa oraria minima di fr. 180.–, malgrado la difficile gestione della fattispecie giustificasse la tariffa oraria superiore di fr. 250.–. L’art. 4 cpv. 2 Rtar (Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 1997 [RL 178.310]) stabilisce che se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio, avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato fino a fr. 250.–. Se non che l’interessata non accenna ad esigenze di studio e conoscenze speciali, né pretende di avere dovuto tematizzare aspetti giuridici nuovi e complessi, e ancor meno le ha evocate contestualmente all’invio in Pretura della nota professionale. Formulata per la prima volta innanzi a questa Camera il motivo, nuovo (art. 326 cpv. 1 CPC), è inammissibile.
10. Le spese processuali del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico della reclamante per effetto della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In assenza di osservazioni non si pone la questione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 11 dicembre 2023 dell’avv. RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate, restano a carico della reclamante.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 8'917.55, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).