sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2020.208 (azione di divorzio - procedura di diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 2020 da
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RE 1
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contro
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CO 1
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e ora sul reclamo 12 dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione 15 novembre 2023 con cui il Pretore aggiunto non gli ha riconosciuto un’indennità per spese ripetibili (dispositivo n. 2);
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1, entrambi di nazionalità sudafricana, si sono uniti in matrimonio il 9 marzo 1991 a __________ (Sudafrica, ZA). Dall’unione è nato __________. In esito ad una procedura di protezione dell’unione coniugale, l’11 novembre 2016 il Pretore di Lugano ha autorizzato la vita separata delle parti dal 1° luglio 2015 e omologato il relativo accordo.
B. In data 26 agosto 2020 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e l’adozione di misure cautelari. All’udienza 16 dicembre 2020 CO 1 ha aderito alla domanda di divorzio. Le parti hanno poi entrambe dato atto del principio di ripartizione delle prestazioni di libero passaggio come per legge. Il 1° febbraio 2021 il marito ha motivato le sue richieste in merito al contributo di mantenimento e alla liquidazione del regime matrimoniale, punti rimasti litigiosi.
Con risposta dell’8 marzo 2021 la moglie ha formulato le proprie richieste, e così il marito con replica 11 novembre 2021 e con duplica 17 gennaio 2022 la moglie. In parallelo è poi altresì proseguito il procedimento cautelare.
C. Con decisione 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del marito intesa all’annullamento della replica e degli atti processuali che ne sono seguiti e all’assegnazione di un nuovo termine per riproporla, ma anche la domanda di restituzione del termine per la replica. Il relativo reclamo è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con giudizio 1° settembre 2022 (inc. n. 13.2022.26).
Nel frattempo la causa di merito e quella cautelare sono rimaste sospese tra il 2 maggio 2022 e il 20 ottobre 2022.
D. All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno - fra l’altro - proceduto al dibattimento di merito e alla notifica delle relative prove, chiedendo in via incidentale di circoscrivere la lite (istruttoria e decisione) alla validità del contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” datato 8 marzo 1991 (doc. HH), in modo da chiarire il regime matrimoniale vigente tra i coniugi.
E. Il Pretore aggiunto ha deciso sulle prove limitatamente a questo punto con ordinanza 4 gennaio 2023 e, in applicazione dell’art. 16 LDIP, ha assegnato un termine alle parti per documentare al riguardo il contenuto del diritto sudafricano. Entrambi i coniugi hanno trasmesso quanto richiesto, il marito in data 3 febbraio 2023 e la moglie in data 6 febbraio 2023.
F. Con decisione processuale 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta 6 febbraio 2023 dalla moglie di estromettere dagli atti il doc. HH.
Con ordinanza suppletoria di prove e decisione processuale datata 6 marzo 2023 il Pretore aggiunto ha poi assunto agli atti quanto trasmesso dalle parti, respinto l’istanza 16 febbraio 2023 del marito tesa alla modifica della decisione sulle prove 4 gennaio 2023 e respinto l’istanza 22 febbraio 2023 della moglie chiedente di estromettere dagli atti l’allegato 2 al doc. SSS. Il relativo reclamo 17 marzo 2023 della moglie è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con decisione 13 giugno 2023 (inc. n. 13.2023.34).
G. Il 5 settembre 2023 il Pretore aggiunto ha indicato alle parti che la questione incidentale era matura per il giudizio. Con ordinanza 8 settembre 2023 ha respinto l’istanza del marito di formulare delle osservazioni finali, argomentando che l’applicazione del diritto era accertata d’ufficio dal giudice e che, dal canto loro, era stato dato modo alle parti di documentare il contenuto del diritto sudafricano.
H. Con istanza 12 ottobre 2023 di assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 229 CPC) la moglie ha prodotto la sentenza 10 ottobre 2023 della Corte costituzionale sudafricana inerente all’applicazione del diritto di “redistribuzione” ai matrimoni celebrati in Sudafrica dopo il 1984 (in applicazione del “Matrimonial Property Act del 1° novembre 1984”). Il 26 ottobre 2023 il marito vi si è opposto e il 6 novembre 2023 ha chiesto l’assegnazione di un termine per elaborare una sua presa di posizione.
Il nuovo documento è stato assunto agli atti con ordinanza 9 novembre 2023, respingendo l’opposizione e la domanda di assegnazione di termine del marito.
I. Con decisione 15 novembre 2023 il Pretore aggiunto ha accertato la validità e il vincolo delle parti al contratto prematrimoniale “antenuptial contract with the exclusion of the accrual system” dell’8 marzo 1991 (dispositivo n. 1). Ha quindi fissato in fr. 4'000.– le spese processuali ponendole a carico della moglie, e non ha riconosciuto spese ripetibili o indennità d’inconvenienza (dispositivo n. 2).
L. Con reclamo 12 dicembre 2023 RE 1 chiede di riformare il dispositivo n. 2 (seconda frase) della decisione 15 novembre 2023 nel senso di condannare CO 1 a versargli fr. 9'500.– di spese ripetibili, subordinatamente di annullarlo e disporne il rinvio al Pretore aggiunto affinché statuisca sulle ripetibili a suo favore. Rivendica altresì fr. 2'900.– di spese ripetibili per la procedura di reclamo.
Con osservazioni 21 febbraio 2024 CO 1 postula che il gravame sia dichiarato irricevibile, in subordine che sia respinto.
M. Il parallelo reclamo 27 novembre 2023 di CO 1 contro la decisione 15 novembre 2023, con cui è chiesto che il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991 sia accertato come non valido e non vincolante per le parti e che le spese processuali di fr. 4'000.– siano poste a carico di RE 1 senza assegnazione di spese ripetibili o indennità, è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2023.114).
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione impugnata, in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, il Pretore aggiunto si è pronunciato sulla validità del contratto prematrimoniale datato 8 marzo 1991 ed ha statuito in materia di spese e ripetibili.
1.1 Le decisioni limitate a “singole questioni o conclusioni” giusta l’art. 125 lett. a CPC possono essere finali - fra cui rientrano anche quelle parziali - o incidentali: le decisioni finali pongono termine al processo (art. 236 cpv. 1 CPC) - se parziali pongono fine ad una parte indipendente del procedimento - mentre le decisioni incidentali potrebbero portare all’immediata fine del processo con conseguente risparmio di tempo o di spese se l’autorità giudiziaria superiore dovesse giungere ad un giudizio diverso rispetto a quello originario (art. 237 cpv. 1 CPC), da cui l’imprescindibile necessità di doverle impugnare subito in modo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) (Sogo/Naegeli, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 segg. ad art. 236 e n. 1 e 6 ad art. 237; Heinzmann/Braidi, in: Petit commentaire, CPC, 2020, n. 3 e 9 ad art. 236 e n. 3 e 9 ad art. 237; Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 5 ad art. 125; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 3 e 7 ad art. 236 e n. 3 e 7 ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2).
1.2 Non rientrano in queste categorie di decisioni quelle che, pur rese in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, si limitano a risolvere una questione che non può mettere fine totalmente o parzialmente alla causa in quanto non concerne l’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità, ma è di natura a orientare o semplificare il prosieguo dell’istruttoria e l’andamento del procedimento (così, ad es. la qualifica di un contratto [cfr. sentenza TF 4A_642/2014 29 aprile 2015 consid. 3.6.2 pubbl. in: SZZP/RSPC 2015 n. 1695] o la legge applicabile secondo il diritto internazionale: Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 7 ad art. 319; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125; Tappy, op. cit., n. 3 in fine e 7 ad art. 237; I CCA 11.2013.101 19 ottobre 2015 consid. 2). Trattasi allora, a seconda del caso, di “altre decisioni o disposizioni ordinatorie processuali” impugnabili nell’immediato - e per quanto non rientrino già fra i casi stabiliti dalla legge (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) - unicamente con reclamo laddove sia dato un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC) (Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 3 e 9 ad art. 237; Bastons Bulletti, op. cit., n. 7 ad art. 319; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 237; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 319).
1.3 In concreto, la decisione impugnata accerta come valido e vincolante il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991 (sopra, consid. D) retto dalla legge sudafricana. Essa statuisce quindi su una questione in sé materiale avente carattere pregiudiziale, nel senso che - senza decidere sull’oggetto della lite, il suo fondamento o la sua ricevibilità - fissa comunque le premesse per la continuazione della causa (Brunner/Vischer, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 319). Poiché non regola aspetti meramente formali del processo, bensì definisce appunto una questione rilevante per il merito, non può essere qualificata quale decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. Non si tratta però neanche di una decisione incidentale giusta l’art. 237 CPC, giacché una diversa decisione dell’autorità giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento essendo comunque ancora da procedere all’effettivo scioglimento del regime matrimoniale dei beni. Inoltre, non configura neanche una decisione parziale in quanto non pone fine alla causa su una questione indipendente. Ne consegue pertanto che la decisione 15 novembre 2023, con cui il Pretore aggiunto ha accertato come valido e vincolante per le parti il contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, rappresenta una decisione su un incidente del processo - resa su unanime ed esplicita richiesta delle parti (sopra, consid. D) - nel senso di “un’altra decisione” giusta l’art. 319 lett. b CPC.
2. Per l’art. 48 lett. c cifra 1 LOG, le decisioni giusta l’art. 319 lett. b CPC sono impugnabili con reclamo proponibile alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, nel termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), 10 giorni se è applicabile la procedura sommaria o trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC). Anche l’art. 110 CPC dispone poi che il dispositivo in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se - nel merito - la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo.
2.1 Ora, l’impugnazione in esame è in concreto diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione su un incidente del processo nel senso di “un’altra decisione” giusta l’art. 319 lett. b CPC, che, come spiegato (sopra, consid. 1.3), non è né finale (art. 236 CPC) né incidentale (art. 237 CPC). Motivo per cui, la trattazione del presente reclamo proposto in applicazione dell’art. 110 CPC compete alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG), in luogo dell’autorità di merito (art. 48 lett. a cifra 8a LOG).
2.2 La decisione impugnata, che non è stata emessa in procedura sommaria e non è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC (sopra, consid. 1.3), è pervenuta il 16 novembre 2023 al reclamante. Spedito il 12 dicembre 2023, il gravame ossequia il termine di 30 giorni (art. 321 CPC). In quanto tempestivo il gravame risulta quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2.3. Con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertata la validità del contratto prematrimoniale che ha ritenuto vincolante per le parti (dispositivo punto 1) ha poi fissato le spese processuali in fr. 4'000.– ponendole a carico della moglie, soccombente (dispositivo n. 2 prima frase). Non ha invece assegnato né ripetibili né indennità d’inconvenienza al marito perché non le aveva chieste (dispositivo n. 2 seconda frase).
Il reclamante rimprovera al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto, per aver ritenuto a torto ch’egli non aveva chiesto l’attribuzione di ripetibili, ciò considerato che la specifica richiesta era stata formulata negli allegati introduttivi e che le domande di causa erano state confermate in occasione del dibattimento. A mente del reclamante il Pretore aggiunto avrebbe poi violato il suo diritto di essere sentito, respingendo la sua richiesta di inoltrare conclusioni al termine della procedura sulla validità della convenzione prematrimoniale. Postula in via principale di sanare la violazione in sede di reclamo, in subordine di rinviare gli atti al primo giudice affinché statuisca sulle ripetibili. Chiede, in riforma della decisione impugnata, che gli venga assegnata un’indennità pari a fr. 9'500.– (spese e IVA incluse). A suo dire l’importo si giustifica a fronte del valore di causa di oltre fr. 5'000'000.– quantificato dalla controparte per rapporto al tema del regime matrimoniale dei beni e si rivela persino adeguato tenuto conto di un dispendio di tempo per l’attività legale di oltre 30 ore di lavoro.
4. Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze prima che sia pronunciata una decisione (DTF 132 II 485 consid. 3.2; Hurni in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 37 ad art. 53). La violazione del diritto di essere sentiti comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).
4.1 Va qui rilevato che con la petizione di divorzio il marito ha, tra l’altro, sostenuto che le parti avevano sottoscritto un contratto prematrimoniale e che, vigendo il regime della separazione dei beni tra i coniugi, non v’era alcun regime matrimoniale da liquidare. Con la risposta 8 marzo 2021 la convenuta ha contestato la validità del contratto prematrimoniale, ritenendolo nullo. All’udienza del 15 dicembre 2022 le parti hanno quindi convenuto di limitare la lite alla questione della validità dell’accordo prematrimoniale dell’8 marzo 1991. Con ordinanza 4 gennaio 2023 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove limitate a questo tema e, assunte le medesime, con ordinanza 5 settembre 2023 ha ritenuto “che la questione incidentale sulla validità del contratto prematrimoniale è matura per il giudizio e pertanto, salvo opposizioni motivate delle parti, si passa a decisione”. Con scritto 7 settembre 2023 il marito, rilevato di non avere opposizioni di principio a una decisione sulle questioni incidentali, ha nondimeno chiesto di poter inoltrare osservazioni scritte. La richiesta è stata respinta con ordinanza 8 settembre 2023 con la motivazione che “la decisione sulla validità del contratto prematrimoniale verte sull’applicazione del diritto straniero il quale è accertato d’ufficio dal giudice”.
4.2 Ai sensi dell’art. 232 cpv. 2 CPC, chiusa l’assunzione delle prove, le parti possono di comune accordo rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva, ove è data la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie e sul merito della lite. Negando all’attore la facoltà di inoltrare conclusioni sulla questione della validità del contratto prematrimoniale, il Pretore aggiunto ha quindi violato il suo diritto di essere sentito. Che il giudice debba accertare d’ufficio il contenuto del diritto straniero non è motivo per privare le parti dei loro diritti, non da ultimo considerato che in concreto il Pretore aggiunto non si è limitato ad accertare il contenuto del diritto straniero, ma ha statuito anche sulla validità del contratto prematrimoniale.
Se nel caso concreto la violazione del diritto di essere sentiti sia tale da dover annullare la decisione e rinviarla al primo giudice per procedere a sanare il vizio - che peraltro affligge di per sé la decisione intera e non solo il dispositivo sulle spese - è questione che può restare aperta perché, comunque sia la decisione dev’essere annullata per i motivi illustrati qui di seguito.
5. Il reclamante sostiene che il mancato riconoscimento di spese ripetibili a suo favore fonda su un accertamento manifestamente errato dei fatti. Rileva che - diversamente da quanto ritenuto dal Pretore aggiunto - fra le sue domande di giudizio avanzate e ribadite in corso di procedura (allegati e udienze) vi era anche quella con cui protestava “tasse, spese e ripetibili”.
5.1. Va qui rilevato che con la petizione di divorzio 26 agosto 2020 l’attore, dopo aver chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio (domanda 1.1), senza contributo di mantenimento fra i coniugi (domanda 1.2) e la ripartizione delle prestazioni di libero passaggio (domanda 1.3), al punto n. 2 ha indicato “protestate tasse, spese e ripetibili” (pag. 7). In seguito, la richiesta è stata ribadita con la domanda n. 2 della “motivazione dell’azione unilaterale del divorzio” del 1° febbraio 2021 (pag. 7).
Il verbale d’udienza del 15 dicembre 2022 indica che il marito “si riconferma nei suoi allegati scritti” (verbale 15 dicembre 2022 pag. 5). Limitata la lite alla questione della validità dell’accordo prematrimoniale ed esperita la relativa istruttoria, il Pretore aggiunto ha poi emanato la decisione qui impugnata.
La motivazione del primo giudice che “non vengono per contro assegnate ripetibili né indennità d’inconvenienza, in quanto il marito non le ha rivendicate” è quindi il frutto di un manifesto errore nell’accertamento dei fatti.
5.2 Nelle sue osservazioni 21 febbraio 2024 CO 1 rileva che la domanda di accertamento della nullità della convenzione prematrimoniale è stata da essa sollevata con la risposta di causa 8 marzo 2021. Su questo punto il reclamante non ha mai formulato opposizioni di sorta, segnatamente non con l’allegato di replica, e neppure nelle fasi successive del procedimento.
Se non che, come illustrato nel considerando precedente, RE 1 aveva sostenuto nella sua petizione che fra le parti era in vigore un contratto prematrimoniale e di conseguenza non era da procedere allo scioglimento del regime dei beni. La convenuta ha contestato la validità del contratto in oggetto, chiedendo a titolo di liquidazione del regime dei beni un importo non ancora quantificato ma da quantificare “a dipendenza delle risultanze istruttorie”. La richiesta dell’attore di non assegnare alcunché alla moglie a titolo di scioglimento del regime dei beni per la vigenza di un contratto prematrimoniale è speculare a quella della moglie che chiede la sua parte della sostanza sostenendo la nullità del medesimo contratto. Di conseguenza non è dato di vedere per quale motivo egli non avrebbe formulato una richiesta di attribuzione di spese ripetibili quando si tratta di decidere in punto alla validità del predetto contratto. L’argomento della resistente, la cui natura defatigatoria non sfugge, non merita protezione.
6. In definitiva il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che il dispositivo n. 2, seconda frase va annullato. A differenza di quanto chiede il reclamante la richiesta di condannare la moglie a versargli fr. 9'500.- di ripetibili non va però accolta per i motivi che seguono.
6.1 L’art. 104 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 7 e 8 ad art. 104).
6.2 Dalle decisioni incidentali dell’art. 237 CPC sono da distinguere le disposizione ordinatorie processuali (art. 308 cpv. 1 lett. a e 319 lett. a CPC in contrapposizione con l’art. 319 lett. b CPC; Naegeli/Mayhall, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 2 e 4 ad art. 237; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 8 ad art. 237) che, di regola, non giustificano l’assegnazione e la ripartizione di spese e ripetibili (III CCA 24 aprile 2015 inc. n. 13.2014.76 e 12 novembre 2014 inc. n. 13.2013.92; Schmid/Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 4 ad art. 104; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 7 e 8 ad art. 104; Sterchi, op. cit., n. 9 ad art. 95 e n. 4 ad art. 104). Le relative spese processuali rientrano infatti già nell’importo forfettario che di per sé sarà prelevato alla fine del procedimento con il giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 22 ad art. 95). Le spese ripetibili seguono la medesima sorte: il loro ammontare e la ripartizione delle stesse dipendono infatti dall’intera attività processuale e non vanno rapportate ai singoli atti, ciò essendo difficilmente praticabile laddove, come segnatamente nel Canton Ticino, le ripetibili sono stabilite in base a percentuali minime e massime del valore litigioso (art. 11 Rtar) sicché a maggior ragione l’attività dell’avvocato dev’essere considerata nel suo complesso e non in funzione del singolo atto processuale.
6.3 Si è detto che la decisione in esame, a cui il dispositivo qui impugnato si rapporta, non è assimilabile ad una decisione parziale, di per sé finale giusta l’art. 236 CPC, in quanto non pone fine alla causa su una questione indipendente (sopra, consid. 1.3), e questo esclude pertanto la fattispecie prevista dall’art. 104 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 6.1). D’altra parte non si tratta neppure di una decisione incidentale secondo l’art. 237 CPC, giacché un diverso esito dell’autorità giudiziaria superiore non porrebbe fine al procedimento (sopra, consid. 1.3), motivo per cui nello specifico nemmeno è dato un caso di applicazione dell’art. 104 cpv. 2 CPC (sopra, consid. 6.1) rilevato, comunque sia, che questa norma non impone al giudice un obbligo ma gli conferisce una facoltà.
6.4 Sebbene da un punto di vista formale il giudizio 15 novembre 2023, di cui il dispositivo qui impugnato è parte integrante, non configuri una mera disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC (sopra, consid. 1.3), ma neppure una decisione incidentale, nel caso che qui ci occupa torna utile ispirarsi ai principi validi in materia di spese e ripetibili (III CCA 1° ottobre 2020 inc. n. 13.2020.19). Così, richiamato quanto esposto sopra (consid. 6.1 e 6.2), nello specifico l’ammontare e la ripartizione delle ripetibili saranno da definire alla fine del procedimento considerando l’intera attività processuale svolta dal legale. Nel caso concreto ciò appare anche più opportuno, considerato che, seppure il reclamante abbia ottenuto causa vinta nella misura in cui è stata accertata la validità e vincolatività del contratto prematrimoniale 8 marzo 1991, ciò non consente ancora di ritenere già evaso e definito il tema dello scioglimento del regime matrimoniale dei beni fra le parti, e neppure si può dare per scontato che le sue rivendicazioni trovino pieno accoglimento a scapito di ogni e qualsiasi pretesa formulata in tal senso dalla moglie.
7. Le spese processuali del presente giudizio, richiamati gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo) sono stabilite in fr. 500.-. Visto l’esito del gravame, che vede entrambe le parti soccombenti, esse sono poste a loro carico in ragione di metà per ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 dicembre 2023 di RE 1 è parzialmente accolto.
§ Il dispositivo n. 2, seconda frase, della decisione 15 novembre 2023 del Pretore aggiunto è annullato.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di fr. 250.- ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).