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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La terza Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Walser, presidente,
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cancelliera: |
Locatelli |
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sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 maggio 2021 da
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CO 1
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contro
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RE 1
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e ora sul reclamo 15 dicembre 2023 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 4 dicembre 2023 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 4 maggio 2021 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 2'430'044.61 oltre accessori, la restituzione di alcuni titoli e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.
B. Con risposta 28 novembre 2021 RE 1 ha chiesto che la petizione sia dichiarata inammissibile. In via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma “di almeno CHF 25'000'000.-”.
C. Con decisione 5 aprile 2023 il Pretore ha statuito sulle eccezioni preliminari sollevate da RE 1 e sulle prove notificate dalle parti. Egli ha respinto le contestazioni riguardo alla notificazione dell’ordinanza 16 gennaio 2023 e della replica, accertando che tali atti erano stati regolarmente notificati alla convenuta e così la richiesta di assegnare un termine suppletorio per presentare la duplica. Ha rinviato al merito la decisione sulle contestazioni in punto alla legittimazione attiva, alla prescrizione, alla procura e alla perenzione del precetto esecutivo. Ha respinto la richiesta di dichiarare nullo il provvedimento 7 giugno 2022. Ha ammesso i documenti presentati dalle parti e il richiamo dell’incarto relativo alla conciliazione. Ha assegnato alle parti un termine per procedere alla consultazione degli incarti penali e presentare i relativi documenti rilevanti. Ha respinto il richiamo degli incarti esecutivi. Ha ammesso l’interrogatorio/deposizione di CO 1. Ha rinviato a ulteriore decisione le rimanenti prove.
Con reclamo 28 aprile 2023 RE 1 ha chiesto l’accertamento della nullità, rispettivamente l’annullamento della predetta decisione. Respinta con sentenza 17 maggio 2023 l’istanza di gratuito patrocinio della reclamante, il gravame è in seguito è stato stralciato dai ruoli con decisione 14 giugno 2023 per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali.
D. Con istanza 28 novembre 2023 RE 1 ha chiesto di accertare preliminarmente la mancanza di legittimazione attiva, l’intervenuta prescrizione, l’intervenuta riduzione del credito preteso dall’attore nonché il “difetto di giurisdizione del Pretore di Lugano”.
E. Con ordinanza 4 dicembre 2023 il Pretore ha anzitutto constatato che l’udienza delle prime arringhe si era tenuta il 28 settembre 2023 e l’istruttoria era in corso. Considerato poi che una volta terminato lo scambio degli allegati scritti le parti sono ammesse a presentare fatti nuovi e nuovi mezzi di prova solo nei limiti dell’art. 229 CPC, ha rilevato che la convenuta non spiegava il fondamento processuale di questa sua ulteriore iniziativa. Da ultimo ha rammentato che sul modo di procedere in merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta egli già si era espresso con l’ordinanza 5 aprile 2023 rispettivamente in coda all’udienza delle prime arringhe del 28 settembre 2023. Non avendo ravvisato motivi per ritornare su quanto ivi stabilito, ha quindi evaso la richiesta “come a’considerandi”.
F. Con reclamo 15 dicembre 2023 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, con cui il Pretore si è “… rifiutato illegittimamente di evadere la sua preliminare e pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione attiva di CO 1, e parimenti ha relegato invece il giudizio in sentenza, quindi senza istruttoria, le altre pregiudiziali questioni …”. Essa chiede quindi che questa Camera di “accertare, ovvero constatare il difetto di legittimazione attiva di CO 1 …”.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione 4 dicembre 2023 è pervenuta alla reclamante il giorno successivo. Rimesso alla posta il 15 dicembre 2023 il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Giusta l’art. 48 lett. c LOG la Terza Camera civile giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia.
La domanda della reclamante di decidere in luogo del primo giudice - che ancora non si è pronunciato in merito alla legittimazione dell’attore - esula quindi dalle competenze di questa Camera ed è quindi d’acchito inammissibile, e così il reclamo.
3. Ma v’è di più. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1 Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso concreto la reclamante neppure sostiene che dalla decisione impugnata le deriverebbe un pregiudizio difficilmente riparabile. Anche per questo motivo il reclamo è inammissibile.
3.2 Comunque, diversamente da quanto afferma apoditticamente la reclamante, la sentenza del Tribunale federale 6B_306/2019 non permette di concludere sic et simpliciter per l’assenza di legittimazione attiva di CO 1 nella causa in oggetto. Considerate poi le contestazioni in essere, la decisione del Pretore di procedere all’assunzione delle prove prima di decidere in merito alle varie eccezioni sollevate dalla convenuta non rileva né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’applicazione errata del diritto.
4. Per i motivi che precedono il reclamo è inammissibile.
5. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
6. Non trattandosi di questioni di principio, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 15 dicembre 2023 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.