Incarto n.
13.2023.36

Lugano

20 giugno 2023     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Walser, presidente,

 

 

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.30 (modifica di contributo di mantenimento - procedura semplificata) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 13 luglio 2022 da

 

 

 

 RE 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

 

e ora sul reclamo 27 marzo 2023 di RE 1 contro la decisione 16 marzo 2023 con cui il Pretore gli ha negato il beneficio del gratuito patrocinio;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 22 giugno 2011 CO 1 ha dato alla luce Y__________, nato dalla relazione con RE 1. Con contratto concluso e approvato il 14 settembre 2011 innanzi la Commissione tutoria regionale __________ (ora ARP __________) RE 1 si è impegnato a versare a titolo di mantenimento per Y__________ fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, fr. 650.– mensili fino al 12° anno di età e fr. 700.– mensili fino al 18° anno di età o a formazione scolastica o professionale conclusa, contributi da adeguare al costo della vita e in aggiunta agli assegni familiari.

 

                                         Il 26 luglio 2013 RE 1 ha contratto matrimonio a __________ con C__________ e dalla loro unione il 26 gennaio 2014 è nata A__________. Con decisione 16 novembre 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il divorzio e statuito in merito alle conseguenze accessorie, fra cui un contributo alimentare mensile indicizzato (in aggiunta agli assegni familiari) per la figlia di fr. 1'265.– sino al 6° anno di età, fr. 1'215.– sino al 12° anno di età, fr. 1'515.– sino al 16° anno di età e fr. 1'465.– sino al 18° anno di età o al termine della formazione scolastica o professionale, oltre ad un contributo di accudimento di fr. 1'115.– sino all’inizio della scuola media e di fr. 215.– sino al 16° anno di età. Su appello di RE 1 questo giudizio è stato riformato il 12 agosto 2020 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello sicché il contributo (oltre gli assegni familiari) per A__________ è stato stabilito in fr. 1'215.– dal 6° al 12° compleanno, fr. 1'515.– fino al 16° compleanno e fr. 1'465.– fino alla maggior età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, e il contributo di accudimento in fr. 840.– fino all’inizio della prima media della figlia.

 

 

                                  B.   Con istanza 13 luglio 2022 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 chiedendo già in via cautelare di ridurre il contributo di mantenimento a favore del figlio Y__________ fino a concorrenza degli assegni familiari - per quanto non già percepiti dalla madre - poiché nel frattempo la sua situazione patrimoniale e reddituale era cambiata in modo radicale. L’attore ha inoltre postulato la concessione del gratuito patrocinio inclusi i costi del suo legale.

 

 

                                  C.   Con osservazioni 2 settembre 2022 CO 1 si è opposta all’istanza di modifica e ha postulato la conferma integrale del contratto di mantenimento così come sottoscritto e approvato il 14 settembre 2011.

 

                                         All’udienza 8 settembre 2022 il Pretore ha stralciato la domanda cautelare in quanto ritirata dall’attore.

 

                                         Le parti, con replica 18 ottobre 2022 e duplica 25 novembre 2022, hanno quindi ribadito i rispettivi antitetici punti di vista nello scambio di allegati che ne è seguito.

 

 

                                  D.   Al dibattimento del 9 dicembre 2022 le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio e notificato le relative richieste di prova, su cui il Pretore ha deciso seduta stante. Fra queste, il 26 gennaio 2023 il primo giudice ha proceduto all’interrogatorio delle parti. Il 16 marzo 2023 egli ha quindi sentito il teste I__________, direttore dell’azienda __________ per la quale lavorava l’attore.

 

 

                                  E.   Il 16 marzo 2023, in esito all’udienza di audizione di quel teste, il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore (dispositivo n. 1).

 

 

                                  F.   Con reclamo 27 marzo 2023 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione 16 marzo 2023 sia annullata e riformata nel senso che gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio compresi i costi dell’avvocato. In via subordinata chiede il rinvio degli atti al Pretore per nuova decisione.

 

                                         Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.

 

 

                                  G.   Innanzi a questa Camera è pendente un parallelo reclamo (inc. n. 13.2023.37) presentato il 30 marzo 2023 da RE 1 contro la decisione 17 marzo 2023 di diniego del gratuito patrocinio emessa dal Pretore nella contestuale causa giudiziaria avviata con istanza 13 luglio 2022 nei confronti dell’ex moglie e tesa alla modifica della sentenza di divorzio nel senso di una soppressione dei contributi alimentari fissati a favore della figlia A__________ (inc. n. DM.2022.30 della medesima Pretura).

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

 

                                1.1   La decisione impugnata è stata pronunciata in esito all’udienza 16 marzo 2023 di audizione del teste I__________ e notificata nello stesso contesto. Spedito lunedì 27 marzo 2023, in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il gravame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

 

                                1.2   Richiamata la procedura sommaria il reclamo è inoltre evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

 

 

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                2.1   Secondo il Pretore, preso atto dello sviluppo dell’istruttoria e in particolare dell’audizione del teste I__________ e dei certificati medici assunti, non vi era oggettivo riscontro di una malattia che impedisse al reclamante di lavorare a turni irregolari e che tale malattia fosse stata comunicata al datore di lavoro a tutela del lavoratore. A un esame di verosimiglianza non vi era così modo di concludere per la non imputabilità all’attore della riduzione delle sue entrate. Il presupposto di probabilità di esito favorevole dell’azione non poteva quindi dirsi sin dall’inizio adempiuto, ciò che l’attore non poteva ignorare. Di qui, il diniego del gratuito patrocinio.

 

                                2.2   Il reclamante contesta che l’audizione del teste I__________ abbia evidenziato elementi diversi da quelli che egli aveva sostenuto. Rileva in ogni caso che ai fini della decisione sul gratuito patrocinio, la valutazione delle probabilità di successo della causa deve essere fatta ad uno stadio embrionale e non in esito all’istruttoria della causa, pena la lesione delle regole della buona fede, in modo da consentire al richiedente di determinarsi sulle sorti da dare alla sua iniziativa processuale.

 

 

                                   3.   Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

 

                                3.1   Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 42 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (sentenza del Tribunale federale 4A_628/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5.2 e riferimenti; DTF 142 III 138 consid. 5.1).

 

                                3.2   Ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa giusta l’art. 117 lett. b CPC non si dà luogo a particolari atti istruttori, determinanti essendo i fatti posti alla base della pretesa avanzata. Il richiedente deve rendere verosimile i presupposti che legittimano questa sua pretesa, e ai fini della decisione il giudice si affiderà ai documenti prodotti e all’apprezzamento anticipato dei mezzi di prova offerti (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (In Praxi), DIKE, 2019, n. 404 e 406 pag. 142; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 20 ad art. 117; Trezzini, op. cit., versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 32 seg. ad art. 119).

 

                                3.3   Il pronostico della causa è determinato dalle circostanze esistenti - escluse quelle realizzatesi successivamente - all’inoltro della richiesta di gratuito patrocinio, ma non si limita alle allegazioni ivi contenute. Pertanto, ci si potrà attenere anche a documenti che seppur non prodotti dal richiedente dovevano essergli noti comunque - ad esempio poiché emanati o sottoscritti dallo stesso - e si potranno considerare anche allegazioni della controparte (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 409 pag. 143). In particolare, il giudice può sentire la controparte (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC) ed a sua discrezione trarre da ciò ulteriori informazioni anche in punto alle probabilità di esito della causa (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 857 pag. 299).

 

 

                                   4.   Il reclamante lamenta il fatto che la domanda di gratuito patrocinio sia stata respinta dal Pretore dopo lo scambio degli allegati e ad istruttoria conclusa. Egli afferma che l’audizione del datore di lavoro nella persona del teste I__________ mirava a provare che il licenziamento era conseguente la comunicazione data al datore di lavoro di non più sentirsi in grado di svolgere turni irregolari quale autista professionale, turni che oltretutto si prospettavano in aumento. Afferma di non avere richiesto il rilascio di una specifica attestazione medica di inabilità al lavoro da sottoporre al datore di lavoro, ciò che egli mai aveva preteso e sostenuto, poiché i problemi di insonnia compromettevano sì il suo equilibrio sonno-veglia, la sua salute e la sicurezza pubblica, ma questo non accadeva di giorno durante il quale egli stava bene. E, a differenza di quanto ritenuto dal Pretore, l’audizione di quel teste aveva appunto confermato queste sue allegazioni. Sicché il rifiuto del gratuito patrocinio nemmeno poteva dipendere da quella testimonianza.

 

                                4.1   Il Pretore ha spiegato che non vi erano elementi oggettivi (esami e test medici) a sostegno dell’esistenza di una malattia in capo al reclamante che gli impedisse di proseguire la sua professione di autista professionale a turni irregolari. E men che meno che tale malattia fosse stata comunicata al datore di lavoro in modo da attivare tutti i provvedimenti del caso a tutela del lavoratore. A mente del primo giudice non vi era pertanto modo di ritenere verosimilmente adempiuto il presupposto di esito favorevole dell’azione di merito, in particolare che la pretesa riduzione delle entrate non fosse da imputare al reclamante medesimo.

 

                                4.2   Si è detto che ai fini dell’esame della probabilità di successo di una causa non si dà luogo a particolari atti istruttori (sopra, consid. 3.2). Ora l’apprezzamento verosimile che sottende questo pronostico poco si concilia con l’assenza di elementi oggettivi (esami e test medici) a conforto di una malattia del reclamante di impedimento a svolgere i turni irregolari di lavoro, se tali risultanze emergono dallo sviluppo dell’istruttoria di merito della causa medesima, nello specifico dall’audizione del teste I__________ e dai documenti medici ivi raccolti. In particolare la cartella medica è stata assunta agli atti previo richiamo del Pretore (doc. rich. VII e IX). Mentre l’audizione di quel teste ha definitivamente chiuso l’istruttoria con fissazione del termine per l’inoltro delle relative conclusioni scritte, vista la rinuncia delle parti al dibattimento finale (verbale 16 marzo 2023 pag. 4).

 

                                4.3   Tutto ciò considerato, a fronte dei motivi così evidenziati dal Pretore, risulta difficile escludere a priori che, ragionevolmente, una parte con mezzi finanziari a disposizione avrebbe rinunciato ad intraprendere la causa qui in esame, e a ritenerla per questo sin dall’inizio priva di probabilità di successo (sopra, consid. 3.1). In una procedura di riduzione o soppressione di contributi alimentari del resto è pur sempre al debitore alimentare che rinuncia volontariamente con intenti malevoli al proprio impiego, al punto che il suo comportamento appaia abusivo, che la giurisprudenza non riconosce in toto tutela (DTF 143 III 233), eventualità che - a ben vedere - la sola assenza di un certificato medico non basta qui a confortare. Ancora è poi da considerare che, sempre con riserva della mala fede, laddove la probabilità di esito favorevole della causa venisse meno a fronte di prove assunte in corso di istruttoria, il gratuito patrocinio andrebbe tutt’al più e semmai negato - o revocato se già concesso - con effetto futuro e non retroattivo (Trezzini, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 120). Ne consegue che, venendo a realizzarsi una siffatta eventualità, gli estremi per conferire quella sorta di effetto retroattivo andranno ammessi con estremo riserbo e comunque imporranno una disamina esplicita e puntuale in punto alla mala fede che, come tale, andrà indicata ed espressamente motivata.

 

 

                                   5.   Giusta l’art. 286 cpv. 2 CC, il giudice modifica o toglie i contributi di mantenimento per figli minorenni su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate”. Quelli contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori (art. 287 cpv. 2 CC).

 

                                5.1   La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell’una o dell’altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l’ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (cfr. fra tutti I CCA 11.2017.110 11 dicembre 2018 consid. 3 con vari rinvii; I CCA 11.2016.6 20 maggio 2016 consid. 5 in: RtiD I-2017 n. 2c pag. 616 con i vari riferimenti).

 

                                5.2   Inoltre, il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull’arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell’azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati. Risultati d’esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece - come per i lavoratori dipendenti - il guadagno dell’ultimo anno (cfr. I CCA 11.2015.45 23 maggio 2017 consid. 6b con i vari riferimenti; DTF 143 III 617 consid. 5.1).

 

 

                                   6.   Il reclamante afferma invero correttamente che i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio vanno esaminati in modo sommario e rispetto alla situazione esistente al momento della presentazione della relativa domanda. Nondimeno, a differenza di quanto egli pretende, la valutazione della probabilità di successo dell’azione di merito non si limita alle sole allegazioni e ai soli documenti della parte richiedente, ma può anche trarre spunto dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalla controparte (sopra, consid. 3.3). Ora il reclamante ha chiesto di beneficiare del gratuito patrocinio per rapporto alla causa giudiziaria di modifica dei contributi di mantenimento per il figlio Y__________, sostenendo di non poter più far fronte a tale onere a seguito del peggioramento della sua situazione finanziaria, in particolare reddituale, dovuto al licenziamento.

 

                                6.1   La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone il raffronto tra le condizioni finanziarie delle parti al momento in cui quel contributo è stato fissato e quello attuale per il quale è chiesta la modifica (sopra, consid. 5.1). In concreto trattasi del contributo a favore di Y__________ deciso con contratto 14 settembre 2011 che era stato a suo tempo omologato dalla competente autorità (sopra, consid. A). Ma sulla situazione economica in cui versava all’epoca il reclamante non spende alcuna parola, men che meno lo ha fatto nel contesto dell’istanza 13 luglio 2022 e in quello della replica 18 ottobre 2022, limitandosi egli a pretendere che la situazione è radicalmente cambiata (act. I pag. 4).

 

                                6.2   D’altra parte la modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone anche che l’intervenuta modifica delle circostanze sia ragguardevole e duratura (sopra, consid. 5.1). Ora, il reclamante contestualizza il cambiamento della sua situazione lavorativa al 1° gennaio 2021 allorquando, terminata al 31 dicembre 2020 l’attività dipendente presso l’azienda __________, ha deciso di dare avvio ad una sua attività imprenditoriale quale indipendente con una propria ditta individuale a cui affianca un’occupazione salariata a tempo parziale (act. I pag. 4 e 5; act. IV pag. 2). Premesso ciò, è dubbio che la situazione così descritta possa considerarsi sufficientemente stabilizzata da assurgere a ragguardevole e duratura modifica delle circostanze. Non foss’altro per il fatto che si rapporta ad una richiesta di modifica di contributo alimentare presentata il 13 luglio 2022, ovvero a distanza di un anno e mezzo dall’avvio della nuova attività, allorquando - come peraltro ha avuto cura di rilevare la convenuta (act. II pag. 8 in alto) - il reddito da attività indipendente presuppone di regola un arco temporale di almeno tre anni (sopra, consid. 5.2).

 

                                6.3   Nelle condizioni così descritte (sopra, consid. 6.1 e 6.2), la causa promossa dall’attore non può comunque considerarsi provvista di esito favorevole sin dal suo avvio. Ancora si aggiunga che il reclamante medesimo riconosce che il contributo versato a Y__________ è quasi un terzo rispetto a quello versato alla figlia A__________ (reclamo, pag. 8), e già non copre il fabbisogno del figlio (doc. C pag. 11). Sicché, a ben vedere, nella fattispecie in esame, a maggior ragione il difetto sin dall’inizio della probabilità di esito favorevole della richiesta di soppressione del medesimo assume particolare rilievo. In definitiva pertanto, anche se per altri motivi, nell’esito la decisione del Pretore merita di essere confermata con conseguente reiezione del reclamo.

 

 

                                   7.   Il presente giudizio rende privo d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo, domanda che a fronte di una decisione negativa (diniego del gratuito patrocinio) risultava a priori inammissibile.

 

 

                                   8.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali fissate in fr. 400.–, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno così poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:              1.   Il reclamo 27 marzo 2023 di RE 1 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

 

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-      ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).